Incarto n. 15.2015.96
Lugano 19 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2015 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 e dal dott. iur. __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, o meglio contro le circolari 3 novembre 2014 e 5 novembre 2015 emesse nella procedura di liquidazione del fallimento aperto nei confronti del ricorrente, cui partecipano in particolare i creditori
PI 1, __________ (GR) (patrocinata dall’avv. __________, __________) PI 2, __________ (ZH) (patrocinato dal lic. iur. PA 2, __________) Kanton Zürich, Zurigo (rappr. dal Kantonales Steueramt, Zurigo)
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 15 aprile 2013, su istanza di RI 1 che gli aveva fatto nota la propria insolvibilità, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ne ha decretato il (auto)fallimento.
B. Il 12 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha depositato la graduatoria – in cui sono stati iscritti in terza classe in particolare i crediti del Canton Zurigo (di fr. 240'806.90) e del Comune PI 2 (per fr. 1'724'228.65) – e l’inventario, nel quale sono stati inseriti un conto bancario con un saldo di fr. 222'315.35 e dodici pretese revocatorie per oltre 3'500'000.– nominali. In seguito a successive modifiche l’UF ha depositato nuovamente tali atti il 6 ottobre 2014.
C. Con circolare del 3 novembre 2014 l’UF ha proposto ai creditori ammessi in graduatoria di promuovere esso stesso, in nome e per conto della massa, diverse azioni revocatorie in vista di ottenere la retrocessione d’importanti donazioni fatte dal fallito ai figli T__________ e J__________ (per complessivi fr. 1'145'000.–: n. 1-4) nonché di rimborsi e bonifici per oltre fr. 2'500'000.– effettuati a favore di società ritenute dall’amministrazione del fallimento vicine al fallito (A__________ GmbH, G__________ AG, G__________ Trust Reg., G__________ Reclaim Trust Reg. e __________ G__________ T__________ AG: n. 5-12). L’UF ha impartito ai creditori quale termine perentorio il 24 novembre 2014 per comunicare eventuali opposizioni a tale proposta, avvertendoli che se la proposta non fosse stata accettata essi avrebbero avuto tempo fino al 10 dicembre 2014 per chiedere la cessione delle pretese in questione nel senso dell’art. 260 LEF. Con scritti 6, 8 e 12 novembre 2014, le società G__________ AG, A__________ GmbH, G__________ Trust Reg. e G__________ Reclaim Trust Reg., come pure la B__________ AG, si sono opposte alla proposta dell’UF, pur senza chiedere la cessione delle pretese. Il 21 novembre 2014, anche il Canton Zurigo e il Comune PI 2 si sono opposti alla proposta, ma hanno chiesto la cessione di tutte le pretese offerte dall’UF, salvo per il primo limitare poi, il 26 novembre, la sua richiesta alle due pretese contro la figlia J__________ (n. 1 e 4).
D. Il 16 e il 17 marzo 2015 la moglie del fallito, PI 1, ha notificato all’UF di avere ottenuto la cessione dei crediti della G__________ Trust Reg., iscritti in terza classe per fr. 10'122.30 e per fr. 2'030'032.65, e ha insinuato un credito proprio di fr. 1'883'753.55 invocando la propria responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento delle imposte. Sia nella graduatoria depositata il 12 agosto 2015, poi annullata, sia in quella nuovamente depositata il successivo 10 settembre, l’UF ha menzionato le cessioni, ma non ha ammesso il nuovo credito. Entrambe le graduatorie sono state contestate da PI 1 con azioni del 28 agosto (poi stralciata dal ruolo) e 28 settembre 2015.
E. Con circolare del 5 novembre 2015 l’UF ha informato i creditori sulle richieste di cessione appena menzionate, su ulteriori otto pretese revocabili inventariate nel frattempo (cinque donazioni alla figlia J______ per complessivi fr. 180'000.– [n. 13-17], una donazione di fr. 200'000.– alla moglie [n. 18] così come due cessioni di quote sociali della A__________ GmbH [n. 19] e di partecipazioni della G__________ Reclaim Trust Reg. [n. 20]) e sulla sostituzione di due pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con nuove pretese (n. 21a/b-22). L’UF ha poi precisato che avrebbe notificato al Canton Zurigo e al Comune PI 2 l’autorizzazione a procedere per le pretese di cui avevano chiesto la cessione (ad esclusione delle posizioni n. 1 e 7), ha fissato alla moglie del fallito un termine per postulare la cessione delle medesime pretese e a tutti i creditori il termine del 25 novembre 2015 per opporsi alla proposta dell’amministrazione di rinunciare a far valere a nome della massa le nuove pretese (n. 13-22) e quello del 7 dicembre 2015 per chiederne la cessione ove la maggioranza non si fosse opposta alla rinuncia. Il 24 novembre 2015 PI 1, l’__________ GmbH, la G__________ AG e la B__________ AG si sono opposte a tale rinuncia, mentre il 16 e il 21 novembre il Comune di PI 2 e il Canton Zurigo hanno invece postulato la cessione delle nuove pretese.
