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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.06.2015 15.2015.48

12 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·676 parole·~3 min·3

Riassunto

Ricorso contro il precetto esecutivo. Pretesa prescrizione delle multe disciplinari poste in esecuzione. Limiti di cognizione dell’autorità di vigilanza

Testo integrale

Incarto n. 15.2015.48

Lugano 12 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° giugno 2015 di

__________ RI 1, __________  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 13 aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 89'500.–;

                                  che quali titoli di credito il procedente ha indicato due multe di fr. 37'500.– ognuna e due multe di fr. 3'500.– ciascuna inflitte all’escussa dalla Pretura di Lugano, Sezione 1, con ordinanze del 9 settembre 2011, rispettivamente del 22 giugno 2011, così come un residuo di tasse di giudizio di fr. 7'500.– dovute alla stessa Pretura;

                                  che il precetto esecutivo è stato notificato il 21 maggio 2015 all’escussa, la quale ha interposto opposizione;

                                  che con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo e in via subordinata di annullarlo;

                                  che la ricorrente ritiene che le multe a lei inflitte sono multe disciplinari nel senso dell’art. 343 CPC, ovvero contravvenzioni che si prescrivono in tre anni secondo le norme che regolano le multe disciplinari nelle procedure ordinarie, di modo che le multe poste in esecuzione, risalenti al 2011, sarebbero da considerare perenti e di conseguenza non più esecutive;

                                  che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa, di modo che un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 cons. 2a);

                                  che non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

                                  che nel caso specifico la censura della ricorrente concerne l’esi­­stenza dei crediti posti in esecuzione, ovvero una questione di diritto materiale che esula dalla competenza sia dell’ufficio d’e­­secuzione sia della Camera;

                                  che la verifica della loro esigibilità, se occorre, andrà eseguita dal giudice nella procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla ricorrente;

                                  che giurisprudenza e dottrina, invero, riservano la facoltà per le autorità esecutive di dichiarare l’esecuzione nulla in caso di esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);

                                  che nel caso specifico neppure la ricorrente pretende – per avventura – che l’esecuzione sia manifestamente abusiva, ciò che dalle circostanze portate a conoscenza della Camera non appare comunque essere il caso;

                                  che il ricorso va pertanto respinto;

                                  che la domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La domanda di effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

                             3.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             4.  Notificazione a:

–    ; –       .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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