PI 3
Incarto n. 15.2013.81
Lugano 27 febbraio 2014 EC/ww/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente, Jaques e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 luglio 2013 di
RI 1 patr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il riparto 12 luglio 2013 dell’importo versato dall’assicuratore per danni subiti dal fondo gravato da pegno nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. ____________________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 patr. dall’ PA 1 PI 3 patr. dall’ PA 2
procedura che concerne anche la terza comproprietaria di alcune unità del fondo gravato
PI 2,
viste le osservazioni:
– 7 agosto 2013 e 9 gennaio 2014 di PI 3;
– 12 agosto 2013 di PI 1;
– 14 agosto 2013 dell’CO 1;
– 18 dicembre 2013 di RI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 luglio 2000 RI 1 ha promosso contro i fratelli __________ un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava il loro fondo part. n. __________ RFD di __________, chiedendo l’estensione del pegno agli affitti provenienti dalla locazione dell’immobile. Il 21 luglio 2000 l’CO 1 ha pertanto proceduto al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi ai proprietari del fondo, e il 28 agosto 2000 ha affidato l’amministrazione coatta dell’immobile alla fiduciaria __________ di __________.
B. L’11 aprile 2002 si è verificato un incendio nell’immobile in questione e il successivo 8 ottobre la __________ A__________ ha sottoposto una proposta di transazione tra le parti, che tenuto tra l’altro conto di pagamenti fatti direttamente ad alcuni artigiani, prevedeva a saldo un indennizzo di fr. 170’554.– a copertura del danno all’immobile e di fr. 54’372.50 a copertura del danno all’arredo del ristorante. Con lettera 17 marzo 2003 RI 1 ha quindi invitato l’Ufficio a sottoscrivere l’accordo transattivo con __________ Assicurazioni, chiedendo che entrambi gli importi fossero accreditati a favore dell’esecuzione promossa contro gli escussi __________. L’Ufficio ha accolto la richiesta di RI 1 con decisione 20 marzo 2003, che entrambi gli escussi hanno impugnato limitatamente all’importo di fr. 54’372.50, chiedendo che esso venisse riversato in loro favore. Questa Camera ha respinto il ricorso con sentenza 24 settembre 2003 (inc. 15.2003.62), ordinando all’Ufficio d’incassare tale indennizzo e di riversarlo su un suo conto vincolato, ciò che avvenne il 14 maggio 2004. In precedenza, su richiesta 10 ottobre 2003 del patrocinatore degli escussi e con l’accordo della banca, il 1° dicembre 2003 l’Ufficio aveva parimenti incassato e depositato l’indennizzo di fr. 170’554.– su un conto vincolato.
C. Il 16 dicembre 2004, il fondo gravato del pegno è stato costituito in proprietà per piani, le unita n. __________, __________, __________, __________ e __________ essendo attribuite ad PI 1, che il 30 dicembre 2004 ne ha ceduto una quota di comproprietà di 1/20 alla società __________ Sagl (di cui erano soci lo stesso PI 1 e la moglie __________), rinominata PI 2 il 9 novembre 2010, mentre le rimanenti unità n. __________, __________, __________, __________ e __________ sono state attribuite al fratello PI 3.
D. In esito alla sentenza 9 agosto 2007 di questa Camera (inc. 15.2007.30), il 10 gennaio 2008, T__________ SA (di cui la figlia di PI 1, __________, era l’amministratrice unica e di cui egli è tuttora procuratore) ha stipulato con l’Ufficio un contratto di locazione di una parte dei locali del fondo gravato (PPP n. __________, __________, __________ e __________), che prevedeva in particolare il diritto per la società di compensare la pigione di fr. 105’000.– annui (poi ridotto a fr. 118’548.–) con le spese per il risanamento e il ripristino dei locali appigionati, per un importo massimo di fr. 105’000.– (punto 11 del contratto). Il 1° settembre 2008, sempre la T__________ SA ha stipulato con l’Ufficio un altro contratto di locazione relativo all’unità n. __________, che pure prevedeva la facoltà per la conduttrice di compensare la pigione di fr. 15’000.– per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 con le spese per il risanamento e il ripristino dei locali appigionati, per un importo massimo di fr. 15’000.– (punto 11 del contratto).
E. Il 17 marzo 2009, l’Ufficio ha depositato l’elenco oneri, menzionando nella parte relativa agli altri oneri l’indennità di fr. 54’372.50 riversata dalla __________ A__________ quale accessorio del fondo non iscritto a registro fondiario. La stessa menzione figura anche nell’elenco oneri ridepositato il 10 luglio 2012. Non è invece menzionato l’indennizzo di fr. 170’554.–.
F. Il 16 aprile 2012, constatando che l’amministrazione coatta non generava più introiti e che il saldo del conto affitti si stava esaurendo, l’Ufficio ha chiesto a RI 1 di anticipare fr. 50’000.– per la continuazione dell’amministrazione coatta. La creditrice ipotecaria avendovi rinunciato, il 7 maggio 2012 l’Ufficio ha revocata l’amministrazione coatta.