F. Con ricorso del 2 dicembre 2015 RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “accertare la violazione del diritto da parte dell’Ufficio fallimenti di Locarno” e di annullare le circolari 3 novembre 2014 e 5 novembre 2015. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2015, l’UF si oppone alla concessione dell’effetto sospensivo ritenendo il ricorso tardivo e privo d’interesse degno di protezione per RI 1. Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato ai creditori per osservazioni (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
Considerato
in diritto: 1. Nella sua qualità di autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).
2. In virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso specifico, il ricorso è manifestamente tardivo per quanto riguarda la circolare del 3 novembre 2014, spedita in copia al precedente patrocinatore di RI 1 (protocollo, doc. n. 80 sesto foglio), il quale si è inoltre fatto consegnare copia di tutti gli atti del fallimento il 3 giugno 2015 (protocollo doc. n. 163). Ciò posto, va comunque esaminata d’ufficio la censura di nullità della prima circolare sollevata dal ricorrente (art. 22 cpv. 1 LEF).
Per quanto concerne invece la circolare del 5 novembre 2015, non può essere seguito l’UF laddove sostiene che la stessa sia giunta a RI 1 già il 6 novembre 2015 nella sua qualità di gerente della A__________ GmbH, perché manca la prova che la raccomandata sia stata ritirata da lui personalmente e non da un impiegato.
3. È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rimandi). Secondo giurisprudenza e dottrina (DTF 103 III 23, consid. 1; 95 III 28-9, consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.7 del 31 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii), il fallito o il debitore in una procedura concordataria è legittimato a ricorrere contro una decisione dell’amministrazione del fallimento, del commissario o del liquidatore solo se risulta leso direttamente nei propri diritti ed interessi giuridicamente protetti, segnatamente in caso di violazione di norme che gli garantiscono un’esistenza degna (come ad esempio gli art. 197, 224 o 229 cpv. 2 e 3 LEF), ma anche di norme relative alla realizzazione o alla conservazione dell’attivo fallimentare, mentre non gli è di regola riconosciuto il diritto di contestare la graduatoria o lo stato di riparto (a meno che sia ipotizzabile un’eccedenza in suo favore, DTF 129 III 562-3, consid. 1.2) né di far valere gli interessi dei creditori (DTF 95 III 29, consid. 2).
È ritenuto sufficiente l’interesse al rispetto delle regole di realizzazione, che è idoneo a massimizzare il ricavato (DTF 33 I 483-3), ma non è consentito al debitore di discutere l’opportunità delle misure adottate dagli organi di esecuzione forzata, fermo restando che l’applicazione arbitraria del diritto e l’abuso o l’eccesso del potere d’apprezzamento sono parificati alla violazione della legge (DTF 94 III 89, consid. 3). Nella fattispecie, RI 1 appare dunque legittimato a ricorrere contro la circolare del 2015 (mentre la questione non si pone per quanto attiene all’esame della pretesa nullità della circolare del 2014) trattandosi di un atto relativo alla realizzazione degli attivi fallimentari. Nel dubbio, ad ogni modo, dev’essere privilegiato il principio secondo cui le parti sono legittimate a ricorrere rispetto alle eccezioni (cfr. DTF 138 III 223 consid. 2.5).
4. Secondo il ricorrente l’offerta di cessione delle pretese revocatorie contenuta nella circolare del 2014 sarebbe nulla perché non sarebbe stata preceduta da una valida rinuncia della massa. Egli pare dimenticare che l’UF ha proposto ai creditori di promuovere le azioni revocatorie in nome e per conto della massa, precisando che in caso di rinuncia, ovvero di opposizione scritta della maggioranza dei creditori, essi avrebbero potuto chiedere la cessione delle pretese a titolo personale nel senso dell’art. 260 LEF entro il 10 dicembre 2014 (doc. 12 accluso al ricorso pag. 2). Ora, ammette lo stesso ricorrente che tutti i creditori hanno rifiutato la proposta dell’UF e hanno così rinunciato all’esercizio collettivo delle pretese in questione. Nulla si oppone quindi alla loro cessione ai creditori che l’hanno chiesta. La Camera ha già avuto modo di precisare, in effetti, che proposta di rinuncia della massa e offerta di cessione possono coesistere nella stessa circolare, purché siano previste due date diverse per la formulazione di un’eventuale opposizione alla rinuncia e per quella della richiesta di cessione (sentenza della CEF 15.2010.120 del 30 novembre 2010 consid. 3.1 e 3.3, RtiD 2010 II 799 n. 64c). Infondata, la censura di nullità dev’essere respinta.
