Incarto n. 15.2014.55
Lugano 12 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento con attestato di carenza beni emesso il 7 aprile 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
richiamata l’ordinanza 26 maggio 2014 del presidente della Camera, con cui ha fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR o da lei personalmente, ritenuto che il firmatario del ricorso, RA 1, non risultava iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari;
preso atto che la ricorrente non ha sanato l’irregolarità entro il termine impartito;
ritenuto che, come precisato nella suddetta ordinanza, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– – avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.