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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.06.2016 15.2016.52

30 giugno 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·858 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’esecuzione del sequestro di conti bancari intestati a terzi

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.52

Lugano 30 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 27 giugno 2016 da

RI 1, RI 2, RI 3, (patrocinate dall’avv.  PA 1 )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro emesso il 13 giugno 2016 nella procedura n. __________ promossa da

PI 2, PI 3, (patrocinate dallo PA 3, )  

nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’avv.  PA 2 )  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che a domanda delle società PI 2 e PI 3, diretta contro PI 1 a garanzia di due crediti di € 113'729'639.48 e € 34'118'891.70, con decreto del 13 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro presso la banca __________ di __________ di tutti gli averi depositati in qualsiasi forma sulle relazioni bancarie n. __________, __________ e __________ intestate rispettivamente alla RI 1, alla RI 3 e alla RI 2 sino a concorrenza dei suddetti crediti (inc. __________);

                                         che il giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il decreto di sequestro, ordinando alla banca di tenere a sua completa ed esclusiva disposizione gli attivi designati nel decreto (verbale n. __________);

                                         che, avvisate dalla banca, le società intestatarie dei conti sequestrati chiedono con il ricorso in esame di annullare la decisione dell’UE di eseguire il sequestro dei loro conti e la sua notifica alla banca, facendo valere che secondo le indicazioni di quest’ultima l’avente diritto economico di quelle relazioni non è l’escusso PI 1 bensì tali __________ e __________ e che le società sequestranti hanno completamente fallito nel rendere verosimile l’appartenenza dei conti al debitore, un abuso da parte delle ricorrenti nell’invocare la propria indipendenza giuridica oppure un trasferimento abusivo degli attivi sequestrati in loro favore inteso a permettere al debitore di sottrarsi ai propri obblighi;

                                         che, tuttavia, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF;

                                         che le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclu­­siva competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF);

                                         che contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo nel senso dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2012.90 del 28 settembre 2012 consid. 3.1-3.2 e 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51);

                                         che nel caso in rassegna, dunque, nella misura in cui si limitano a contestare l’appartenenza dei beni posti sotto sequestro, le insorgenti censurano a ben vedere uno dei tre presupposti materiali necessari a decretare un sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ciò che però dovevano far valere – e del resto hanno fatto valere (v. l’opposizione 27 giugno 2016 prodotta quale doc. I accluso al ricorso) – dinanzi al giudice del sequestro mediante opposizione giusta l’art. 278 LEF;

                                         che il ricorso, sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è di conseguenza inammissibile nella misura in cui verte sul decreto di sequestro ed è infondato per quanto riguarda l’o­pe­rato dell’UE, tenuto a eseguire il decreto senza possibilità di censurarne la validità (art. 274 cpv. 1 e 275 LEF);

                                         che le ricorrenti non invocano infatti alcun motivo di nullità del decreto di sequestro né alcun vizio formale che ne renderebbe impossibile l’attuazione;

                                         che è anche esclusa ogni inavvertenza del Pretore, il quale ha chiaramente indicato nello stesso decreto di sequestro che i conti sono intestati alle ricorrenti;

                                         che visto l’esito del giudizio odierno è superfluo ogni atto istruttorio, compresa la notifica del ricorso alle altre parti interessate per formulare eventuali osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv.    ; –  avv.    ; –      .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.