Incarto n. 15.2014.63
Lugano 28 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 giugno 2014 di
RI 1
contro
l’operato di RA 1 quale amministratore speciale dei fallimenti di
CO 1, __________ CO 2, __________ PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nelle procedure di fallimento aperte il 19 gennaio 2007 nei confronti di CO 1 e delle consorelle CO 2 e PI 1 (in seguito PI 1), il 5 aprile 2007 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, quale amministrazione del fallimento di F__________ SA (aperto l’8 maggio 2006 e chiuso l’8 luglio 2009), ha insinuato nei tre suddetti fallimenti una pretesa complessiva di fr. 56'245.– e notificato quale debito di massa, oltre a un credito di fr. 7'478.–, uno di fr. 14'203.–, di cui ha chiesto la ripartizione tra le tre società fallite nella misura di fr. 2'840.60 per CO 1, fr. 5'681.20 per PI 1 e fr. 5'681.20 per CO 2 (cfr. plico di documenti n. 1 accluso alle osservazioni dell’amministrazione speciale). A sostegno della sua richiesta l’UF di Lugano ha prodotto tre note d’onorario della F__________ SA per prestazioni fornite alle società del gruppo____, allora in moratoria concordataria, di cui una – per quanto qui d’interesse – del 7 novembre 2005 di fr. 14'203.– per prestazioni fornite dal 24 ottobre al 6 novembre 2005. Il 18 giugno 2007, l’amministratore speciale RA 1 ha informato l’UF di Lugano che il credito di fr. 14'203.– non era stato contestato dall’ex commissario concordatario e rimaneva quindi, “fino a nuovo avviso”, un debito di massa, precisando poi, a richiesta dell’ufficio fallimenti, che il credito era stato accettato come debito di massa (scritto del 31 agosto 2007). Lo stato di riparto definitivo nel fallimento di CO 1 è stato depositato il 16 settembre 2013 (FUSC n. __________).
B. Il 31 dicembre 2013, RI 1, ex amministratore unico della F__________ SA, ha chiesto all’amministratore speciale RA 1 il pagamento del credito di fr. 5'681.20 riconosciuto nella bozza di stato di riparto definitivo di PI 1 verso la massa “relativo a mie personali prestazioni quale Amministratore Unico della società in oggetto (indennità di amministrazione, collaborazione e assistenza a commissari del concordato e liquidatore, trasferte e spese)” (doc. 1, pag. 3, accluso alle osservazioni al ricorso). Il 18 marzo 2014, RI 1 ha poi postulato il pagamento dell’importo di fr. 14'203.– riconosciutogli, a suo dire personalmente, nei singoli stati di ripartizione allestiti (allora solo sottoforma di bozza, tranne che per CO 1) nelle tre note procedure di fallimento (doc. 1, pag. 2). Con scritto 2 aprile 2014, RA 1 ha risposto che i crediti nei confronti di CO 2 e di CO 1, il cui fallimento era stato nel frattempo chiuso il 10 dicembre 2013, erano stati pagati all’UF di Lugano, mentre quello contro PI 1 non era ancora stato liquidato, ma sarebbe comunque stato pagato all’UF di Lugano (doc. 1, pag. 1). Lo stato di riparto definitivo nel fallimento di PI 1 è poi stato depositato il 30 maggio 2014 (doc. 3). Il 10 giugno 2014, RI 1 ha nuovamente chiesto all’amministratore speciale di versargli fr. 14'203.– “giustamente e personalmente riconosciute ’spese signor RI 1 periodo in moratoria’” nei rispettivi stati di riparto (doc. 5).
C. Il 12 giugno 2014, RI 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di considerare il suo scritto del 10 giugno 2014 “quale reclamo ai sensi dell’art. 17 LEF”.
D. Con osservazioni del 20 giugno 2014, l’amministratore speciale RA 1 ha contestato la tempestività del reclamo e rilevato che la pretesa vantata dal ricorrente era già stata discussa e respinta più volte, l’indicazione “spese signor RI 1” nei conti finali essendo da considerare un refuso.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena la sua irricevibilità. Ora, il ricorso in esame non menziona il provvedimento impugnato, ma dagli atti risulta che può essere solo la decisione 2 aprile 2014, con cui RA 1 ha rifiutato una richiesta analoga a quella ribadita nello scritto 10 giugno 2014, che RI 1 chiede di considerare “quale reclamo ai sensi dell’art. 17 LEF”. Sennonché tale scritto, datato 10 giugno 2014, è manifestamente tardivo quale impugnazione del provvedimento del 2 aprile 2014.
2. Il ricorso è, d’altronde, irricevibile per un altro motivo. Spetta infatti al giudice civile – e non all’autorità di vigilanza – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore (DTF 125 III 293 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.7 del 3 febbraio 2014, con rimandi), in particolare in merito alla questione della titolarità della pretesa.
3. Per abbondanza, e ancorché la questione, come detto, non competa a questa Camera, nel merito il ricorso appare comunque evidentemente infondato, perché l’indicazione “spese signor RI 1 periodo di moratoria” negli stati di riparto è manifestamente un refuso, come allegato dall’amministratore speciale, visto lo scambio di corrispondenza intervenuto in precedenza tra l’amministrazione speciale e l’Ufficio fallimenti di Lugano (sopra consid. A). Il ricorrente, d’altronde, non contesta che le fatture relative ai crediti insinuati dall’Ufficio nei tre fallimenti fossero intestate alla F__________ SA né egli pretende – per avventura – di aver contestato l’inserimento di questi crediti nel fallimento della società e la loro insinuazione nei tre noti fallimenti.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione al __________.
Comunicazione a RA 1,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.