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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.2016 15.2016.17

19 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,046 parole·~5 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Incompetenza dell’UE e della CEF ad esaminare questioni di merito (estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a pagamento e legittimità delle spese). Competenza territoriale

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.17

Lugano 19 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 di

 RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 quale proseguimento dell’esecuzione n__________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappr. dall’RA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 109.70 oltre agli interessi del 5% dal 12 ottobre 2015 per costi di analisi di laboratorio, di fr. 64.– per “morosità”, di fr. 60.– per “spese varie” e di fr. 2.30 per interessi scaduti. L’escussa non ha interposto opposizione al pre­cetto esecutivo.

                                  B.   Il 10 dicembre 2015 la PI 1 ha presentato domanda di proseguimento dell’esecuzione al­l’UE per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo, dedotto un acconto di fr. 94,70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015, indicando quale domicilio dell’escussa la “Via ____________________”, mentre dal 3 gennaio 2016 essa risulta domiciliata a __________ (informazione tratta dall’elenco dei dati anagrafici “Movpop”). Dando seguito a questa domanda l’Ufficio ha emesso il 3 marzo 2016 l’avviso di pignoramento.

                                  C.   Con ricorso del 14 marzo 2016, RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento facendo valere di avere pagato il credito posto in esecuzione. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata accolta con decreto presidenziale il 16 marzo 2016.

                                  D.   Con osservazioni 4 aprile 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI 1 non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente si duole dell’emissione dell’avviso di pignoramento, affermando di aver già pagato l’importo dedotto in esecuzione il 22 ottobre 2015, prima della notifica del precetto esecutivo. Rileva che l’escutente le avrebbe garantito telefonicamente che avrebbe ritirato l’esecuzione e contesta, qualificandole come “furto”, le spese d’incasso di fr. 64.– e le altre spese varie di fr. 60.– pretese dalla società d’incasso che procede per conto dell’escu­tente.

                                  3.   L’Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5, 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF 109 III 100 consid. 2). L’escusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell’esecu­­zione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.1 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2).

                                3.1   Nella fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se le spese fatte valere dall’escutente sono giustificate. Anche la contestazione relativa al pagamento del capitale alla procedente il 22 ottobre 2015 concerne una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF), mentre di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere conto soltanto se glielo ordina un giudice oppure se il creditore li ha riconosciuti e ne ha ammesso l’effetto estintivo (sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.2, 15.2010.92 del 10 settembre 2010), ciò che del resto la procedente ha fatto nel caso specifico, siccome ha chiesto il proseguimento dell’esecu­­zione per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo dietro deduzione dell’acconto di fr. 94.70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015.

                                3.2   Onde proporre le sue censure (di merito), RI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione al precetto esecutivo, in modo tale, poi, da averle potuto semmai invocare davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), oppure avrebbe potuto – e invero potrebbe tuttora – promuovere un’azio­­ne di annullamento dell’esecuzione al giudice competente conformemente agli art. 85 o 85a LEF. Nella presente procedura di ricorso, ad ogni modo, le censure sono invece irricevibili, motivo per cui il ricorso va disatteso.

                                   4.   A scanso di equivoci va ricordato che dal 1° gennaio 2015 l’inte­­ro Cantone Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]). Il fatto quindi che RI 1 abbia spostato il proprio domicilio in un altro distretto prima della notifica dell’avviso di pignoramento non ha alcuna incidenza sulla competenza dei funzionari della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, non verificandosi un cambiamento di foro esecutivo nel senso dell’art. 53 LEF.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–RI 1, __________ __________; –RA 1, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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