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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2015 15.2014.116

19 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,353 parole·~7 min·2

Riassunto

Istanza ex art. 132 LEF

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.116

Lugano 19 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura dipendente dall’istanza 24 ottobre 2014 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante agli escussi

PI 1, PI 2,

nell’eredità indivisa e in comunione relitta fu __________ __________ († 2009) composta, oltre agli escussi, degli eredi

PI 6, PI 7,  

nelle varie esecuzioni promosse contro i debitori da

PI 4, PI 8, (rappresentati dall’RA 2, ) PI 5, PI 9,

ritenuto

in fatto:                A.  Nelle varie esecuzioni promosse dallo PI 4, dalla PI 8, dal PI 5 e dalla PI 9 nei confronti di PI 1 e PI 2, il 25 luglio 2012 e il 18 febbraio 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio ha pignorato i diritti spettanti agli escussi nella comunione ereditaria fu __________, composta dei medesimi, di PI 6 e PI 7. Da quanto si evince dagli atti, l’asse ereditario è costituito delle particelle n. __________ RFD __________, dell’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD __________ e delle quote di comproprietà di 12/36 della particella n. __________ e di 12/84 della particella n.__________ immatricolate nel medesimo registro. Il valore di stima ufficiale complessivo di tali immobili è di fr. 1'157'745.–.

                            B.  Avendo i creditori presentato le domande di vendita, con scritto 23 luglio 2014 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udien­­za di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC; RS 281.41). In tale occasione nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta a causa dell’as­­senza dei creditori e di tre membri della comunione ereditaria. Il 10 settembre 2014 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, conformemente all’art. 10 cpv. 1 RDC.

                            C.  Non essendo pervenuta alcuna proposta nel termine impartito, con istanza del 24 ottobre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1e PI 2. Nell’istanza l’organo esecutivo ha precisato che il valore dell’interessenza di ciascuno degli escussi è stato stabilito in fr. 865'592.–, ovvero moltiplicando il valore di stima ufficiale per 3 e dividendo il risultato per il numero dei membri (4) della comunione ereditaria. L’UEF ha altresì specificato che il saldo delle esecuzioni per cui è stata chiesta la vendita è di fr. 6'310.– a carico di PI 1 e di fr. 4'255.– a carico di PI 2, aggiungendo che le particelle n. __________ e 5 RFD di __________ sono gravate da ipoteche legali di rispettivamente fr. 19'001.45 e fr. 2'074.50, entrambe a favore del PI 5.

Considerato

in diritto:              1.  Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e, in caso di mancata intesa, dà loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve, in seguito, determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione (art. 10 cpv. 3 RDC).

                             2.  Nel caso in rassegna, PI 1 e PI 2 formano insieme ai fratelli PI 6e PI 7la comunione ereditaria fu __________, defunta madre degli stessi. Non avendo quest’ul­tima lasciato disposizioni a causa di morte (v. certificato ereditario 5 febbraio 2010), si può ritenere che ciascun membro della comunione abbia diritto a ¼ del valore dell’asse ereditario (art. 457 cpv. 2 CC). Ora, anche fondandosi soltanto sul valore di stima ufficiale complessivo degli immobili che costituiscono la sostanza ereditaria, pari a fr. 1'157'745.–, e tenuto conto delle ipo__________ e __________ RFD di __________, il valore di realizzazione delle interessenze spettanti agli escussi risulta notevolmente superiore al saldo dei crediti posti in esecuzione, di fr. 6'310.– nei confronti di PI 1 e di fr. 4'255.– nei confronti di PI 2. Sussiste pertanto il rischio concreto che i diritti in comunione siano aggiudicati a un prezzo ampiamente inferiore al loro valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.

                             3.  Alla luce di quanto precede, il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti posti in esecuzione, possa riversare la probabile eccedenza agli escussi. La soluzione alternativa del­l’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è invece esclusa, in quanto trattasi in casu di quote ereditarie (art. 13 cpv. 2 RDC). Le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterranno gli escussi nella divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte dal valore approssimativo delle interessenze (cfr. RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). Ne consegue che dev’essere ordinato all’Ufficio di richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dagli escussi (art. 130 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).

                             4.  Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale di Mendrisio di chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono invece inapplicabili, giacché altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio procederà quindi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti agli escussi nella divisione, alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i rispettivi crediti a beneficio dei quali le quote sono state pignorate.

                             5.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio di sostituirsi a PI 1 e PI 2 nella comunione ereditaria fu __________, che essi compongono con __________ e __________, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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