Incarto n. 15.2017.104
Lugano 13 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 898.– oltre ad accessori, l’8 novembre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso del 4 dicembre 2017, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni scritte del 5 dicembre 2017 l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza notificarlo alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, RI 1 fa valere che la PI 1 non ha ancora pagato una fattura di fr. 1'837.70 emessa dalla sua ditta individuale, la __________, sicché dedotto il credito di fr. 619.80 posto in esecuzione sarebbe in realtà l’istante ad essere la sua debitrice per fr. 1'217.90. Inoltre, il ricorrente allega di avere depositato presso la PI 1 merce (vini) in conto vendita, ch’egli propone di riprendere dietro pagamento di “qualche centinaia di franchi” o, “al limite” dietro compensazione dei rispettivi debiti. Sennonché così argomentando, il ricorrente critica bensì il credito della procedente e non l’operato dell’UE. Il ricorso è di conseguenza irricevibile. Come detto (sopra consid. 1), RI 1 avrebbe dovuto, dopo avere interposto opposizione al precetto esecutivo, formulare le censure relative alla pretesa posta in esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione. Nell’odierna procedura non è invece più possibile.
3. Stante il suo esito, il giudizio può essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.