5. Il ricorrente tiene per non valide né vincolanti le richieste di cessione formulate dal Canton Zurigo e dal Comune di PI 2 il 21 e il 26 novembre 2014 (doc. 17-19 allegati al ricorso). Orbene, esse non sono “provvedimenti” dell’UF di Locarno impugnabili con un ricorso all’autorità di vigilanza in virtù dell’art. 17 cpv. 1 LEF, bensì semplici atti delle parti. Il ricorso è quindi su questo punto irricevibile. Per mera abbondanza, si rileva come non sussista alcun dubbio che gli scritti in questione costituiscono, interpretati in buona fede, valide richieste di cessione delle pretese offerte dall’UF nella circolare del 3 novembre 2014: si riferiscono tutti esplicitamente a detta circolare e contengono una richiesta di cessione giusta l’art. 260 LEF di tutte le pretese (“Abtretung nach Art. 260 SchKG sämtlicher Forderungen”) secondo la graduatoria del 24 settembre 2014 (“gemäss Kollokationsplan vom 24. September 2014”). Che gli scritti menzionino, a fine frase, un atto sbagliato (la graduatoria invece dell’inventario) e una data errata non li rende incomprensibili e non consente di dare loro un altro significato se non quello di una richiesta di cessione di tutte le pretese menzionate nella circolare. Anche su questo punto il ricorrente non può essere seguito.
6. Relativamente alla circolare del 2015 (doc. 20 annesso al ricorso), il ricorrente solleva diverse censure.
6.1 Egli contesta anzitutto il punto (B) in cui l’UF ricorda di avere offerto, nella circolare del 2014, la cessione delle pretese revocatorie inventariate fino a quel momento. Già si è detto della validità di quell’offerta. Non è il caso di ripetersi.
6.2 In merito al punto C della circolare del 2015, RI 1 rileva l’inesistenza di un inventario del 10 settembre 2015 e contesta comunque l’aggiunta delle pretese revocatorie n. 21/a, 21/b e 22 in sostituzione di quelle n. 1 e 7, facendo valere di non essere stato sentito al riguardo. Sta però di fatto che RI 1 con i suoi patrocinatori si sono incontrati con l’ufficiale e il caposervizio il 10 luglio 2015 per una verifica delle notifiche di credito e dell’inventario (protocollo, n. 183) e che la bozza finale di quest’ultimo documento, che già contemplava le nuove pretese revocatorie in questione (doc. 9 accluso al ricorso, pag. 4 ottava posizione e pag. 5 quarta e sesta posizioni), è stata consegnata ai patrocinatori del fallito (email 31 luglio 2015 del lic. iur. __________, n. 191 del protocollo). L’inventario immutato (doc. 11 accluso al ricorso), nuovamente depositato con la graduatoria modificata il 10 settembre 2015 (ciò che spiega la data indicata al punto C della circolare del 2015), è poi stato trasmesso un’altra volta al lic. iur. __________ l’11 settembre (scritto di stessa data dell’UF protocollato con il n. 232). La censura di violazione del diritto di essere sentito è pertanto infondata, se non abusiva.
6.3 Il ricorrente formula ancora diverse doglianze circa le pretese sostituite alle posizioni n. 1 e 7 della circolare del 2014. Avendone egli, come visto, avuto conoscenza già nel settembre del 2015, esse risultano manifestamente tardive e pertanto irricevibili.
6.4 Per buona misura e a futura memoria, occorre comunque ricordare all’UF il suo dovere non solo di consultare il fallito sull’inventario (e sulle sue modifiche) ma anche di farglielo firmare, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo (art. 228 LEF, 29 cpv. 3-4 RUF).
7. Per quanto attiene infine alla domanda del ricorrente intesa ad “accertare la violazione del diritto da parte dell’Ufficio fallimenti di Locarno”, giova rammentare che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (pro multi Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad art. 17, con rif.; sentenza della CEF 15.2014.74 del 12 settembre 2014 consid. 2). Nel caso specifico, il ricorrente ha chiesto esplicitamente l’annullamento soltanto delle circolari del 2014 e del 2015. Non incombe alla Camera ricercare eventuali altri atti viziati. Anche su questo punto il ricorso risulta irricevibile.
8. Con la reiezione del ricorso in esame e di quello inoltrato dalla moglie del fallito (inc. 15.2016.1), la domanda d’effetto sospensivo diventa senza oggetto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – __________, __________; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.