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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2013 15.2013.64

17 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,031 parole·~5 min·2

Riassunto

Sospensione dell’esecuzione a seguito di malattia

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.64

Lugano 17 settembre 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 giugno 2013 di

 RI 1  patrocinata dall’  PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio e meglio contro il provvedimento 12 giugno 2013 con il quale l’Ufficio ha negato la sospensione dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

1.  PI 1     2.  PI 2     entrambi patrocinati dall’  PA 2   

viste le osservazioni:

– 11 luglio 2013 di PI 1, __________ e di PI 2, __________;

– 26 giugno 2013 e 17 luglio 2013 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 27 giugno 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’CO 1 ha indetto l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per l’8 agosto 2013.

                                  B.   Il 27 maggio 2013 RI 1 ha chiesto all’Ufficio la sospensione dell’esecuzione producendo un certificato medico dell’11 maggio 2013 rilasciato dal dr. __________.

                                  C.   Con provvedimento 12 giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di sospendere l’esecuzione perché nella fattispecie non sarebbero realizzate le condizioni richieste dall’art. 61 LEF.

                                  D.   Con ricorso 24 giugno 2013 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 12 giugno 2013 dell’CO 1 e di concederle la sospensione dell’esecuzione n. __________ per un periodo di sei mesi. Questo perché a causa della vicenda giudiziaria il suo stato di salute si sarebbe deteriorato in modo repentino e il rifiuto di sospendere l’esecuzione rischierebbe di comprometterlo ancor di più. Il certificato medico prodotto attesterebbe chiaramente lo stato psicofisico della ricorrente: inoltre la paura di perdere, all’età di 74 anni, la propria dimora rischierebbe di causare a RI 1 una depressione ancor più grave di quella in essere. La sospensione dell’esecuzione si giustificherebbe non solo per motivi di salute ma anche perché qualora venisse accordata, ritrovata una seppur momentanea sicurezza del proprio tetto, assieme al marito l’escussa potrebbe “recuperare le somme poste in esecuzione ed iniziare ad effettuare versamenti a tranches per rientrare con il proprio debito”.

                                  E.   Delle osservazioni 11 luglio 2013 di PI 1PI 2 e 26 giugno 2013 e 17 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è questione di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non è in sé sufficiente a giustificare una sospensione, essa deve inoltre essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie (cfr. Foëx/

                                         Jean­din, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (cfr. DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 21 settembre 2006, inc. 15.2006.69, RtiD I-2007 857 n. 65c, consid. 1.1; CEF 6 agosto 2004, inc.15.2004.23; Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 61). Visto il tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (cfr. Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 61).

                                   2.   Nel caso in esame, la ricorrente ritiene di aver diritto ad una sospensione di sei mesi ai sensi dell’art. 61 LEF per motivi di salute e perché qualora le venisse accordata, assieme al marito, essa potrebbe iniziare a pagare ratealmente il debito.

                               2.1.   Va anzitutto esclusa una sospensione dell’ese­cuzione tesa a concedere all’escussa il tempo di nominarsi un rappresentante, siccome essa lo ha già designato nella persona dell’avv. PA 1.

                               2.2.   Come risulta dalla giurisprudenza citata in precedenza, l’esistenza di una “grave malattia” ai sensi dell’art. 61 LEF – questione che può qui essere lasciata irrisolta per i motivi che successivamente verranno esposti – non è da sola sufficiente a giustificare una sospensione delle esecuzioni, che dipende dalle circostanze concrete della fattispecie.

                                         Ora, l’insolvenza di RI 1 non è consecutiva allo stato ansio-depressivo che, come emerge dal certificato medico versato agli atti, la affligge a fasi intermittenti dal dicembre 1999. In effetti essa è oggetto delle procedure giudiziarie ed esecutive promosse nei suoi confronti da PI 1 e PI 2 già dal lontano 1996. La sua insolvibilità è quindi ben anteriore all’inizio della malattia, che comunque dal dicembre 1999 al gennaio 2012, ossia da quando essa è in cura in modo regolare presso il Dr. __________, ha conosciuto delle fasi di remissione, necessitando l’escussa di cure in quel periodo di circa tredici anni solo a “fasi intermittenti”. Per questo motivo, va confermata la decisione dell’Ufficio di non sospendere l’esecuzione. In effetti l’interesse della ricorrente ad ottenere una simile proroga in vista di una soluzione della sua situazione debitoria, che essa solo

                                         ipotizza omettendo però di indicare con precisione come potrebbe conseguire questo fine, e che dunque non sembra verosimile, non appare prevalente rispetto all’interesse dei creditori di essere, dopo anni di procedure, finalmente tacitati.

                                   3.   Da quanto precede discende che il ricorso va respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 61 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –     .  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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