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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2013 15.2013.69

23 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·971 parole·~5 min·2

Riassunto

Ricorso deve conseguire un fine pratico di procedura esecutiva. Richiesta divenuta priva di oggetto a seguito del compimento dell’atto omesso. Ratifica di atti esecutivi

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.69

Lugano 23 settembre 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 luglio 2013 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro

__________   

da

1. RI 1, 2. PI 1  3. PI 2     entrambi rappr. dall’RA 1   

viste le osservazioni 9 luglio 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro __________, il 18 giugno 2012 l’CO 1 ha pignorato presso __________ Cassa disoccupazione l’eccedenza del minimo d'esistenza del debitore stabilito in fr. 1’200.00 mensili;

                                         che il 6 luglio 2012 presso l’Ufficio è stata bonificata la prima trattenuta di fr. 3'402.75, mentre il 6 giugno 2013 allo stesso ufficio è stata bonificata l’ultima trattenuta mensile di fr. 3'214.70;

                                         che il 1° luglio 2013 l’Ufficio ha emesso a favore di RI 1 un attestato di carenza beni per complessivi fr. 33'774.35;

                                         che con ricorso 2 luglio 2013 RI 1 argomenta di aver saputo solo il 2 luglio 2013 che il pignoramento contro __________ è giunto a scadenza;

                                         che dall’ultimo pignoramento sarebbero passati 31 giorni e l’Ufficio si sarebbe dimenticato “di procedere, non tutelando il creditore”;

                                         che per questo motivo la ricorrente chiede che il pignoramento avvenga “a titolo cautelare”, in attesa che l’Ufficio emetta l’attestato di carenza beni che le permetta di chiedere nuovamente il pignoramento;

                                         che per il mancato pignoramento del salario di giugno 2013 la ricorrente chiede che rispondano l’CO 1, rispettivamente i suoi funzionari a titolo personale;

                                         che la ricorrente chiede altresì che il responsabile di tale asserita grave negligenza venga licenziato per gravi motivi;

                                         che con osservazioni 9 luglio 2013 l’CO 1 evidenzia che la ricorrente sarebbe priva di organi dal 18 aprile 2013;

                                         che il ricorso non indicherebbe chi lo ha sottoscritto, ma verosimilmente sarebbe il signor __________, ex amministratore unico della società e unica persona con la quale l’Ufficio ha avuto dei contatti;

                                         che l’Ufficio evidenzia che il signor __________, quale amministratore unico di RI 1, dal mese di dicembre 2012 ha sempre ritirato le trattenute di stipendio allo sportello dell’Ufficio e in contanti;

                                         che questo è avvenuto anche il 14 maggio 2013 e il 3 giugno 2013, quando egli non era più amministratore unico della società;

                                         che l’Ufficio chiede pertanto se questi versamenti debbano essergli restituiti in modo tale da poterli accreditare sulla relazione bancaria indicata dalla creditrice nella domanda di esecuzione;

                                         che il 16 luglio 2013 la ricorrente ha prodotto una procura sottoscritta dal proprio amministratore unico, con la quale la società conferisce ampia procura di rappresentanza a __________;

                                         che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo;

                                         che in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.);

                                         che nel caso concreto il ricorso non serve al conseguimento di alcun fine pratico di procedura esecutiva e si rivela pertanto inammissibile laddove chiede che l’ufficio rispettivamente i suoi funzionari rispondano delle conseguenze finanziarie che la creditrice avrebbe avuto dall’asserito ritardo ad emettere l'attestato di carenza beni e che il funzionario responsabile della pretesa negligenza venga licenziato;

                                         che il ricorso non può conseguire alcun fine esecutivo pratico nemmeno laddove la ricorrente lamenta che dall’ultimo versamento del salario pignorato all’emissione dell’attestato di carenza beni siano passati diversi giorni, dal momento che l’attestato di carenza beni è stato rilasciato il 1° luglio 2013, ossia il giorno antecedente la presentazione del gravame, e che quindi l’atto omesso è stato compiuto;

                                         che dal momento che il 1° luglio 2013 l’Ufficio ha rilasciato alla ricorrente l’attestato di carenza beni, che le permette di proseguire immediatamente l’esecuzione senza l’emissione di un nuovo precetto (art. 149 cpv. 3 LEF), anche la richiesta contenuta nel ricorso di procedere ad un pignoramento “a titolo cautelare” contro l’escusso, a prescindere dalla sua irritualità, è divenuta priva di oggetto;

                                         che con la produzione, il 16 luglio 2013, della procura di rappresentanza a favore di __________, il nuovo amministratore unico di RI 1 (notificatosi a registro di commercio il 10 luglio 2013) ha implicitamente ratificato quanto fatto dallo stesso __________ in suo nome e per suo conto;

                                         che per questo motivo anche le legittime questioni sollevate dall’Uf­ficio con le osservazioni del 9 luglio 2013, quando agli atti ancora mancava una qualsiasi procura a favore dell’ex amministratore unico della ricorrente, sono ora divenute prive di rilevanza;

                                         che da quanto precede ne discende che il ricorso è inammissibile nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto;

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 149 cpv. 3 LEF; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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