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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2015 15.2015.90

16 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·523 parole·~3 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’avviso d’incanto. Irricevibilità del ricorso privo di oggetto e di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2015.90

Lugano 16 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 novembre 2015 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 6 novembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 66'153.25 oltre agli accessori;

                                  che il 6 novembre 2015 l’UE ha emesso l’avviso di vendita dei beni pignorati il 12 marzo 2015 (una quota sociale della società P__________ Sagl di fr. 155'000.– e quattro certificati azionari della I__________ SA;

                                  che con ricorso del 12 novembre 2015, RI 1 ha impugnato l’avviso d’incanto, facendo valere che la P__________ Sagl “non ha ricevuto alcuna somma di denaro malgrado e il contratto non è stato rispettato”, e lo stesso giorno ha interposto all’UE un’“oppo­­sizione all’incanto della proprietà in discussione”, citando sempre la stessa esecuzione e affermando di essere lui il creditore “in quanto vengo ostacolato nella trasformazione dei negozi in appartamenti”;

                                  che il 13 novembre 2015 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo – non motivata – formulata dal ricorrente con l’“opposizione”, facendo notare che l’asta impugnata riguardava solo i beni pignorati dalla procedente e non il fondo cui egli allude nell’“opposizione”;

                                  che il 17 novembre 2015 l’UE ha realizzato i beni mobili posti all’asta;

                                  che il 30 novembre 2015 la PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sul ricorso, ritenuto “palesemente inconcludente”;

                                  che nelle proprie osservazioni dell’11 dicembre 2015, l’UE ha chiesto che il ricorso venisse respinto nella misura in cui non è motivato e non riguarda i beni posti all’asta;

                                  che, difatti, la domanda di effetto sospensivo si riferiva ovviamente alla realizzazione del fondo, sì pignorato nella stessa esecuzione ma non (ancora) posto all’asta, mentre il ricorso accenna addirittura a un’altra esecuzione diretta contro la P__________ Sagl (di cui il ricorrente è socio e gerente) e non contro lui personalmente;

                                  che privo di oggetto e di motivazione il ricorso è quindi irricevibile;

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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