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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.04.2015 15.2015.1

14 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,072 parole·~15 min·4

Riassunto

Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Allestimento del verbale. Beni impignorabili

Testo integrale

Incarto n. 15.2015.1

Lugano 14 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2015 di

avv. RI 1,  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione allestito il 3 dicembre 2014 nella procedura n. __________ avviata nei confronti della ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall’ PA 1,)  

ritenuto

in fatto:                A.  Con domanda del 27 novembre 2014 PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano di procedere all’ere­­zione dell’inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione presenti nell’ufficio (adibito a studio legale) ubicato al __________ piano, interno __________, del __________ in __________ a __________, che costei aveva ceduto in sublocazione all’avv. RI 1, a garanzia delle pigioni scadute dal dicembre del 2013 al novembre del 2014, per complessivi fr. 12'000.–.

                            B.  Dando seguito alla predetta richiesta, l’UE ha allestito l’inventario il 3 dicembre 2014, giorno in cui è stato pure eseguito lo sfratto pronunciato nei confronti RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________). I beni inventariati sono stati lasciati in custodia della sublocatrice, la quale li ha fatti depositare presso i magazzini di Bolliger & Tanzi a Viganello, in conformità del decreto di sfratto. Il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione è stato inviato all’avv. RI 1 il 12 dicembre 2014.

                            C.  Con ricorso del 2 gennaio 2015 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertarne la nullità e in subordine di annullarlo, facendo ordine all’UE di restituire urgentemente i beni inventariati, in quanto strumenti di lavoro. La ricorrente postula altresì che i funzionari responsabili dell’erezione dell’inventario siano sanzionati.

                            D.  Il 14 gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al ricorso, ordinando all’UE di autorizzare la ricorrente, su sua richiesta, a prelevare tutti i beni inventariati a condizione di firmare una dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel Distretto di Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese, o siano fornite garanzie sufficienti.

                            E.  Con osservazioni del 29 gennaio 2015 PI 1 postula la reiezione del ricorso, nella misura in cui sia ricevibile.

                             F.  Il 4 febbraio 2015 RI 1 ha chiesto di modificare il decreto di conferimento dell’effetto sospensivo parziale, nel senso di concederlo in forma totale, reintegrandola nel possesso di tutti i beni inventariati.

                            G.  Nelle osservazioni del 9 febbraio 2015 l’UE chiede, anch’esso, di respingere il gravame, ma non si oppone all’esclusione dall’in­­ventario di una postazione di lavoro composta di un tavolo, un computer e libri professionali, in quanto necessari per lo svolgimento della professione di avvocato della ricorrente.

                            H.  A integrazione dell’istanza di modifica del decreto di effetto sospensivo parziale, il 13 febbraio 2015 l’avv. RI 1 ha trasmesso copia della replica 10 febbraio 2015 che aveva depositato dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo che quanto eccepito in quell’atto valga anche per la procedura avanti a questa Camera.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 dicembre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                             2.  Nelle sue osservazioni, la resistente chiede in ordine di dichiarare l’istanza (recte il ricorso) irricevibile senza facoltà di emendamento giusta l’art. 7 cpv. 6 LPR, poiché – a sua detta – la ricorrente si esprime in forma sempre più fastidiosa e sconveniente, persino oltraggiosa e denigratoria, sia nei confronti del suo patrocinatore sia di magistrati, funzionari e autorità, malgrado sia stata ripetutamente avvertita e richiamata a un contegno più dignitoso e corretto.

                           2.1  Secondo l’art. 7 cpv. 6 LPR, gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. È sconveniente la sterile critica personale, finalizzata al dileggio, segnatamente contro magistrati e organi dell’esecuzione forzata (Flavio Comet­ta, Commentario alla LPR, 1998, n. 7.1/b ad art. 7 LPR).

