Incarto n. 15.2014.114
Lugano 30 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________ RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 7 dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________, appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;
che il 23 settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6 ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;
che il 13 ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.– ottenuto con la predetta asta;
che con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto 4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato “blocco” del riparto;
che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che in quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9 ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6 ottobre);
che di conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta valere tardivamente;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.