Incarto n. 15.2014.104
Lugano 18 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 settembre 2014 di
RI 1 (rappr. dalla madre RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'447.20 oltre interessi del 5% dal 27 febbraio 2014, oltre a fr. 19.70 per interessi fino al 26 febbraio 2014 e fr. 400.– per spese d’incasso. All’atto della notifica, avvenuta il 5 marzo, l’escusso ha interposto opposizione.
B. Preso atto che nel frattempo, il 5 maggio 2014, l’escusso aveva ritirato l’opposizione, il 19 settembre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 14 ottobre.
C. Con ricorso del 23 settembre 2014, la madre di RI 1, RA 1, chiede di annullare l’avviso di pignoramento, facendo valere che il figlio è interdetto già dal 4 ottobre 1994 e che in assenza di ratifica da parte del tutore o da lei quale detentrice dell’autorità parentale sia il contratto concluso con la procedente sia il ritiro dell’opposizione non sono validi.
D. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2014, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera mentre la PI 1 è rimasta silente.
E. Interpellata il 5 novembre 2014, l’Autorità regionale di protezione 8 (sede di Lugano Est) ha trasmesso alla Camera la risoluzione n. __________ del 26 gennaio 2006, con cui ha revocato la tutela istituita in virtù dell’art. 369 vCC a favore di RI 1 e ripristinato l’autorità parentale nel senso dell’art. 385 cpv. 3 vCC, affidando alla madre RA 1 il compito di amministrare i beni e i redditi del figlio e di salvaguardarne convenientemente gli interessi morali e materiali. Anche a questo riguardo l’escutente non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2013, è entrata in vigore la legge federale del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), che in particolare modifica la terza parte (art. 360 segg.) del libro primo del Codice civile (diritto delle persone), cambiandone anche l’intitolato (“della protezione degli adulti” anziché “della tutela”). In tale occasione, l’istituto dell’autorità parentale “prolungata” sui figli maggiorenni interdetti (art. 385 cpv. 3 vCC) è stata abbandonata. Nel nuovo diritto, i genitori non possono più essere che curatori di portata generale del figlio. Dal 1° gennaio 2013 i genitori che detenevano l’autorità parentale prolungata sotto il vecchio diritto sono diventati per legge curatori di portata generale con i relativi alleggerimenti previsti dall’art. 420 nCC (art. 14 cpv. 2, 3° periodo Tit. fin. CC; Philippe Meier/Suzana Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection des adultes, 2011, n. 37 e 177). Nel caso specifico, RA 1 è quindi da considerarsi curatrice di portata generale del figlio RI 1 (v. sopra ad E), il quale risulta privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC).
2. Dal profilo esecutivo, se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore – come nel caso di specie –, e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore (art. 68d cpv. 1 nLEF). Lo sono anche all’escusso se la sua capacità d’agire non è limitata (art. 68d cpv. 2 nLEF), ciò che per contro, come visto, non è il caso nella fattispecie. È nulla la notifica al solo escusso se l’esistenza della misura di protezione è stata comunicata all’ufficio d’esecuzione, mentre è unicamente annullabile se tale comunicazione non è avvenuta (Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 68d LEF; Gehri in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 68d LEF).
3. Nel caso in esame, non risulta dagli atti che la risoluzione n. __________ emanata il 26 gennaio 2006 dall’allora Commissione tutoria regionale 8 (sede di Lugano Est) sia stata comunicata all’UE, non sussistendo peraltro a quell’epoca un siffatto obbligo. Gli atti esecutivi impugnati sono quindi annullabili entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ne ebbe notizia (art. 17 cpv. 2 LEF). Siccome l’escusso è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili, il momento determinante nella fattispecie è quello in cui la sua rappresentante legale – la madre – ne è venuta a conoscenza. Il ricorso in esame, inoltrato il 23 settembre 2014, è quindi tempestivo non solo contro l’avviso di pignoramento del 19 settembre, ma pure contro il ritiro dell’opposizione sottoscritto da RI 1 il 5 maggio 2014, non evincendosi dall’incarto che la madre ne abbia avuto conoscenza prima che il figlio le comunicasse l’avviso di pignoramento. Oltre che ricevibile, il ricorso è anche fondato, l’escusso non essendo abilitato a ritirare l’opposizione. Occorre pertanto ordinare all’Ufficio di cancellare dal registro delle esecuzioni sia l’avviso di pignoramento che il ritiro dell’opposizione e di registrare RA 1 quale curatrice generale di RI 1.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che è annullato l’avviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ ed è ordinato all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano d’iscrivere nel registro delle esecuzioni l’annullamento dell’avviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2014 in quell’esecuzione e del ritiro dell’opposizione, e di registrare RA 1 quale curatrice generale di RI 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.