Incarto n. 15.2014.113
Lugano 25 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 ottobre 2014 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 (patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società I__________ SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori.
B. Avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari, valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale. L’organo esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’incanto per la vendita del pegno.
C. Con ricorso del 20 ottobre 2014 RI 1 si aggrava contro la stima del pegno, chiedendone l’annullamento e proponendo di procedere a una nuova stima con l’ausilio di un perito, previo versamento delle spese. In via preliminare, egli postula pure il conferimento dell’effetto sospensivo e la restituzione del termine di ricorso giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.
D. Preso atto che il presidente di questa Camera aveva concesso il 27 ottobre 2014 effetto sospensivo al gravame, l’UE ha poi annullato l’incanto.
E. Nelle osservazioni del 10 novembre 2014 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la reiezione, mentre l’UE, pur ritenendo di aver agito correttamente, si rimette al giudizio della Camera con osservazioni del 17 novembre 2014.
Considerato
in diritto: 1. In via preliminare, il ricorrente postula la restituzione del termine di ricorso giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, sostenendo di essere venuto a conoscenza del verbale di stima, intimatogli – a sua detta – il 12 settembre 2014, soltanto il 19 ottobre 2014, e ciò a seguito della grave malattia che lo ha colpito fin dall’8 agosto 2014, come attestano il rapporto di uscita dell’Ospedale universitario di Ginevra (doc. C) e il certificato medico del Dr. med. __________ (doc. D). Ora, a prescindere dal fatto che la decisione impugnata è stata notificata all’insorgente a un momento in cui non era ospedalizzato (secondo il doc. C lo è stato dal 21 settembre al 6 ottobre 2014), la questione della tempestività del ricorso e della restituzione del termine possono rimanere indecise, ritenuto che, come si vedrà, nella misura in cui non è diventato senza oggetto il ricorso è infondato.
2. L’insorgente si duole del fatto che la decisione impugnata non si esprime sui criteri adottati per stimare il valore dei 100 certificati azionari della società I__________ SA, ciò che – a suo avviso – non gli consente di verificarne la correttezza. Egli è inoltre del parere che l’UE sia incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione dei beni oggetto del pegno, giacché la stima è stata eseguita senza l’ausilio degli elementi contabili della società che ha emesso le azioni. L’insorgente chiede infine una nuova stima con l’ausilio di un perito, previo versamento delle spese, dopo che l’organo esecutivo avrà acquisito la documentazione contabile relativa alla società in questione.
3. Secondo la giurisprudenza, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, la stima ha un’importanza solo secondaria. I suoi obiettivi usuali, che consistono nel determinare se il valore del bene pignorato è sufficiente a soddisfare il credito posto in esecuzione e informare il creditore sul prevedibile esito della realizzazione, vengono in questo caso a mancare. Sebbene la stima sia senz’altro utile a informare eventuali offerenti, tale interesse viene meno tanto più il tempo e le spese di una perizia appaiono rilevanti. Per tale ragione, qualora una perizia necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e irragionevole per il creditore procedente, occorre limitarsi a una stima sommaria (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti citati). Il ricorso a un perito, ad ogni modo, non si giustifica che in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso delle azioni di una società anonima non quotate in borsa (DTF 101 III 35, consid. 2b). Alla stima del pegno mobiliare è di conseguenza esclusa l’applicazione per analogia degli art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF, che prevedono la possibilità per ogni parte interessata di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, entro il termine di ricorso ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF e previo deposito delle spese occorrenti, a meno che esistano criteri di stima riconosciuti e la perizia possa essere messa in atto senza spese eccessive e in tempi compatibili con il termine legale di realizzazione previsto dall’art. 122 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF (sentenza del Tribunale federale 7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti citati).
3.1 Nel caso in rassegna, il ricorrente non pretende che le azioni della I__________ SA siano quotate in borsa. Vista d’altronde la situazione finanziaria alquanto precaria della società – contro cui sono stati spiccati 16 attestati di carenza di beni dal 19 ottobre 2010 all’11 dicembre 2014 per complessivi fr. 140'144.45 e che non risulta più proprietaria dei fondi indicati a registro fondiario come computati per fr. 445'000.– sul capitale sociale – i costi di una perizia apparirebbero d’acchito eccessivi. Secondo la giurisprudenza testé ricordata, l’UE poteva così limitarsi a una stima sommaria, senza possibilità per il ricorrente di chiedere una nuova stima a mezzo di periti. Il ricorso si rivela pertanto infondato su questo punto.
3.2 Quanto alla domanda di annullamento della stima, essa risulta ormai senza oggetto. Prima di fissare la nuova asta, l’UE dovrà infatti verificare se vi sono elementi per ritenere che la stima del valore dei certificati azionari non sia più idonea e debba essere aggiornata (cfr. per analogia sentenza della CEF 15.2009.61 del 18 giugno 2009, pag. 2). Ora, che sia così nella fattispecie è indubbio, visto il continuo peggioramento della situazione finanziaria della I__________ SA, contro la quale sono stati emessi tre ulteriori attestati di carenza di beni e tre precetti esecutivi dopo la comunicazione del verbale di stima. Non spetta però alla Camera di anticipare la revisione della stima ed è anche inutile che si pronunci sulla decisione impugnata, ormai destinata a revisione. A titolo meramente indicativo, ci si può limitare a constatare come il valore di realizzazione delle azioni appaia nettamente inferiore al valore nominale, senza che si possa ritenerlo insufficiente nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF, anche il “mantello” azionario di una società insolvibile potendo avere il suo prezzo (cfr. sentenza della CEF 15.2013.61 del 29 luglio 2013, consid. D e 5.3). Sia come sia, l’UE concederà la possibilità al ricorrente di esprimersi sulla stima, producendo ove occorra la documentazione contabile della società di cui è amministratore unico, e indicherà nel bando d’asta il valore di stima revisionata e la facoltà per gli interessati di consultare all’UE l’estratto esecutivo della società e gli eventuali atti contabili prodotti dal ricorrente.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto nel senso del considerando 3.2, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.