G. Il 14 giugno 2013 PI 1__________ ha chiesto all’Ufficio di versare gli importi depositati sul conto vincolato presso la __________ sul conto immobili intestato a lui e al fratello, in quanto i lavori di ripristino per i quali i rimborsi assicurativi sono stati versati sarebbero stati eseguiti e ora dovrebbero essere pagati.
H. Il 12 luglio 2013 l’CO 1ha allestito lo stato di riparto relativo all’indennizzo di fr. 170’574.–, che prevede un versamento di fr. 169’962.– a favore di PI 1__________ e di fr. 612.– a favore dello Stato per le spese e le competenze.
I. Con ricorso 23 luglio 2013 RI 1 ha chiesto che l’importo di fr. 169’962.– non venga versato ai fratelli __________ ma venga messo a sua disposizione quale creditrice ipotecaria. PI 3, nelle sue osservazioni 7 agosto 2013 come pure PI 1__________, nelle proprie del 12 agosto 2013, si sono opposti al gravame. L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica del 18 dicembre 2013 RI 1 ha confermato il ricorso, mentre con duplica del 9 gennaio 2014 PI 3 ha contestato le allegazioni di replica.
Considerando
in diritto:
1. Con la replica del 18 dicembre 2013, la ricorrente chiede l’assunzione di una serie di documenti detenuti dalla T__________ SA così come l’esecuzione di un sopralluogo e di una perizia in merito ai lavori eseguiti sul fondo part. n. __________ RFD di S__________. L’esito del ricorso rende però la richiesta senza oggetto.
2. Nel merito, ricordato che per l’art. 822 CC un’indennità di assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo senza il consenso dei creditori ipotecari, la ricorrente chiede che l’indennità versata dall’assicurazione a favore di PI 1 e di PI 3 sia messa a sua disposizione, tramite pignoramento o sequestro, contestando d’altronde che la stessa sia stata utilizzata per riparare il danno all’immobile dovuto all’incendio.
2.1 Giusta l’art. 57 cpv. 1 LCA, il pegno del creditore che grava una cosa assicurata si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll’indennità in sostituzione della cosa assicurata. Se il pegno è stato notificato all’assicuratore, questi non può pagare l’indennità all’assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o previa prestazione di garanzie a favore del medesimo (art. 57 cpv. 2 LCA). La norma, che in materia immobiliare è ribadita all’art. 822 CC, si applica a ogni tipo di assicurazione, privata o pubblica, contro i rischi di deprezzamento dell’immobile, delle sue parti integranti e degli accessori, compresa l’assicurazione contro l’incendio. Non si tratta di una surrogazione reale in senso proprio bensì di un’estensione del diritto di pegno immobiliare a una cosa mobiliare (l’indennità), analoga a quella prevista dall’art. 806 CC in merito a pigioni e fitti (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a edizione, 2012, n. 2733 e 2734a; Tauffer/Schmid-Tschirren, Basler Kommentar zum ZGB, 4a edizione, vol. II, n. 4 ad art. 822). Nel caso in cui l’oggetto del pegno viene danneggiato e poi ripristinato, il diritto di pegno si estende all’immobile così come ripristinato e il diritto del creditore alla prestazione assicurativa si
estingue nella misura in cui l’immobile offra allo stesso una garanzia equivalente a quella che offriva in precedenza (Tauffer/Schmid-Tschirren, op. cit., n. 3 ad art. 822). Il creditore ipotecario può esigere di essere disinteressato senza indugio con l’indennità assicurativa se il credito ipotecario è esigibile o se l’immobile gravato è sottoposto a un’esecuzione in realizzazione di pegno o al fallimento del proprietario (Steinauer, op. cit., n. 2734d-e).
2.2 Nel caso specifico, si deve anzitutto verificare se, come sostiene PI 3 nelle sue osservazioni al ricorso, la contestazione della banca sia tardiva, l’elenco oneri, in cui l’indennità contesa non è stata iscritta, è passato in giudicato da oltre un anno. Ora, né la legge (art. 34 e 101 RFF) né la dottrina (ad es.: Kuhn, in: Kurzkommentar, VZG, 2011, n. 2-4 ad art. 34 RFF; Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 7 segg. ad art. 140; Brand, Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, 2008, pag. 108-110; Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 118 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 37 segg. ad art. 140 LEF) prescrivono esplicitamente la menzione nell’elenco oneri degli indennizzi assicurativi cui si estendo il pegno di cui è chiesta la realizzazione, contrariamente a quanto avviene in materia di fallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 45 e 46 ad art. 219 LEF). Trattandosi di un diritto di pegno mobiliare su un credito nel senso degli art. 899 segg. CC (Steinauer, op. cit., n. 2734), si potrebbe anche ipotizzare che il riparto dell’indennità assicurativa avvenga nel quadro della graduatoria (art. 146 o 157 cpv. 3 LEF). Il Tribunale federale, tuttavia, ha stabilito che controversie relative all’estensione del pegno immobiliare alle pigioni e ai fitti, poiché vertono su una questione di diritto materiale, devono essere risolte nella procedura di appuramento dell’elenco oneri (DTF 41 III 118; Steinauer, op. cit., n. 2732c e 2732k; nelle procedure collettive: DTF 108 III 85 consid. 1, 106 III 69 consid.1, 105 III 30 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 45 e 46 ad art. 219 e n. 46 ad art. 232). Non vi sono validi motivi per cui ciò non debba valere anche per i litigi riferiti all’indennità assicurativa, il pegno degli art. 806 CC e 57 LCA avendo la stessa natura (sopra, consid. 2.1).
