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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2014 15.2014.126

17 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·614 parole·~3 min·2

Riassunto

Calcolo del minimo esistenziale. Premi della cassa malati

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.126

Lugano 17 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2014 di

 RI 1  (patrocinato dall’avv.  PA 1 )  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente effettuato il 20 ottobre 2014 nelle esecuzioni del gruppo n. __________ promosse nei confronti di lui da

PI 1 PI 2   PI 3   (rappresentanti dall’RA 1, ) PI 4   (rappresentato dal RA 2 , )  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’ambito della procedura appena citata, il 20 ottobre 2014 l’UE ha proceduto ad interrogare l’escusso per stabilirne il minimo esistenziale;

                                         che in tale contesto, RI 1 ha dichiarato che i premi della sua cassa malati erano in arretrato (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento);

                                         che lo stesso giorno l’UE ha calcolato il minimo di esistenza dell’escusso in fr. 5'650.– (importo di base fr. 1'200.–, alimenti per la moglie separata e i due figli fr. 3'500.–, canone di locazione fr. 850.–, spese per ricerca lavoro fr. 100.–, doc. C accluso al ricorso), e ha notificato lo stesso giorno alla cassa disoccupazione UNIA il pignoramento della parte delle indennità dovute all’e­­scusso eccedente il suo minimo vitale;

                                         che con ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio, di annullare il pignoramento, rimproverando all’UE di non avere computato il premio di cassa malati di fr. 230.25 ch’egli asserisce di pagare mensilmente;

                                         che con ordinanza 17 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento sia dell’effetto sospensivo sia del beneficio del gratuito patrocinio;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

                                         che i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”, doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza indicazione del periodo di riferimento;

                                         che così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi – condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF);

                                         che del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.– per premi arretrati della ____________ SA;

                                         che il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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