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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2018 15.2017.106

25 aprile 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,466 parole·~12 min·2

Riassunto

Minimo di esistenza. Accertamenti incompleti dell’UE. Giustificativi delle spese indispensabili. Premi di cassa malati, spese di locazione, pasti fuori casa e spese di trasferta

Testo integrale

Incarto n. 15.2017.106

Lugano 25 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 11 dicembre 2017 della

RI 1  (patrocinata dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 novembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   In sede di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 19'780.– oltre ad accessori, il 28 novembre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale del debitore:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    4'154.00

Totale

fr.

    4'154.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

Suppl. figli minorenni

fr.                                

       600.00

Affitto

fr.

    1'500.00

Assicurazione malattia

fr.

       864.00

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Pausa corta

Trasferta fino al luogo di lavoro

fr.

       213.00

434 km/mese a 0.50 fr./km = fr. 217.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2017) (B__________-L__________)

Totale

fr.

    5'088.00

                                  B.   Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto com­puto e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 29 novembre 2017 l’UE ha emesso il relativo verbale e contestualmente l’atte­­stato di carenza di beni.

                                  C.   Con ricorso dell’11 dicembre 2017 la RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di procedere a un accertamento approfondito del patrimonio del debitore e di redigere un nuovo verbale di pignoramento e notificarle l’esito.

                                  D.   Con osservazioni del 20 dicembre 2017 PI 1 si è sostanzialmente opposto al ricorso, come pure l’UE nelle sue del 29 dicembre 2017.

                                  E.   Su richiesta di questa Camera, il 29 gennaio 2018 l’UE ha condotto ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale del debitore, procedendo a un sopralluogo del suo domicilio, a un nuovo interrogatorio in presenza della moglie dell’escusso e alla raccolta di nuovi documenti. Il 30 gennaio 2018 ha quindi emesso un nuovo verbale interno delle operazioni di pignoramento, confermando il precedente calcolo del minimo d’esistenza e la decisione secondo cui non vi sono beni da pignorare.

                                  F.   Con ordinanza del 5 febbraio 2018 il presidente della Camera ha assegnato un termine alla ricorrente per determinarsi sui nuovi documenti raccolti dall’Ufficio, in particolare sugli estratti bancari relativi al pagamento della pigione e del premio di cassa malati del debitore.

                                  G.   Preso atto dei documenti, con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’insorgente ha rilevato diverse anomalie negli estratti bancari, a suo dire incompleti ed errati, sicché ha chiesto l’edizione dalla banca degli estratti originali, nonché dalla locatrice del conteggio concernente le pigioni pagate dal debitore e dalla cassa malati del conteggio relativo ai premi pagati nel 2017.

                                  H.   Dando seguito alla predetta richiesta, il 28 febbraio 2018 il presidente della Camera ha ordinato ai terzi interessati di produrre i documenti appena menzionati, ciò che essi hanno fatto il 1°, il 2 e il 7 marzo 2018.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 1° dicembre 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   La ricorrente contesta anzitutto all’Ufficio di non aver svolto tutti gli accertamenti del caso, rilevando in particolare che a verbale manca qualsiasi descrizione e/o elenco dei conti postali e/o bancari di cui il debitore è titolare, come pure delle cose mobili in suo possesso, di titoli e/o crediti o gioielli o polizze assicurative di cui è beneficiario economico. Sennonché nelle osservazioni del 6 febbraio 2018, la ricorrente ha preso atto del nuovo verbale completato con i documenti comprovanti l’elenco dei conti postali e/o bancari, così come delle fotografie delle cose mobili in suo possesso. La censura risulta dunque superata dagli eventi, eccetto per quanto riguarda le anomalie rilevate dall’insorgente negli estratti del conto bancario, questione che verrà affrontata nel prossimo considerando.

