Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.02.2015 15.2014.103

12 febbraio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,883 parole·~14 min·2

Riassunto

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo. Preteso credito di risarcimento del danno causato da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. Esecuzione diretta contro il magistrato anziché contro lo Stato

Testo integrale

Incarto n. 15.2014.103 15.2014.124

Lugano 12 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2014 (inc. 15.2014.103) di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 19 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

avv. PI 1, __________  

e sul ricorso 27 ottobre 2014 (inc. 15.2014.124) di quest’ultima avverso la decisione di riconsiderazione emessa il 9 ottobre 2014 dallo stesso ufficio, con cui ha annullato il predetto precetto esecutivo;

ritenuto

in fatto:                A.  A domanda dell’avv. PI 1, il 19 settembre 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha emesso nei confronti di RI 1, Procuratore pubblico del Canton Ticino, il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 10'000'000.– oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2014, menzionando quale titolo del credito: “Danni patrimoniali e non, morali, d’immagine e reputazione, procedimenti abusivi e calunniosi tesi a coprire i delitti/crimini commessi dal PP RI 1 segnatamente favoreggiamento, riciclaggio, sviamento di giustizia, inquinamento procedimenti, occultamento prove, truffa fiscale e appartenenza a organizzazione criminale”.

                            B.  Il precetto esecutivo è stato notificato l’indomani al procuratore pubblico RI 1, che ha interposto opposizione all’atto della notifica.

                            C.  Con ricorso del 6 ottobre 2014 (inc. 15.2014.103), RI 1 chiede in via preliminare che l’UEF riconsideri il proprio operato, constatando la nullità della domanda di esecuzione e del noto precetto esecutivo e procedendo alle relative cancellazioni, mentre in via principale postula che la Camera accerti la nullità di questi atti, ordini all’Ufficio di procedere alle relative cancellazioni così come al “recupero” del precetto nullo.

                            D.  Avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, il 9 ottobre 2014 l’UEF ha accertato la nullità del precetto esecutivo e ha deciso che avrebbe proceduto alla sua cancellazione.

                            E.  Con ricorso del 27 ottobre 2014 (inc. 15.2014.124), l’avv. PI 1 è insorta alla Camera perché accertasse la nullità della decisione di riconsiderazione, e in subordine l’annullasse.

                             F.  Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2014, il procuratore pubblico RI 1 ha postulato la reiezione del ricorso presentato dall’avv. PI 1, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera con osservazioni del 7 novembre.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 4 ottobre 2014, il ricorso inoltrato dal procuratore pubblico RI 1 il 9 ottobre è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche tempestivo si rivela il ricorso presentato il 27 ottobre 2014 dall’avv. PI 1 contro la decisione di riconsiderazione, da lei ritirata il 20 ottobre sulla scorta di un avviso di ricevimento depositato nella sua casella già il 10 ottobre (sicché il termine di giacenza postale era scaduto il 17 ottobre, v. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio degli art. 31 e 34 cpv. 1 LEF).

                             2.  Vertendo sullo stesso atto esecutivo – ossia il precetto esecutivo n. __________ – le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                             3.  Nel suo ricorso, RI 1 chiede di accertare la nullità dell’esecuzione, che qualifica come abusiva per diversi motivi: l’e­­normità dell’importo posto in esecuzione; il fatto che il titolo di credito invocato dall’escutente (risarcimento per “procedimenti abusivi e calunniosi”) sia connesso con la funzione inquirente svolta dall’escusso e la vicinanza temporale della domanda d’esecu­­zione con la notifica di una decisione con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall’avv. PI 1 contro la reiezione di una sua richiesta di ricusazione dell’escus­­so; la natura per certi versi “delirante” del titolo di credito (“favoreggiamento, riciclaggio, sviamento di giustizia, inquinamento pro­cedimenti, occultamento prove, truffa fiscale e appartenenza a organizzazione criminale”), a dimostrazione del carattere vessatorio di una domanda che non persegue fini esecutivi legittimi (angheria, ritorsione, condizionamento ecc.); il fatto che l’avv. PI 1 abbia posto in atto azioni analoghe, con motivazioni simili, in una precedente esecuzione (n. __________) diretta contro lo stesso ricorrente e in ulteriori esecuzioni avverso altri magistrati; la circostanza per cui essa l’abbia escusso personalmente e non lo Stato, la cui responsabilità è però primaria ed esclusiva, trattandosi di pretesi danni cagionati da un magistrato nell’esercizio della sua funzione (art. 4 LResp. ticinese); il carattere diffamatorio delle accuse mosse all’escusso, al limite della calunnia o della coazione, che rende la domanda di esecuzione e il susseguente precetto esecutivo illeciti e dunque nulli (art. 19 e 20 CO).

