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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.2016 15.2016.32

10 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·826 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso contro la vendita all’asta di una cartella ipotecaria. Asserito diritto di (com)proprietà. Assenza di comunicazione dell’avviso d’incanto

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.32

Lugano 10 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 aprile 2016 di

 RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la vendita all’asta il 9 aprile 2016 di una cartella ipotecaria nell’esecuzione n. __________4 promossa da

PI 1, (esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 3, patrocinato dall’avv.  PA 2 ) nei confronti di     

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’esecuzione n. __________4 promossa contro L__________ dalla comunione ereditaria (CE) fu PI 3 (e per essa dal suo esecutore testamentario avv. RA 1) il 14 ottobre 2011 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato in via provvisoria per fr. 12'188.70 più accessori la cartella ipotecaria di fr. 22'000.– gravante in primo grado la particella n. __________ RFD di __________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i fratelli I__________ e RI 1;

                                         che il 26 agosto 2015 l’UE ha comunicato alle parti che il 30 settembre 2015 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________4 e __________0 alla vendita della cartella ipotecaria al portatore gravante in secondo grado la nota particella n. __________;

                                         che con ricorsi del 23 settembre 2015, I__________ e PI 4 hanno chiesto di annullare la vendita all’asta della cartella ipotecaria, di liberarla dal pignoramento e di riconsegnarla loro;

                                         che il 29 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo nel senso che l’asta del 30 novembre 2015 è stata rinviata;

                                         che nell’asta pubblica del 4 marzo 2016 l’UE ha aggiudicato la cartella di primo grado a favore di __________ per il suo valore nominale di fr. 22'000.–;

                                         che con sentenza del 25 marzo 2016 la Camera ha parzialmente accolto i ricorsi dei fratelli __________, facendo ordine all’UE di Bellinzona di avviare dapprima la procedura di rivendicazione della cartella ipotecaria di secondo grado, comunicandone l’esito agli UE di Biasca e Lugano, e di determinare poi se realizzare la cartella separatamente dalla quota di comproprietà di L__________ tentando l’esperimento di conciliazione prescritto dall’art. 73e RFF, esteso se occorre alle quote d’I__________ e RI 1;

                                         che con ricorso del 18 aprile 2016, Luigi Faustinelli chiede di annullare l’asta della cartella di primo rango, ritenendola illegale poiché avvenuta durante la sospensione ordinata il 29 settembre 2015 e perché l’asta non è stata comunicata ai garanti e proprietari della cartella ipotecaria;

                                         che in realtà il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente riguarda solo l’asta (del 30 novembre 2015) della cartella ipotecaria di secondo grado e non la procedura di realizzazione della cartella di primo rango, che ora egli impugna;

                                         che come risulta dai documenti acclusi al ricorso, RI 1 sa da tempo che la cartella di primo rango è stata pignorata nell’esecuzione n. __________4 promossa contro sua sorella dalla CE fu PI 2 ma non ha mai rivendicato finora formalmente un suo diritto di (com)proprietà né preteso che la procedente avesse dovuto agire con un’esecuzione in realizzazione del pegno manuale, che solo ora riconosce a suo favore;

                                         che gli era anche chiaro che per l’UE i fratelli avevano ceduto la cartella di primo rango alla sorella (v. decreto 29 settembre 2015 del presidente della CEF), ciò che risulta in modo evidente dal verbale di pignoramento provvisorio del 14 settembre 2011 e dai documenti intitolati “cessione” figuranti agli atti dell’UE, firmati sia da RI 1 che dal fratello I__________, con cui ognuno di loro ha dichiarato di fare “regolare cessione” della cartella alla sorella;

                                         che in queste circostanze l’UE poteva legittimamente considerare che i fratelli non erano (più) comproprietari della cartella e non dovevano quindi essere avvertiti dell’asta, non essendo da reputarsi terzi interessati nel senso dell’art. 125 cpv. 3 LEF;

                                         che pare del resto inverosimile che in realtà il ricorrente non abbia avuto conoscenza dell’avviso d’incanto, regolarmente pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ (pag. __________), tramite la sorella, visto che nei suoi scritti alla Camera (due ricorsi e uno scritto dell’8 marzo 2016) egli ha prodotto documenti destinati solo a lei;

                                         che il ricorso è quindi votato all’insuccesso, motivo per cui non è stato notificato alle controparti per osservazioni;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    ; –    

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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