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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2014 15.2014.96

26 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·784 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso contro la comunicazione della domanda di realizzazione. Tempestività della domanda nel caso di un pignoramento provvisorio. Asserita inopportunità dell’avvio della realizzazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.96

Lugano 26 settembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 settembre 2014 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione avvenuta il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 (patrocinato dall’avv. Samuele Quattropani, Lugano)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2012 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 85'000.– oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2012 facendo valere una “pretesa derivante dalla cessione del credito per la vendita delle azioni della V__________ SA”;

                                  che respinta l’opposizione interposta dall’escusso in via provvisoria, il 24 luglio 2013 l’UEF di Mendrisio ha proceduto al pignoramento provvisorio di un certificato azionario per 20 azioni al portatore di nominali fr. 20'000.– complessivi della società V__________ SA;

                                  che sul verbale di pignoramento esplicitamente qualificato come “provvisorio” è stato per inavvertenza indicato, contrariamente a quanto stabilisce l’art. 118 LEF, che la vendita poteva essere domandata dal 24 agosto 2013 al 24 luglio 2014;

                                  che il 9 luglio 2014 il procedente ha chiesto la realizzazione del certificato azionario pignorato;

                                  che il 19 agosto 2014 l’UEF ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione, indicando per errore quale data di presentazione della domanda il 19 agosto 2014 anziché il 9 luglio 2014;

                                  che l’escusso, con il ricorso in esame, insorge contro tale provvedimento, asserendo che la domanda di realizzazione è tardiva e che l’avvio della procedura di realizzazione è comunque inopportuno, essendo pendenti un’azione di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione presso la Pretura di Lugano, sezione 1, nonché una denuncia penale nei confronti di __________ – ossia l’originario cedente delle 20 azioni per cui PI 1, in qualità di cessionario, ha promosso l’esecuzione in oggetto – ed ignoti per titolo di truffa, in relazione al prezzo di vendita delle azioni, ritenuto da RI 1 sproporzionato rispetto alla situazione finanziaria della società, che in base ad informazioni ottenute dopo la vendita risulterebbe sovraindebitata;

                                  che come già anticipato, il termine per chiedere la realizzazione è iniziato a decorrere solo dopo che l’azione di disconoscimento di debito è stata dichiarata tardiva e il pignoramento è diventato definitivo (cfr. art. 25 cpv. 1 RFF), ovvero dopo il 21 gennaio 2014 (v. ricorso, pag. 4 in alto), sicché esso non scadrà prima della fine del corrente anno (art. 116 cpv. 1 LEF);

                                  che ad ogni modo la domanda di realizzazione è stata presentata il 9 luglio 2014, ovvero prima della scadenza massima del 24 luglio 2014 erroneamente indicata sul verbale di pignoramento, la data del 19 agosto 2014 – come riconosce lo stesso ricorrente (ricorso, pag. 2 ad 1) – essendo un manifesto refuso;

                                  che con una semplice verifica presso l’UEF il ricorrente avrebbe potuto risparmiarsi la presentazione di un ricorso inutile;

                                  che per quanto riguarda la pretesa inopportunità della realizzazione, un errore di apprezzamento dell’organo esecutivo può essere sanzionato con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) solo laddove la legge gli lascia effettivamente un margine d’apprezzamento;

                                  che per quanto attiene all’avvio della procedura di realizzazione, l’ufficio d’esecuzione non dispone di alcun potere d’apprezzamento: deve senza indugio dare seguito alla domanda di realizzazione presentata tempestivamente in un’esecuzione non sospesa da opposizione o da un’azione di disconoscimento di debito (art. 119 e 122 LEF);

                                  che nel caso concreto nemmeno il ricorrente sostiene che le sue iniziative processuali (azione di accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione e denuncia penale) abbiano sospeso l’esecuzione, e ad ogni modo non ne ha portato la prova;

                                  che il ricorso va pertanto respinto senza preventiva notifica alla controparte, che comunque non ne subisce alcun pregiudizio;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –, unitamente a una copia del ricorso.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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