                                   4.   A mente della ricorrente appare altresì inverosimile che il debitore paghi correntemente il premio di fr. 864.– mensili per la cassa malati, dal momento che la stessa ha promosso esecuzioni, sfociate addirittura in attestati di carenza beni. Da parte sua, il resistente si limita a osservare di non aver pagato in precedenza i premi di cassa malati poiché in sostanza non aveva i soldi per farlo.

                                4.1   Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione malattie di base obbligatoria (sentenza della CEF 15.2016.33 del 1° giugno 2016, consid. 4.1; punto II/3 Tabella).

                                4.2   Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che l’UE ha ammesso il premio di cassa malati fondandosi su una copia della polizza d’assicurazione malattie 2017 e su diversi estratti bancari forniti dal debitore, da cui risultano effettivamente addebiti di fr. 864.55 mensili registrati sul suo conto a favore della S__________. Tali addebiti non figurano però negli estratti prodotti direttamente dalla banca il 1° marzo 2018. Anzi, sulla base di un semplice raffronto emerge che gli estratti del debitore sono stati appositamente contraffatti mediante sostituzione di determinate posizioni con nuove nell’intento di giustificare il pagamento dei premi di cassa malati, in realtà non avvenuto. La stessa S__________ ha del resto comunicato a questa Camera che PI 1 non ha pagato alcun premio nel 2017 e inoltre ch’egli è assicurato presso l’I__________. Alla luce di tali considerazioni, non avendo il debitore giustificato il pagamento dei premi di cassa malati né nei confronti della S__________ né tantomeno dell’I__________, ma anzi avendo addirittura tentato d’ingan­­nare l’UE attraverso la produzione di documentazione alterata, la spesa di fr. 864.– non può essere ammessa e va dunque stralciata dal computo del minimo d’esistenza. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto fondato. Il comportamento di PI 1 va inoltre segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino (art. 27a LOG) con riferimento agli art. 163 e 251 CP.

                                   5.   L’insorgente sostiene inoltre che il debitore non è in grado di pagare una pigione di fr. 1'500.– al mese, considerata “l’importante lista di esecuzioni a suo carico e vista la morosità proprio nelle pigioni” (ricorso, ad 4). Non ritenendone dimostrato il pagamento, con le osservazioni del 6 febbraio 2018 essa ha dunque chiesto la produzione dell’estratto conto delle pigioni pagate dal debitore nel corso del 2017. Il resistente, dal canto suo, osserva di pagare il canone locatizio e afferma inoltre di vantare un credito di fr. 15'000.– nei confronti della RI 1 per lo stato “pietoso” in cui versava l’appartamento che gli era stato ceduto in locazione dalla medesima.

                                5.1   Va dato atto alla ricorrente che i giustificativi prodotti dall’escus­so non sono sufficienti a dimostrare il pagamento (completo) della pigione. Gli estratti bancari del debitore presentano invero anomalie analoghe a quelle costatate per i premi di cassa malati (sopra consid. 4.2). Basti anche in tal caso fare un confronto con gli estratti forniti dalla banca __________ per rendersi conto che PI 1 non versa fr. 1'500.– al mese per le spese di locazione. Dallo scritto 7 marzo 2018 della locatrice E__________ si evince invero che l’escusso e sua moglie sono i custodi e “tuttofare” dello stabile in cui vivono e che il pagamento della pigione, pari a fr. 2'300.– oltre a fr. 200.– per spese accessorie, viene soluto tramite compensazione del loro salario mensile e versamento del saldo in contanti. Dedotti lo stipendio per i lavori di portineria di fr. 876.70 mensili, quello variabile per i lavori da “tuttofare” e gli sconti di fr. 500.– accordati dalla locatrice da gennaio 2018, da settembre 2017 a febbraio 2018 PI 1 ha versato in media un canone locatizio di circa fr. 560.– mensili. Ne consegue che soltanto in tale misura può essere am­messa la pigione nel minimo d’esistenza, ferma restando la facoltà per il debitore di chiedere in qualsiasi momento il riesame del calcolo, producendo i giustificativi delle future spese di locazione, qualora si rivelassero superiori alle attuali (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF).

