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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.2016 15.2016.24

15 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·753 parole·~4 min·3

Riassunto

Attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da una persona non abilitata a rappresentare il ricorrente. Irricevibilità senza sanatoria in ragione di un precedente avvertimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.24

Lugano 15 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 marzo 2016 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;

                                  che il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e ha emesso un attestato di carenza di beni;

                                  che con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 PI 2 contesta l’attestato di carenza di beni, facendo valere che l’autovettura dell’escusso non sarebbe impignorabile come invece statuito dall’UE, che vanno pignorati i televisori “pagati (forse) diverse migliaia di franchi, così come tutti gli atri apparecchi di valore (Notebook e computer Desktop, Tablet, Impianti alta Fedeltà …” e che le spese di trasferta devono essere suddivise a carico dei diversi creditori procedenti, le spese postali ridotte a fr. 1.– (posta A) e l’indennità per le informazioni aumentata di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare;

                                  che il ricorso è firmato dal solo PI 2;

                                  che già in una procedura precedente, in cui egli aveva ricorso contro il mancato pignoramento del veicolo dell’escusso in un’e­secuzione promossa da RI 1, la Camera aveva lasciato aperta la questione della legittimazione al patrocinio di PI 2 (sentenza 15.2012.58 del 22 maggio 2012 consid. 3);

                                  che nell’ordinanza emessa il 23 maggio 2014 in una successiva procedura in cui PI 2 ancora pretendeva di rappresentare un creditore (inc. 15.2014.57), gli si è ricordato che giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizza­­zione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1), ciò che non contrasta con il diritto federale (art. 20a cpv. 3 e 27 LEF; DTF 138 III 398 consid. 3.2 e 3.3);

                                  che non essendo PI 2 iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari, il presidente della Camera gli aveva impartito un termine per far firmare il ricorso dal ricorrente personalmente o da un suo rappresentato autorizzato (art. 7 cpv. 5 LPR), avvertendolo che in futuro i ricorsi da lui presentati quale mandatario professionale sarebbero d’acchito stati dichiarati irricevibili senza ulteriore formalità;

                                  che il ricorso in esame va quindi considerato inammissibile senza necessità di avviare una procedura di sanatoria;

                                  che l’impugnazione appare del resto irricevibile anche per altri motivi formali, poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato (come invece imposto dall’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR), non ha formulato domande (art. 7 cpv. 3 lett. a LPR), né ha indicato e prodotto i mezzi di prova disponibili (art. 7 cpv. 3 lett c e cpv. 4 lett. c LPR) – in particolare per quanto attiene all’affermazione secondo cui il veicolo dell’escusso sarebbe stato collaudato recentemente e il suo valore sarebbe “certamente” sufficiente a coprire il suo credito – e neppure ha motivato a sufficienza alcune delle sue censure (non specifica concretamente quali beni mobili dell’escusso siano a suo parere pignorabili e perché, né quantifica le spese esecutive da lui ritenute corrette);

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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