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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2014 15.2014.61

20 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·344 parole·~2 min·2

Riassunto

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.61

Lugano 20 agosto 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 aprile 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. __________, __________)  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’11 aprile 2014 per il gruppo n. __________, di cui fa parte l’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1  

preso atto che con decisione 27 maggio 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha annullato il provvedimento impugnato e, dopo avere nuovamente interrogato l’escusso come richiesto dalla ricorrente, ha emesso un nuovo verbale di pignoramento, in cui il reddito di lui è stato determinato in fr. 3’200.– mensili;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

pronuncia:            1.  Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                             2.  Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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