2.3 Ciò premesso, l’omessa menzione dell’indennità di fr. 170’574.– nell’elenco oneri non ha, nella fattispecie, le conseguenze che PI 3 espone nelle sue osservazioni, perché si tratta manifestamente di una svista involontaria dell’Ufficio. Risulta infatti chiaramente dagli atti, e in particolare dallo scritto 10 ottobre 2003 degli escussi, che l’indennità è stata versata su un conto vincolato dell’Ufficio in attesa della definizione della sua sorte nella procedura di appuramento dell’elenco oneri, come d’altronde deciso da questa Camera in merito all’indennizzo di fr. 54’372.50 per l’arredo del ristorante (inc. 15.2003.62, consid. 3.4), il quale è stato invece correttamente menzionato nell’elenco oneri (sopra ad C). Orbene, l’ufficio d’esecuzione che per errore ha omesso di prendere una decisione su un punto rilevante per la procedura esecutiva rimane tenuto a determinarsi in ogni tempo anche dopo che l’elenco oneri è diventato definitivo (cfr. DTF 121 III 27 consid. 2b; Feuz, op. cit., n. 141 ad art. 140; Jent-Sørensen, op. cit., n. 682). Nel caso specifico, l’Ufficio era quindi ad ogni modo legittimato a decidere sul riparto dell’indennizzo di fr. 170’574.–, come ha fatto con la decisione impugnata. In queste condizioni, il ricorso di RI 1, interposto il 23 luglio 2013 contro la decisione 12 luglio 2013 dell’Ufficio, è tempestivo.
3. Ciò posto, non spetta né all’Ufficio né all’autorità di vigilanza statuire con decisione definitiva sulla controversia in atto tra le parti. Sono infatti di merito le questioni da esse sollevate, in particolare sul punto di sapere se il pegno gravante l’indennità si è estinto con il preteso ripristino del fondo, se i lavori sono stati effettivamente realizzati e l’immobile ripristinato nello stato che era suo prima dell’incendio, se gli escussi hanno davvero diritto al versamento dell’indennizzo, dal momento che i lavori sono stati finanziati dalla T__________ SA e se questa società può legittimamente far valere pretese sull’indennizzo – e a concorrenza di quale importo –, dato che i contratti di locazione sottoscritti con l’Ufficio prevedevano la compensazione della pigione con le spese per il risanamento e il ripristino dei locali appigionati (cfr. sopra ad D). Queste censure rientrano nella competenza del giudice competente per dirimere le contestazioni dell’elenco oneri.
L’Ufficio avrebbe così dovuto impartire agli interessati un termine di contestazione di 10 giorni (art. 40 e 102 RFF per analogia) con l’avvertenza contenuta all’art. 37 cpv. 2 RFF (Feuz, op. cit., n. 141 ad art. 140). Nel caso specifico, tuttavia, ciò si rivela ora inutile, perché RI 1 ha già manifestato la sua opposizione alla pretesa fatta valere dagli escussi sull’indennizzo di fr. 170’574.–. L’Ufficio dovrebbe a questo punto impartire alla banca o agli escussi il termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione o di accertamento del diritto di pegno della banca sull’indennizzo (art. 109, per il rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). Per il principio di celerità questa Camera ritiene però meglio assumere essa stessa tale incombenza, assegnando sin d’ora tale termine agli escussi, con la comminatoria che se non promuoveranno tempestivamente l’azione la loro pretesa non verrà presa in considerazione nell’esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5 LEF). In virtù dell’art. 39 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF), in effetti, a prescindere dall’incompletezza della versione italiana di tale norma l’onere dell’azione dev’essere posto a carico non solo di chi contesta un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, ma anche di chi contesta un diritto di pegno valido senza iscrizione nel registro fondiario (“un droit de gage valable sans inscription”, “ein ohne Eintrag gültiges gesetzliches Pfandrecht”), come quello previsto dall’art. 57 LCA.
4. Il ricorso va quindi parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Il pignoramento o il sequestro dell’importo postulato dalla ricorrente si rivela di conseguenza senza oggetto, oltre che ad essere escluso nell’ambito di una procedura di realizzazione di pegno. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 109, 140, 156 LEF; 34, 39, 40, 102 RFF; 57 LCA; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza è impartito ad PI 1 e a PI 3 un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione del diritto di pegno di RI 1 sull’importo depositato sul conto vincolato n. __________ (contratto n. __________) dell’CO 1 presso la __________. Se l’azione non verrà promossa tempestivamente la loro pretesa non sarà presa in considerazione nell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – ; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.