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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.04.2015 15.2015.7

21 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,730 parole·~9 min·2

Riassunto

Ricorso per ritardata giustizia

Testo integrale

Incarto n. 15.2015.7

Lugano 21 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 gennaio 2015 per ritardata giustizia di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1  

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________0 emesso il 4 marzo 2009 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso degli interessi scaduti del contratto di mutuo del 26 giugno 2003, pari a fr. 60'000.– più interessi del 10% su cinque rate di fr. 12'000.– dal 1° luglio 2004, rispettivamente 2005, 2006, 2007 e 2008. Il 31 ottobre 2012, la stessa escutente ha poi fatto emettere un secondo precetto esecutivo (n. __________2) per fr. 138'000.–, oltre interessi del 10% dal 1° luglio 2009 su fr. 12'000.– e dal 1° gennaio 2010 su fr. 126'000.–, volto ad ottenere il rimborso dello stesso mutuo e il pagamento degli interessi maturati tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2009.

                            B.  Rigettata in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________0, il 21 gennaio 2010 l’UEF ha proceduto al pignoramento provvisorio di una cartella ipotecaria di fr. 78'000.– che grava la particella n. __________ RFD di U__________ (BE), intestata all’escussa in comproprietà con i due fratelli. Il pignoramento è diventato definitivo con il decreto 2 giugno 2014 del presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che ha respinto l’istanza di effetto sospensivo richiesta dall’escussa nella procedura di disconoscimento di debito. Il 10 settembre 2014, RI 1 ha chiesto la realizzazione della cartella e della quota di comproprietà di un terzo del medesimo fondo n. __________ RFD di U__________, quota che però è stata pignorata in via rogatoria e complementare, dietro richiesta dell’escutente del 1° ottobre 2014, solo il successivo 17 novembre (con annotazione il 20).

                            C.  Nel frattempo, ottenuto il rigetto provvisorio nell’esecuzione n. __________2 il 10 ottobre 2014 (data del passaggio in giudicato della sentenza 14.2013.164 del 22 agosto 2014 di questa Camera), RI 1 ha chiesto il pignoramento provvisorio il 15 ottobre 2014, eseguito dall’UEF il 17 novembre 2014 sulle cartelle ipotecarie al portatore di fr. 22'000.– e fr. 78'000.– gravanti la nota particella di U__________, sulla quota di comproprietà di un terzo nonché su una fideiussione assicurativa presso Axa Winterthur Assicurazioni di fr. 225'000.–.

                            D.  Il 20 novembre 2014, RI 1 ha sollecitato l’evasio­­ne delle sue domande di realizzazione e di pignoramento provvisorio segnalando di aver saputo che l’escussa, assieme ai fratelli, intenderebbe vendere la casa a breve. Lo stesso giorno, l’UEF ha confermato di avere eseguito il pignoramento complementare della quota di un terzo nell’esecuzione n. __________0 e di avere pignorato in via provvisoria a favore dell’esecuzione n. __________2 la cartella di fr. 78'000.– già pignorata nella prima esecuzione cosi come la cartella di fr. 22'000.– gravante il medesimo fondo, e di stare aspettando la documentazione giustificativa relativa al terzo oggetto pignorato, ovvero la fideiussione presso Axa Winterthur. Ritenendo i suoi crediti parzialmente scoperti, il 4 dicembre 2014 l’escutente ha chiesto all’UEF di pignorare al più presto anche il salario dell’escussa ed eventuali altri beni mobili e di realizzare le due cartelle ipotecarie. Con email del 12 gennaio 2015, la procedente ha sollecitato l’UEF (diventato nel frattempo l’Ufficio di esecuzione [UE] di Bellinzona) a dare seguito alle sue richieste entro due giorni.

                            E.  Con ricorso per ritardata giustizia del 16 gennaio 2015, RI 1 è insorta a questa Camera per ottenere che sia fatto ordine all’UE di procedere indilatamente alle proprie incombenze nelle esecuzioni n. __________0 e __________, eseguendo e completando i pignoramenti secondo quanto previsto dalla legge e disponendo l’immediata realizzazione dei beni pignorati nell’ese­­cuzione n. __________0.

                             F.  Con osservazioni del 21 gennaio 2015, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, precisando però di aver indetto un incontro con la debitrice per il 27 gennaio 2015, avendo la stessa manifestato l’intenzione di pagare le procedure esecutive in questione. È stato d’altronde ricordato che il responsabile dell’incarto era impegnato nell’implementazione del nuovo applicativo informatico.

                            G.  Il 18 febbraio 2015 la ricorrente ha comunicato alla Camera che le trattative con la controparte erano sfumate e chiesto l’emana­­zione della decisione sul ricorso.

                            H.  Sollecitato dalla Camera, il 6 marzo 2015 l’Ufficiale ha informato di avere inviato alla debitrice, a sua richiesta, il saldo delle procedure con valuta al 31 marzo, confermando che la procedura avrebbe seguito il suo corso se essa non avesse pagato il dovuto entro tale scadenza, pur segnalando lo stato di disagio in cui si trova l’ufficio, dovuto alla vacanza dei posti di caposervizio dei pignoramenti e della cassa.

