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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.2013 15.2013.80

12 agosto 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·425 parole·~2 min·3

Riassunto

Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.80

Lugano 12 agosto 2013 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2013 di

RE 1   

  Contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione  della comminatoria di fallimento del 6 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________9316 promossa contro la ricorrente da

PI 1      

richiamato il provvedimento del 1° luglio 2013, con il quale l’Ufficio esecuzione e fallimenti  di Bellinzona, richiamato l’art. 7 LPR, ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso presentato contro l’emissione della menzionata comminatoria di fallimento, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il rimedio “andrebbe dichiarato irricevibile”;

preso atto che il 30 luglio 2013 lo stesso ufficio ha comunicato a questa Camera che la ricorrente non ha dato seguito alla sua richiesta, ossia non ha provveduto entro il termine assegnato a motivare l’atto ricorsuale - così come previsto dall’art. 7 cpv. 5 LPR – con il    quale si era limitata alla dicitura “con la presente facciamo opposizione alla comminatoria di fallimento in oggetto di cui vi alleghiamo copia”;

ritenuto che tale inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (art. 7 cpv. 5 LPR), la cui totale carenza di motivazione risulta comunque manifesta (sull’esigenza di motivazione, anche sommaria, del ricorso, v. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

rilevato che alla luce dell’esito scontato dell’impugnazione il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la presente sentenza;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 7 cpv. 3 lett. b e 7 cpv. 5 LPR, 9 cpv. 2 LPR, 62 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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