                           2.2  Nel caso in esame, non si può negare che nel ricorso l’insorgen­­te si è espres­sa a tratti in modo sconveniente (ad esempio a pag. 1: “atto di squadrismo vile e ripugnante, decisamente di stampo mafioso, commesso dal presunto avvocato PA 1 & C.”), specialmente tenuto conto degli obblighi di lealtà, di collegialità e di dignità che connotano la professione di avvocato (cfr. art. 25 e 30 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, RL 3.2.1.1.4). La Camera, tuttavia, non ha finora richiamato formalmente l’avv. RI 1 a un contegno dignitoso verso magistrati, autorità, colleghi e controparti, evitando l’avvio di procedure incidentali fonti di possibili ulteriori controversie e rallentamenti. Il ricorso in esame non può, in queste condizioni, essere dichiarato irricevibile d’acchito senza dare alla ricorrente la facoltà di sanarlo. E sempre per risparmiare tempo, si rinuncia a rimandarlo al mittente per emendamento. L’avv. RI 1 è però avvertita che in futuro la Camera farà uso sistematico della facoltà prevista agli art. 7 cpv. 6 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) e 132 cpv. 1 e 2 CPC.

                             3.  Nell’istanza 4 febbraio 2015 di modifica del decreto di effetto sospensivo e nell’“atto integrativo” del 13 febbraio, la ricorrente contesta la legittimazione dell’avv. PA 1 a rappresentare la procedente PI 1, facendo notare ch’egli è in possesso soltanto di una vecchia procura rilasciata nel 2010, molto probabilmente firmata da A__________, sorella di PI 1. Per tale ragione, la ricorrente chiede che l’avv. PA 1 produca una nuova procura rilasciata dalla sola persona che ne ha titolo, con contestuale copia di un suo documento d’i­­dentità e autentica della firma. Ora, questa Camera non ha alcun motivo di dubitare dell’autenticità e dell’attualità della procura del 7 maggio 2010 acclusa alla domanda per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione, la ricorrente non avendo fornito alcun indizio concreto e oggettivo a sostegno della propria contestazione, peraltro sollevata solo in un secondo tempo con un intento manifestamente defatigatorio – come in tutte le altre procedure pendenti davanti a questa Camera e ad altri tribunali (v. decreto 11 aprile 2013 della presidente della seconda Camera civile, doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso; controsservazioni 10 febbraio 2015 a cui rinvia l’atto integrativo 13 febbraio 2015). Del resto, l’avv. __________ ha rappresentato PI 1 nella procedura di sfratto fino alla decisione del Tribunale federale del 15 ottobre 2014 e il suo mandato è stato confermato dalla cliente con dichiarazione scritta del 20 gennaio 2015 allegata alle osservazioni al ricorso (doc. 3). Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso senza indugio.

                             4.  Nel merito la ricorrente pretende che il verbale impugnato sia illegale e arbitrario, poiché secondo lei “non ci sono pigioni scadute”, “nessun termine [le] è mai stato intimato dall’UE”, l’inventario è stato allestito in sua assenza e le stime dei beni inventariati non corrispondono alla realtà. Essa fa valere pure una serie di contestazioni relative all’esecuzione del decreto pretorile di sfratto, che possono però essere ignorate in questa procedura, siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, come noto, è possibile contestare unicamente provvedimenti adottati da organi esecutivi previsti dalla LEF (e non da autorità giudiziarie). Dal canto suo, la resistente osserva che l’UE ha agito in maniera assolutamente corretta, trasparente e che nulla gli è imputabile in merito allo svolgimento delle operazioni di sfratto. Rileva inoltre che la ricorrente neppure indica quali fra gli oggetti inventariati siano indispensabili all’eventuale esercizio della sua attività professionale e dunque impignorabili.

                           4.1  Giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione; non sono invece previste altre formalità, in particolare la convocazione del debitore (cfr. Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF), l’esecuzione dell’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, diversamente da quanto avviene per il pignoramento (art. 90 LEF), non dovendo invero essere comunicata al debitore (DTF 93 III 21 consid. 3).

                                  Prima di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve comunque eseguire un esame sommario dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie, se tra le parti esiste un valido contratto di (sub)locazione di locali commerciali e se il credito vantato dal (sub)locatore verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del (sub)locatore soltanto se l’inesistenza (o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal (sub)locatore, è infatti demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2013.75 dell’8 ottobre 2013, consid. 2 e riferimenti citati).

