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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2015 15.2015.79

6 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·797 parole·~4 min·2

Riassunto

Comminatoria di fallimento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (proposta di giudizio) non ritirata dall’escusso. Prova della notifica della citazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2015.79

Lugano 6 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 settembre 2015 di

RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 12 novembre 2014 dall’PI 1 contro l’RI 1 per l’in­­casso di fr. 1'075.45, di fr. 423.80 e di fr. 1'644.75 oltre gli accessori, il 2 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con proposta di giudizio del 23 giugno 2015, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 30 settembre 2015, completato l’8 ottobre, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 14 ottobre 2015 l’PI 1 conclude per la reiezione del ricorso e l’UE giunge alla stessa conclusione con le sue del 26 ottobre.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 29 settembre 2015, il ricorso come il suo complemento dell’8 ottobre 2015 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   3.   Nel caso specifico, l’RI 1 pretende di non avere ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione e sottolinea di avere contestato le fatture poste in esecuzione e sollecitato – senza risultato – i lavori da elettricista che la creditrice non ha effettuato. Sennonché la Camera ha accertato che __________, amministratore unico dell’escussa, ha ritirato il 29 aprile 2015 la citazione all’udienza di conciliazione, indetta dal Giudice di pace per il 20 maggio 2015 in vista della discussione dell’i­­stanza con cui la PI 1 chiedeva di condannare l’RI 1 a pagarle fr. 3'217.30 e a revocare l’opposi­­zione interposta alla nota esecuzione (“accertamento del recapito IPLAR” per la raccomandata n. __________). Avendo rinunciato a presenziare all’udienza, la ricorrente doveva quindi aspettarsi la notifica di una proposta di giudizio, siccome la citazione precisava che se la convenuta ingiustificatamente non fosse comparsa, il giudice avrebbe proceduto come in caso di mancata conciliazione nel senso degli art. 209-212 CPC, ovvero avrebbe in particolare potuto sottoporre alle parti una proposta di giudizio trattandosi di una controversia patrimoniale il cui valore litigioso non supera fr. 5'000.– (art. 210 CPC). Di conseguenza, pure non ritirata la proposta di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________) è reputata validamente notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 1 lett. c e 138 cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il 1° luglio 2015, e tale proposta è diventata definitiva 20 giorni dopo, il 21 luglio. Emanata il 2 settembre, posteriormente a quella data, la comminatoria di fallimento contestata risulta così valida e il ricorso, chiaramente infondato, va respinto.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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