                              I.  Il 14 aprile 2015 l’UE ha inoltrato a questa Camera una e-mail del 1° aprile 2015 del notaio __________, con cui quest’ultima chiede conferma che dietro pagamento di fr. 345'682.20 possa ottenere la restituzione delle due cartelle ipotecarie pignorate e informa che l’importo in questione verosimilmente le sarebbe stato messo a disposizione per l’inizio di agosto del 2015, data di pagamento del prezzo di compravendita della casa di U__________.

Considerato

in diritto:              1.  Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR).

                             2.  Dall’esposizione dei fatti appena ricordati si evince che nell’ese­­cuzione n. __________0, la domanda di realizzazione della cartella ipotecaria di fr. 78'000.– e della quota di comproprietà di un terzo della particella di U__________ giace dal 10 settembre 2014 (sopra ad B). I termini, d’ordine stabiliti dalla legge per la realizzazione dei beni mobili e immobili, di rispettivamente due (art. 122 cpv. 1 LEF) e tre mesi (art. 133 cpv. 1 LEF), sono già scaduti alla fine dello scorso anno e l’UE non ha ancora chiesto al Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland, in via rogatoria, di procedere alla realizzazione dei beni oggetto di un pignoramento già da tempo definitivo, malgrado i solleciti dell’escutente 20 novembre 2014, 4 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015 (sopra ad D) e il ricorso per ritardata giustizia in esame.

                           2.1  Va dato atto all’UE che a fronte dell’intenzione manifestata dall’escussa di voler pagare le procedure esecutive in corso, era opportuno concederle qualche tempo per dare seguito alla sua dichiarazione, ciò a cui la ricorrente ha del resto implicitamente acconsentito all’inizio di quest’anno (sopra ad G). Tuttavia, dopo l’interruzione delle trattative e il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2015 per il pagamento dei crediti posti in esecuzione (sopra ad H), passate le ferie pasquali l’UE avrebbe dovuto riattivare l’esecuzione. Nulla muta al riguardo la comunicazione 1° aprile 2015 del notaio __________, su un possibile pagamento all’ini­­zio dell’agosto del 2015, visto l’atteggiamento passato dell’e­scus­­­sa, la relativa indeterminazione della comunicazione in questione e la distanza dall’an­nunciata estinzione delle pendenze, incompatibile con i termini di legge. D’altronde, le oggettive difficoltà dell’UE in termini di organico, per cui la Camera ha comprensione, non costituiscono un motivo di dilazione delle operazioni, il Cantone essendo responsabile di dotare i suoi uffici di un effettivo sufficiente per garantire il tempestivo avanzamento delle procedure (DTF 119 III 3 consid. 3).

                           2.2  Giova poi rammentare che l’avvio della procedura di realizzazione non impedisce, con l’accordo dei creditori pignoranti, una vendita a trattative private (art. 130 e 143b LEF), ciò che per gli immobili presuppone ad ogni modo il preventivo allestimento dell’elenco oneri (art. 143b cpv. 2 LEF), a cura dell’ufficio rogato (art. 75 cpv. 1 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il tempo necessario a tale incombenza costituisce un ulteriore motivo perché si dia immediato seguito alla domanda di realizzazione.

                           2.3  Il ricorso va quindi accolto su questo punto e l’UE invitato ad avviare la realizzazione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 78'000.– che grava la particella n. __________ RFD di U__________ e, posto che il credito posto in esecuzione a causa degli interessi maturati nel frattempo (v. sopra ad A) oggi supera fr. 110'000.–, incaricare il Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland di procedere alla realizzazione della quota di comproprietà di un terzo della particella n. __________ RFD di U__________ spettante all’e­­scussa, stimata in fr. 109'000.– dall’ufficio bernese il 20 novembre 2014. A scanso di equivoci va precisato che la realizzazione separata della cartella e del fondo non è contraria all’art. 35 cpv. 2 RFF, poiché nel caso specifico l’escussa non è (unica) proprietaria del fondo su cui grava la cartella.

                             3.  Quanto alla richiesta di completare il pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________2, si osserva che la situazione esecutiva in questa procedura non è chiara. Nei tre incarti trasmessi alla Camera figura solo il verbale (interno) delle operazioni del pignoramento (del 17 novembre 2014) e non il verbale (definitivo) del pignoramento provvisorio delle cartelle ipotecarie, della quota di comproprietà di un terzo e della fideiussione assicurativa di fr. 225'000.–. Inoltre, non è dato di sapere se il pignoramento di quest’ultimo oggetto è stato fruttuoso e se l’esecuzione n. __________6 fa parte dello stesso gruppo di quelle promosse dalla ricorrente. In siffatte circostanze, il ricorso dev’essere parzialmente accolto anche su questo punto, nel senso di ordinare all’UE di allestire il verbale definitivo relativo al pignoramento del 17 novembre 2014 e di valutare se i crediti vantati dalla ricorrente sono coperti o se invece è necessario procedere a un pignoramento complementare di beni mobili e redditi. L’UE coglierà anche tale occasione per aggiornare tutti gli incarti riferiti a PI 1, riordinandoli.

                             4.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  ll ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato all’Ufficio esecuzione di Bellinzona di procedere alle operazioni indicate ai considerandi 2.3 e 3.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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