                           4.2  Nel caso in rassegna, a sostegno della sua domanda la procedente ha prodotto il contratto di locazione di un appartamento di 4½ locali, sottoscritto il 3 dicembre 1997 con la parte locatrice __________ (doc. E), e il contratto di “parziale sub-locazione (in ragione di un mezzo)”, con cui il 21 giugno 2006 essa ha concesso all’avv. RI 1 l’“uso commerciale” dei medesimi locali “adibiti a studio legale” per una pigione di fr. 950.– mensili oltre a spese accessorie pagabili in rate semestrali anticipate di fr. 300.– (doc. F, specie ad 12.5). Vista la natura dei contratti e le modalità pattuite, la pretesa di fr. 12'000.– vantata per il periodo dal dicembre del 2013 al novembre del 2014 (pari a 12 mensilità di fr. 950.– più fr. 50.– per spese accessorie) pare di per sé garantita dal diritto di ritenzione fatto valere da PI 1. La ricorrente non ha indicato ragioni che facciano ritenere l’inesistenza di tale pretesa manifesta e inequivocabile, e in particolare non ha dimostrato di aver pagato le pigioni in questione. La sua contestazione si rivela così infondata.

                           4.3  Per quanto attiene invece all’esecuzione dell’in­ventario, nulla può essere rimproverato all’organo esecutivo. Come visto (sopra consid. 4), esso non era infatti tenuto a convocare RI 1 e allestire l’inventario in sua presenza né ad assegnarle un termine di pagamento, l’allestimento dell’inventario essendo un provvedimento conservativo unilaterale e urgente (nel senso dell’art. 56 principium LEF, DTF 83 III 114), così come il sequestro giusta gli art. 271 e segg. LEF. Anche su questo punto il ricorso è da respingere.

                           4.4  Per quanto concerne infine la stima dei beni inventariati, l’insor­­gente si limita a mere affermazioni, secondo cui il valore di alcuni beni (poltrone “design Le Corbusier”, sedie Vitra, quadro “firmato Francesco Vella”) è superiore alle valutazioni fatte dall’UE, senza tuttavia sostanziarle con indizi o prove pertinenti. In particolare, non può venire in suo soccorso la copia della polizza di assicurazione prodotta con l’istanza 4 febbraio 2015 di modifica del decreto di effetto sospensivo parziale, tale documento menzionando soltanto il valore assicurato, pattuito dai contraenti, ma non quello di realizzazione dei beni inventariati. E contrariamente a quanto sembra pensare la ricorrente non spetta alla Camera ordinare d’ufficio una stima peritale – a supporre l’esistenza di criteri di stima riconosciuti per gli oggetti in questione (cfr. DTF 101 III 35, consid. 2b) – ma incombeva semmai all’escussa chiedere all’UE, nel termine di ricorso, una nuova stima a mezzo di periti, anticipandone le spese (in applicazione analogica dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il verbale impugnato resiste dunque alla critica anche sotto questo profilo.

                             5.  Occorre rilevare, per terminare, che secondo l’art. 268 cpv. 3 CO sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del (sub)conduttore. Sono dunque sottratti al diritto di ritenzione tutti i beni impignorabili nel senso dell’art. 92 LEF (DTF 82 III 80 consid. 3), in particolare gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al (sub)conduttore per l’esercizio della professione (art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF).

                           5.1  Nel caso di specie l’UE ha inventariato tutti gli oggetti presenti nei locali ceduti in sublocazione a RI 1, malgrado in quegli spazi, adibiti a studio legale (doc. F), quest’ultima svolgesse la professione di avvocato. Ora, è evidente che una postazione di lavoro, costituita di una scrivania, una sedia, un computer, una stampante, libri giuridici e materiale di cancelleria, sia indispensabile per l’esercizio della professione di avvocato. L’or­­gano esecutivo stesso ha, del resto, affermato nelle osservazioni al ricorso che non si oppone all’esclusione dall’inventario di una postazione di lavoro composta di un tavolo, un computer, nonché dei libri professionali, in quanto necessari per lo svolgimento della professione (osservazioni 9 febbraio 2015, pag. 2 i.f.). Dal canto suo, la resistente obietta invece che l’insorgente non ha indicato quali oggetti siano necessari allo svolgimento della sua attività professionale e che, ad ogni modo, la questione non parrebbe rilevante, ritenuto che – stando alla stampa (doc. 5) – l’avv. RI 1 risulterebbe attualmente sospesa dall’e­sercizio della professione. Tali contestazioni non appaiono tuttavia decisive, giacché, da una parte, l’organo esecutivo è tenuto d’ufficio ad accertare quali beni siano impignorabili in base all’art. 92 LEF e, dall’altra, la sospensione dall’esercizio della professione di avvocato di RI 1 risulta temporanea, ovvero limitata a un periodo di 3 mesi (cfr. doc. 5).