                                5.2   Le contestazioni mosse da PI 1 non portano a diversa conclusione. Riguardano il credito fatto valere dalla ricorrente e così sfuggono al potere cognitivo di questa Camera, quale autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2017.64 del 19 ottobre 2017 consid. 1), limitato alla verifica del calcolo del minimo esistenziale impugnato (art. 17 LEF). L’escusso avrebbe dovuto sollevare la questione – di merito – nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione. Anche in merito alla pigione il ricorso merita dunque accoglimento.

                                   6.   La ricorrente si duole altresì dell’ammissione delle spese per pasti fuori casa e dei costi di trasferta fino al luogo di lavoro mediante il veicolo privato dell’escusso, sostenendo che non sono documentate. A tal riguardo, il resistente non si determina, riproponendo le argomentazioni di merito esposte sopra (consid. 5).

                                6.1   In base al punto II/4/b della Tabella, sono riconosciute nel minimo vitale le spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di lavoro. Sono pure ammesse le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile ove il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, ad esempio perché è necessario al debitore per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Nella determinazione di tali spese l’uffi­­cio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (consid. 2).

                                6.2   Nella fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– al mese per pasti fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per pasto principale), fondandosi sul fatto che l’escusso ha una “pausa corta” (v. verbale del 30 gennaio 2018, pag. 4). Tale circostanza non trova però riscontro in alcun documento né il resistente l’ha in qualche modo comprovata, malgrado abbia avuto l’occasione per farlo in sede di osservazioni al ricorso. Non giustificata, tale spesa non andava dunque computata.

                                6.3   Per quanto attiene alle spese di trasferta, l’Ufficio ha ritenuto che il debitore percorra 434 km al mese per il tragitto di andata e ritorno da B__________ a L__________. A prescindere dal fatto che l’UE non sembra aver appurato perché il debitore non possa servirsi dei trasporti pubblici anziché del proprio veicolo per recarsi al lavoro, la ricorrente ha giustamente fatto notare che l’escusso lavora quale interinale presso la succursale di B__________ (il suo domicilio) della PI 2 e ha sostenuto che le spese di trasferta da B__________ fino al cantiere o al luogo d’impiego sono a carico della datrice di lavoro, allegazione che PI 1 non ha contestato nelle sue osservazioni al ricorso. Non comprovato, l’importo di fr. 213.– computato a titolo di spese di trasferta va quindi stralciato dalla decisione impugnata.

                                   7.   Da ultimo, l’insorgente contesta il reddito netto mensile del debitore. A suo parere, in base agli estratti bancari del conto del debitore egli consegue un salario mensile netto di fr. 4'957.60. Orbene, come già esposto sopra (consid. 4.2 e 5.1) i documenti dell’escusso sono palesemente alterati, ragione per cui non se ne può tener conto per la determinazione del suo reddito. Dagli estratti prodotti dalla banca è però possibile dedurre che lo stipendio medio mensile che PI 1 ha percepito dalla PI 2 nel periodo dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018 si attesta a circa fr. 4'108.–. Di conseguenza l’im­­porto accertato dall’organo esecutivo non appare errato. Ad ogni modo, non è necessario stabilire con precisione il reddito del debitore, siccome l’Ufficio ha pignorato tutto quanto eccede il suo minimo d’esistenza, che secondo il calcolo qui rettificato (consid. 8) risulta manifestamente inferiore alle sue entrate.

                                   8.   Per le ragioni suesposte (consid. 4.2, 5.1, 6.2 e 6.3), in accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va rettificato come segue:

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

Suppl. figli minorenni

fr.                                

       600.00

Affitto

fr.

       560.00

Assicurazione malattia

fr.

          0.00

Pasti fuori domicilio

fr.                                

          0.00

Trasferta fino al luogo di lavoro

fr.

          0.00

Totale

fr.

    2'860.00

                                         Visto quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare la quota di salario di PI 1 presso la PI 2 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'860.– mensili.

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'860.– mensili.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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