Incarto n. 15.2017.1
Lugano 1 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 5 gennaio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la società PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'493.30 oltre agli accessori;
che avendo l’escusso interposto opposizione, dopo un vano tentativo di conciliazione la procedente ha presentato il 15 marzo 2016 un’azione semplificata dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole volta a ottenere la condanna dell’escusso a pagarle il credito posto in esecuzione e il rigetto definitivo dell’opposizione;
che il 24 maggio 2016 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell’art. 210 CPC, proponendo di condannare il convenuto a pagare all’attrice fr. 4'387.80 oltre agli interessi capitalizzati del 5% fino al 4 novembre 2014, pari a fr. 105.50, di rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in via definitiva e di porre a carico della convenuta le spese processuali della procedura di conciliazione e di quella semplificata, di complessivi fr. 600.–, così come un’indennità d’inconvenienza di fr. 200.– per l’udienza di conciliazione e una di fr. 200.– per l’udienza del 19 maggio 2016;
che il 2 dicembre 2016 la PI 1 ha presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione producendo la proposta di giudizio appena citata munita dell’attestazione del suo carattere esecutivo con la data del 24 novembre 2016;
che il 5 dicembre 2016 l’UE di Locarno ha inviato all’escusso l’avviso di pignoramento, previsto per il 12 gennaio 2017;
che il 5 gennaio 2017, RI 1 ha impugnato tale avviso, facendo valere di non avere ritirato la raccomandata del 20 aprile 2016 inviatagli dal Giudice di pace e di confermare che non avrebbe mai accettato la proposta di giudizio se ne fosse venuto a conoscenza, poiché le firme sui documenti di ordinazione della merce prodotti dalla PI 1 non sarebbero né sua né del socio della __________ Sagl;
che il 9 gennaio 2017 la Camera ha trasmesso il ricorso all’UE di Locarno perché verificasse se la proposta di giudizio è stata validamente notificata al ricorrente;
che l’11 gennaio 2017 l’UE ha trasmesso a RI 1 copia degli attestati di tracciamento degli invii del 20 aprile 2016 (citazione all’udienza del 19 maggio 2016), recapitatogli il giorno successivo, e del 23 maggio 2016 (proposta di giudizio), da lui ritirato il 30 maggio;
che non avendo RI 1 (dimostrato di avere) rifiutato la proposta di giudizio entro il termine di 20 giorni assegnatogli a tale scopo, come indicato sulla stessa proposta essa è da considerare accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC);
che invero la scelta del Giudice di pace di trattare la petizione semplificata come una (nuova) istanza di conciliazione è discutibile, ma i termini d’impugnazione sono ormai scaduti;
che l’opposizione deve così ritenersi definitivamente rigettata e, di conseguenza, l’emissione dell’avviso di pignoramento valida, sicché il ricorso va respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.