                           5.2  Alla luce delle considerazioni che precedono, è necessario menzionare nell’inventario l’impignorabilità dei beni indispensabili a RI 1 per l’e­­sercizio della sua professione. Considerato che l’UE ha inventariato diversi beni di stessa funzionalità, vanno liberati dal diritto di ritenzione quelli di minor valore, al fine di tutelare gli interessi della creditrice PI 1 (art. 92 cpv. 3 LEF per analogia). È dunque fatto ordine all’organo esecutivo di aggiungere nell’inventario, nella colonna delle osservazioni, la menzione dell’impignorabilità (art. 92 cpv. 2 n. 3 LEF) dei seguenti beni:

–       la scrivania in legno nera, la sedia con rotelle e la cassettiera con 3 cassetti (posizione 23);

–       il personal computer marca Apple, con schermo grande (posizione 24);

–       la stampante/fotocopiatrice HD Laserjet PRO (posizione 25);

–       il fax CANON i-senxys (posizione 26);

–       il materiale di cancelleria (posizione 13);

–       i testi, le riviste e i libri giuridici (v. posizioni 7, 12, 20 e 36, esclusi i libri d’arte e l’enciclopedia).

                           5.3  Ricordata l’impignorabilità degli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma da non giustificare la loro realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF), vanno dichiarati impignorabili anche i vasi con piante verdi (posizioni 4 e 19).

                           5.4  I beni dichiarati impignorabili possono senz’altro essere restituiti alla reclamante presso i magazzini di Bolliger & Tanzi SA a Viganello. Il deposito ordinato dal giudice dello sfratto “in luogo indicato dalla sublocatrice” è infatti subordinato alla condizione che la subconduttrice non provveda a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponga altrimenti (decreto 15 novembre 2012, dispositivo n. 5§). L’UE non può invece, come chiesto nell’istanza 4 febbraio 2015, riportarli nei locali affittati da PI 1, perché su questo punto è vincolato dalla decisione (giudiziaria) di sfratto.

                             6.  L’odierno giudizio rende senza oggetto sia l’istanza 4 febbraio 2015 di modifica del decreto di effetto sospensivo parziale sia l’atto integrativo del 13 febbraio. Questi atti erano comunque destinati a reiezione, poiché la ricorrente non ha allegato nuove circostanze che avrebbero potuto giustificare la modifica dell’ordi­­nanza del 14 gennaio 2015, ma si è limitata per lo più a censurare il decreto di sfratto e le modalità della sua esecuzione, senza rendersi conto che la procedura pendente davanti a questa Camera nulla ha a che vedere con lo sfratto (sopra consid. 4) – se non la contemporaneità di esecuzione. A scanso di equivoco, occorre però precisare che la situazione giuridica accertata nell’ordinan­za 14 gennaio 2015 rimane immutata. L’UE potrà collocare i beni inventariati in custodia dell’escussa o in quella di un terzo (compreso l’e­scutente) solo dopo che l’eventuale opposizione all’esecuzione di convalida sarà stata definitivamente rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3). Nel frattempo, e ove la ricorrente lo richieda (ciò che non ha fatto finora), l’UE la autorizzerà a prelevare dal deposito di Bolliger & Tanzi SA tutti i beni inventariati (non dichiarati impignorabili) a condizione di firmare una dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel Distretto di Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese, o siano state fornite garanzie sufficienti (v. seconda avvertenza sulla prima pagina del verbale impugnato).

                             7.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di completare il verbale d’in­­ventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (procedura n. __________), menzionando nella colonna delle osservazioni come impignorabili i beni specificati nei considerandi 5.2 e 5.3, e mettendoli a disposizione della ricorrente, dietro sua esplicita richiesta e previo appuntamento, presso il deposito di Bolliger & Tanzi SA a Viganello.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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