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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.2014 15.2014.55

12 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·302 parole·~2 min·2

Riassunto

Verbale di pignoramento con attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da un rappresentante non autorizzato dell’escutente. Nessuna sanatoria nel termine impartito. Ricorso dichiarato irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.55

Lugano 12 agosto 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 maggio 2014 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento con attestato di carenza beni emesso il 7 aprile 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 PI 1   (patrocinata dall’avv.  PA 1 )  

richiamata l’ordinanza 26 maggio 2014 del presidente della Camera, con cui ha fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR o da lei personalmente, ritenuto che il firmatario del ricorso, RA 1, non risultava iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari;

preso atto che la ricorrente non ha sanato l’irregolarità entro il termine impartito;

ritenuto che, come precisato nella suddetta ordinanza, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–        –  avv.    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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