                             4.  Nel suo ricorso contro la decisione di riconsiderazione, l’avv. PI 1 contesta che l’UEF sia competente per statuire sulle motivazioni o la validità materiale dei precetti esecutivi e ancora meno sulla sua nullità. Ritiene, inoltre, la decisione manifestamente nulla per totale assenza di motivazione e invoca una violazione del suo diritto di essere sentita.

                             5.  La garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (cfr. RtiD 2013 II 919 n. 55c; sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre 2003). Tenuto conto del numero elevato dei provvedimenti emessi dagli uffici d’esecuzione, del requisito di celerità e del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si possono però porre per le decisioni degli organi esecutivi alte esigenze di motivazione. Nel caso di specie, a giustificazione della decisione di riconsiderazione l’UEF si è limitato a rinviare alle argomentazioni ricorsuali. Ciò pare comunque una motivazione sufficiente perché l’escusso potesse capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), facendo capo a un rimedio giuridico – il ricorso – oltretutto gratuito: le bastava, infatti, determinarsi sulle censure presentate dal ricorrente. Ad ogni modo, non è necessario approfondire oltre la questione, poiché anche se la decisione di riconsiderazione fosse nulla, la Camera dovrebbe ad ogni modo statuire sul ricorso del procuratore pubblico RI 1, il cui interesse risorgerebbe con l’annullamento della decisione di riconsiderazione.

                             6.  La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 cons. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

                                  Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013, consid. 1).

                           6.1  Da quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo competente per statuire sulla validità materiale dei precetti esecutivi ma, contrariamente a quanto sostiene l’avv PI 1, lo è invece per accertare la loro nullità ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Anche l’autorità di vigilanza gode di tale competenza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4). Dato che l’UE si è in concreto riferito alle argomentazioni del ricorso dell’escusso per motivare la decisione di riconsiderazione, rimane da esaminare se le stesse giustificavano l’annullamento del precetto esecutivo.

                           6.2  Nel caso specifico, il ricorrente invoca diverse circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione contestata, segnatamente l’enormità dell’importo posto in esecuzione (fr. 10 mio.), il carattere per certi versi “delirante” del titolo di credito e una coincidenza temporale sospetta, che potrebbe far pensare a un atto di vendetta dell’escutente nei confronti del magistrato, circostanze che non sono prive di certe analogie con un caso in cui il Tribunale federale ha confermato il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione (sentenza 5A_588/2011 del 18 novembre 2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la questione, poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di contestazione, che già di per sé giustificava la riconsiderazione del provvedimento impugnato.

                           6.3  Giusta l’art. 4 cpv. 1 della legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 2.6.1.1), l’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente. Il danneggiato non ha azione contro l’agente pubblico (cpv. 3). Il Cantone risponde quindi in modo diretto ed esclusivo dell’operato professionale dei magistrati (v. art. 1 lett. a LResp) ove si sia verificata una grave violazione di un dovere primordiale della funzione, purché il danneggiato abbia fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione (art. 5 LResp). Anche il diritto federale prescrive la responsabilità patrimoniale oggettiva e primaria dello Stato per i danni causati dai propri magistrati e funzionari (art. 3 della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, RS 170.32) come pure dagli organi di esecuzione e fallimenti (art. 5 cpv. 1 e 2 LEF e 8 LALEF) nell’esercizio delle proprie funzioni.

                             a)  In una precedente fattispecie analoga a quella in esame, la Camera ha ritenuto che la questione della legittimazione passiva in un’esecuzione volta al risarcimento di un danno attribuito a un funzionario statale sia di merito ed esuli dalla competenza degli organi dell’esecuzione (sentenza della CEF 15.2009.111 del 4 novembre 2009, consid. 5). In una sentenza successiva del 24 novembre 2011 (BlSchK 2012, 176), la Commission de surveillance del Canton Ginevra ha invece giudicato abusiva – e quindi nulla – l’esecuzione diretta contro un giudice istruttore da un imputato, poi prosciolto, per il danno consecutivo alla sua incarcerazione preventiva, spiegando che secondo l’art. 1 della legge ginevrina sulla responsabilità dello Stato e dei comuni (analogo all’art. 4 LResp) l’escutente non disponeva di alcuna azione diretta contro l’escussa nella sua qualità di magistrato. Alla luce di questo precedente, occorre sottoporre la giurisprudenza della Camera a un nuovo esame.

