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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2015 15.2014.131

9 febbraio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·476 parole·~2 min·2

Riassunto

Notifica del precetto esecutivo in mano alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico del’escussa ha il domicilio privato. Opposizione dichiarata tardiva. Riconsiderazione. Domanda di annullamento dell’esecuzione

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.131

Lugano 9 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 20 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1    

preso atto che con decisione 9 dicembre 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha annullato il provvedimento impugnato, registrando l’opposizione interposta dall’escussa con la data del 3 novembre 2014, dopo aver accertato che il precetto esecutivo è stato consegnato in realtà alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico dell’escussa ha il domicilio privato, la quale l’ha depositato nella buca delle lettere di lui, sicché egli ne è venuto a conoscenza solo uno o due giorni prima d’interporre opposizione all’Ufficio;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

appurato, tuttavia, che oltre a contestare – implicitamente – la decisione 6 novembre 2014 dell’Ufficio, con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta dall’escussa il 3 novembre, nella fattispecie la ricorrente ha pure concluso per l’annullamento del precetto esecutivo;

accertato, al riguardo, che l’amministratore della ricorrente ammette di avere trovato il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere durante il finesettimana dell’1-2 novembre 2014, di modo che la domanda di annullamento va respinta (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b, 110 III 11 consid. 2), mentre la contestazione (implicita) della decisione 6 novembre 2014 si rivela senza oggetto in seguito al suo annullamento disposto dall’Ufficio con il provvedimento di riconsiderazione;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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