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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2016 15.2016.13

20 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·925 parole·~5 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’avviso di pignoramento fondato su mere censure di merito che esulano dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza

Testo integrale

Incarto n. 15.2016.13

Lugano 20 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° febbraio 2016 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall’ PA 1,)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (in seguito “PI 1”) procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 7'534.65 oltre ad accessori;

                                  che con domanda 7 dicembre 2015 la PI 1 ha chiesto all’UE il proseguimento dell’esecuzione, producendo la propria “disposizione di pagamento” (recte: decisione) 8 gennaio 2015 con cui ha “sospeso” (recte: rigettato in via definitiva) l’opposizione che la debitrice aveva interposto al precetto esecutivo il 19 dicembre 2014;

                                  che dando seguito alla predetta domanda, il 20 gennaio 2016 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 19 febbraio 2016;

                                  che con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo l’annullamento dell’esecu­­zione;

                                  che con rispettive osservazioni del 5 e 19 febbraio 2016 la PI 1 e l’UE postulano la reiezione del ricorso;

                                  che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta al più presto il 21 gennaio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo una domenica, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° febbraio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                  che la ricorrente fa valere anzitutto che la sua opposizione “non è stata rigettata né annullata, ritenuto che, salvo errore, PI 1 non mi ha mai notificato la decisione di rigetto/annullamento dell’opposizione”;

                                  che al fine di accertare tale circostanza, con ordinanza del 4 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un termine per produrre i documenti comprovanti l’avvenuta notificazione della decisione di rigetto dell’opposizione a RI 1, siccome agli atti era presente unicamente l’attestazione della posta concernente il tracciamento dell’invio di una non meglio specificata raccomandata (n. __________) spedita il 12 gennaio 2015 e ritirata a __________ il 14 gennaio 2015;

                                  che il 9 maggio 2016 l’escutente ha prodotto la copia del bollettino di consegna della posta, da cui si evince effettivamente che il 14 gennaio 2015 RI 1 ha ritirato la raccomandata in questione che la PI 1 le aveva inviato il 12 gennaio 2015;

                                  che la debitrice non ha sollevato obiezioni contro tale documento, sicché non v’è motivo di dubitare ch’essa abbia regolarmente ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione e pertanto, sotto questo profilo, il ricorso si rivela infondato;

                                  che, d’altronde, l’insorgente sostiene altresì di aver stipulato un accordo con la PI 1, in base al quale – a suo parere – quest’ulti­ma si è obbligata a ritirare l’esecuzione in questione, aggiungendo, ad ogni modo, che la pretesa posta in esecuzione è ormai prescritta;

                                  che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2);

                                  che nel caso specifico la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, ma fa valere mere questioni di merito, che, come detto, sfuggono però al potere cognitivo di questa Camera, quale autorità di vigilanza, ragione per cui il ricorso risulta manifestamente infondato anche su questo punto, se non irricevibile;

                                  che RI 1 avrebbe dovuto sollevare le sue eccezioni con un’opposizione (nel senso dell’art. 52 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) alla decisione 8 gennaio 2015 con cui la PI 1 ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, ciò che è espressamente indicato in tale decisione, a dispetto delle sue carenze terminologiche;

                                  che siccome ella non l’ha fatto entro il termine di 30 giorni stabilito dalla legge, la decisione è diventata esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a), sicché l’UE ha giustamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione emettendo l’avviso di pignoramento impugnato (art. 88 e 89 LEF);

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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