                            b)  Ora, se è vero che non incombe alle autorità esecutive di verificare l’identità tra escusso e debitore (v. sentenza della CEF 15.2008.37 del 24 giugno 2008, consid. 3, in merito a un’esecu­­zione promossa contro l’amministratrice di società con sede all’estero per l’incasso di fatture intestate alle stesse; sentenza 15.2013.63 del 25 giugno 2013 circa un’esecuzione diretta contro un avvocato per il danno che l’escutente pretendeva causato da un precetto esecutivo notificatole dall’escusso per conto di un cliente), è altrettanto vero che le domande di esecuzione manifestamente abusive devono essere respinte d’ufficio. A differenza dei casi testé menzionati, quello della domanda d’esecuzione diretta personalmente contro un magistrato o un funzionario in vista del risarcimento di danni che l’escutente pretende causati nell’e­­serci­­zio della loro funzione presenta la particolarità che la pretesa è chiaramente esclusa dalla legge, che mette a disposizione dell’escutente un’a­­zione contro lo Stato più vantaggiosa, nella misura in cui la solvibilità della controparte – appunto lo Stato – è garantita e la sua responsabilità in linea di massima oggettiva. In queste condizioni, il sedicente danneggiato che scientemente sceglie di escutere personalmente il magistrato o il funzionario ritenuto responsabile anziché lo Stato manifesta d’intendere colpire non tanto il patrimonio di lui – quello dello Stato offre garanzie migliori – quanto la sua persona. Esulando tale scopo da quello per cui il legislatore ha concepito la procedura esecutiva, fatte salve le peculiarità del caso di specie, una simile domanda di esecuzione è in linea di principio da considerare d’ufficio abusiva e pertanto nulla (art. 22 cpv. 1 LEF e sopra consid. 6).

                             c)  Nel caso specifico, ci si può indubbiamente aspettare da un avvocato iscritto all’albo che conosca il principio della responsabilità primaria dello Stato per i danni causati dai propri magistrati e funzionari. Ad ogni modo tale principio è richiamato chiaramente nel ricorso dell’escusso. Perché, allora, l’avv. PI 1 abbia scelto di escutere il magistrato personalmente – e di contestare la decisione di riconsiderazione dell’UEF – anziché promuovere azione contro lo Stato, costei non spiega, pur non contestando che il danno di cui si pretende vittima è stato a suo dire causato dall’e­­scusso nell’e­­sercizio della sua funzione inquirente, tanto che nella causale del precetto esecutivo i pretesi danni sono attribuiti al “PP” RI 1 In queste circostanze, è evidente che con l’esecu­­zione in questione l’avv. PI 1 non mirava a colpire il patrimonio dell’escus­so bensì la sua persona. Del resto, essa non è nuova a questo genere di abuso, avendo già promossa contro l’escusso, per conto di una cliente, una precedente esecuzione (n. __________) per i danni ch’essa affermava dovuti all’“omissione di indagini sull’o­­mici­dio e sull’espianto illecito di organi __________”, che non risulta poi avere proseguita, nonché ulteriori esecuzioni nei confronti di altri magistrati (ad esempio la n. __________ dell’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano, oggetto di un altro ricorso pendente davanti alla Camera, inc. 15.2014.98).

                                  L’av­vio dell’esecuzione qui in esame si avvera dunque manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del ricorso dell’avv. PI 1 e contestualmente lo stralcio di quello di RI 1, che diventa definitivamente senza oggetto. Ciò ad eccezione delle due conclusioni che non sono oggetto della decisione di riconsiderazione, le quali meritano invece di essere accolte, la nullità dell’esecuzione dovendo di tutta evidenza essere iscritta nel registro delle esecuzioni affinché i terzi non possano più venirne a conoscenza (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) e, per il medesimo motivo, occorre ordinare all’avv. PI 1 di ritornare il proprio esemplare del precetto esecutivo all’UE perché proceda alla sua distruzione.

                             7.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2014.124) è respinto.

                             2.  Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso inoltrato da RI 1 (inc. 15. 2014.103) è accolto e di conseguenza:

                                         2.1  È fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona di procedere alla registrazione della nullità dell’esecuzione n. __________ nel suo registro.

                                         2.2  All’avv. PI 1 è impartito un termine di 10 giorni dal ricevimento del giudizio odierno per consegnare all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona l’e­semplare originale per il creditore del precetto esecutivo n. __________ affinché venga distrutto, rendendola attenta al fatto che se non dovesse dare tempestivamente seguito all’in­­giunzione essa potrà essere sanzionata per disobbedienza a ordine del­l’autorità giusta l’art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’au­torità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

                             3.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             4.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2014.103 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.02.2015 15.2014.103 — Swissrulings