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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.08.2016 15.2016.51

23 agosto 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·763 parole·~4 min·3

Riassunto

Minimo di esistenza. Spese di locazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.51

Lugano 23 agosto 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente  

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 giugno 2016 di

 RI 1  (patrocinato dall’avv.  PA 1 )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la diffida del 15 giugno 2016 con cui l’organo esecutivo ha ordinato al ricorrente di versare puntualmente ogni mese la quota pignorabile del suo reddito nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

 PI 1 - (patrocinato dall’avv.  PA 2 )  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per fr. 251'446.65 oltre ad accessori;

                                         che dando seguito alla domanda 18 settembre 2015 dell’escu­­tente di proseguire l’esecuzione, il 28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso, senza tener conto di alcun importo a titolo di spese di locazione nella determinazione del suo minimo d’esistenza;

                                         che con ricorso dell’11 febbraio 2016 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di annullare il predetto provvedimento e ritornare l’incarto all’Ufficio affinché ricalcolasse il suo minimo esistenziale, includendo i costi della locazione;

                                         che con sentenza del 7 aprile 2016 questa Camera ha respinto il gravame, siccome l’insorgente non aveva dimostrato di pagare con mezzi propri il canone di locazione, né aveva prodotto all’UE o all’autorità di vigilanza qualsivoglia giustificativo di pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dall’organo esecutivo (sentenza CEF 15.2016.10 del 7 aprile 2016, consid. 4.2);

                                         che venuto a sapere che RI 1 non esercitava più un’attività lucrativa dipendente, bensì indipendente, il 23 maggio 2015 l’Ufficio ha proceduto a una revisione del calcolo del minimo d’esistenza, modificando in particolare il reddito percepito dall’escusso, ma senza tener conto, neppure in tale occasione, delle spese di locazione;

                                         che il 15 giugno 2016 l’UE ha quindi diffidato l’escusso a versare puntualmente ogni mese l’eccedenza pignorabile sulla base del nuovo calcolo;

                                         che con ricorso del 22 giugno 2016 RI 1 si aggrava contro tale misura, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e ritornare l’incarto all’organo esecutivo affinché abbia a ricalcolare il minimo esistenziale e riformulare l’importo soggetto a pignoramento di salario, includendo le spese di locazione;

                                         che con ordinanza del 30 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo;

                                         che con osservazioni del 6 luglio 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come pure l’UE nelle sue del 12 luglio 2016;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 giugno 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF);

                                         che l’insorgente si duole del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto nel computo del minimo d’esistenza dell’onere locativo di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui egli abita con la sua famiglia, osservando in sostanza che, nonostante il contratto di locazione preveda quale conduttrice la società __________ con sede a __________, i beneficiari e garanti sono RI 1 ed E__________;

                                         che, a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già sollevata nel suo precedente ricorso dell’11 febbraio 2016, riproponendo la stessa contestazione nell’ambito della medesima esecuzione, senza aggiungere nulla di nuovo e peraltro senza produrre, neppure questa volta, qualsivoglia documento che comprovi l’effettivo pagamento del canone di locazione da parte sua;

                                         che, in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera avendo già esaminato tale questione e avendo respinto la predetta contestazione con sentenza del 7 aprile 2016, la quale riveste autorità di cosa giudicata;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.    ; – avv.    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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