Incarto n. 15.2013.57
Lugano 4 settembre 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 giugno 2013 di
RI 1 patr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 29 maggio 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 patr. dall’ RA 2
viste le osservazioni:
– 20 giugno 2013 di PI 1, __________;
– 6 giugno e 27 giugno dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 giugno 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 27 novembre 2012 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 16'421.88 più interessi al 2% dal 16.01.2008, oltre alle spese del precetto di fr. 103.– e alla tassa d’incasso di fr. 82.10, sulla base della sentenza n. __________ del Tribunale di __________ del 15 maggio 2012. Al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione.
B. Con sentenza del 9 aprile 2013, passata in giudicato, il Pretore aggiunto __________, in parziale accoglimento dell’istanza della procedente, ha rigettato in via definitiva l’opposi- zione limitatamente all’importo di fr. 10'052.53 oltre interessi al 2% dal 3 ottobre 2012 più spese esecutive. Il Pretore aggiunto ha stabilito che le spese processuali di fr. 320.–, anticipate dall’istante, rimangono a suo carico per 1/5 e sono poste per 4/5 a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.
C. Il 24 maggio 2013 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per fr. 1'256.– oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2013.
D. Il 29 maggio 2013 l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento che indica un credito di fr. 16'241.88 più interessi al 2% dal 16 gennaio 2008 dedotti fr. 18'288.33 d’acconto del 29.05.2013, più fr. 1'256.00 per spese diverse, fr. 103.– per le spese del precetto esecutivo, fr. 6.35 per spese d’incasso e fr. 20.– per l’emissione della comminatoria di fallimento.
E. Con ricorso 4 giugno 2013 RI 1 ha chiesto di annullare la comminatoria di fallimento perché l’importo di fr. 10'289.65, dovuto sulla base della sentenza del 9 aprile 2013, corrispondente a fr. 10'052.53 per capitale, a fr. 117.27 per interessi al 2% per 7 mesi e a fr. 103.– per spese esecutive, sarebbe stato integralmente pagato della ricorrente nella misura di fr. 10'272.85 il 6 maggio 2013 e nella misura di fr. 16.80 il 22 maggio 2013 (doc. F, H e I). A mente della ricorrente le spese giudiziarie e le ripetibili per complessivi fr. 1'256.– non farebbero parte dell’esecuzione in questione. Essa vanterebbe poi un credito di fr. 2'400.– nei confronti della procedente per ripetibili assegnatele con sentenze risalenti agli anni 2007-2009 della Pretura __________ e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
F. Con osservazioni 6 giugno 2013 e 27 giugno 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto argomentando che le spese e le ripetibili derivanti dalla procedura sommaria di rigetto dell’opposizione rientrano nelle spese d’esecuzione e formano parte della successiva comminatoria di fallimento senza che sia necessaria una nuova procedura esecutiva sottesa al relativo incasso.
G. Con osservazioni 20 giugno 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che siccome RI 1 ha versato fr. 10'272.85 a seguito della sentenza 9 aprile 2013 della Pretura di __________, essa ha proseguito l’esecuzione per l’importo di fr. 1’256.–, corrispondente alle ripetibili e alle spese giudiziarie. L’osservante contesta che l’escussa abbia ripetibili arretrate dal 2007 da compensare, in quanto, come sarebbe già stato evidenziato nella sentenza del 9 aprile 2013, trattandosi di ripetibili riguardanti vecchie procedure esecutive precedenti alla causa di merito fatta a __________ e della quale si chiedeva l’esecutività in Svizzera, queste ripetibili non potrebbero più entrare in considerazione.
Considerato
in diritto:
1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, le spese della procedura di rigetto dell'opposizione, sia la tassa di giustizia che le indennità (cfr. art. 48, 62 cpv. 1 OTLEF; 95, 104 segg. CPC), sono spese d'esecuzione ai sensi dell'art. 68 LEF (cfr. ad es. DTF 123 III 272; 119 III 65; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea 2010, n. 76 ad art. 84; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea 2010, n. 3 ad art. 68; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 71 ad art. 84; Circolare n. 6/1995 del 2 maggio 1995 di questa Camera). Sono pure spese d’esecuzione la tassa di stesura del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento come la tassa d’incasso. Tali spese vanno prelevate sui pagamenti dell'escusso ex art. 12 LEF oppure detratte dal ricavo della realizzazione (art. 144 cpv. 3 LEF) e non possono essere oggetto di un'esecuzione separata, a meno di essere state iscritte in un attestato di carenza di beni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 76 ad art. 84).
2. La debitrice ha pagato alla procedente fr. 10'256.05 il 6 maggio 2013 e fr. 16.80 il 22 maggio 2013, corrispondenti a fr. 10'052.53 per il capitale, a fr. 117.27 per gli interessi al 2% su sette mesi e a fr. 103.– per le spese del precetto esecutivo, ossia agli importi per i quali l'opposizione è stata rigettata con la sentenza del 9 aprile 2013. L'esecuzione doveva pertanto essere proseguita unicamente per la tassa di giustizia, le indennità decise dal Pretore aggiunto, la tassa d’incasso e la tassa d’emissione della comminatoria di fallimento. Ne consegue che, facendo astrazione dei primi due importi menzionati sulla comminatoria di fallimento (cfr. sotto consid. 3), l’CO 1 ha correttamente indicato su tale atto una richiesta di pagamento di fr. 1’256.– per le ripetibili e per la quota parte delle spese processuali a carico dell’escussa stabilite nella predetta sentenza (e come preteso dall'escutente nella domanda di proseguimento dell'esecuzione), di fr. 6.35 per la tassa d’incasso e di fr. 20.– per la comminatoria di fallimento. Il ricorso deve dunque essere respinto, ritenuto che la questione della compensabilità di asseriti crediti dell’escussa nei confronti della procedente per ripetibili assegnatele in precedenti procedure con il credito ora fatto valere non può essere decisa dall’Ufficio al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento o dall’autorità di vigilanza in una procedura di ricorso ex art. 17 LEF contro la stessa, ma andava semmai sollevata in sede di rigetto dell'opposizione.
3. Nella comminatoria di fallimento del 29 maggio 2013 l’Ufficio, per motivi dallo stesso non specificati, ha indicato alla voce “richiesta di pagamento” anche l’importo di fr. 16'241.88 più interessi al 2% dal 16 gennaio 2008 dedotti fr. 18'288.33 d’acconto del 29 maggio 2013. Il primo importo, aumentato degli interessi del 2% dal 16 gennaio 2008 al 29 maggio 2013 e della tassa per l'emissione del precetto esecutivo (fr. 103.–), equivale però al secondo. All'atto pratico la comminatoria di fallimento risulta pertanto corretta (sopra, consid. 2) e non dev'essere annullata. L'Ufficio ha verosimilmente utilizzato questo espediente per ovviare a un difetto del programma informatico che non permette la registrazione in quanto tale dei rigetti d'opposizione parziali. Va comunque ricordata all'Ufficio la soluzione prescritta dall'ispettorato della Camera (Bollettino di esecuzione e fallimenti n° 9 di dicembre 2010, pag. 10 ad 2a), che consiste nel ridurre l'importo posto in esecuzione limitatamente alla cifra stabilita dal giudice del rigetto, e occorre ordinare la rettifica del registro informatico conformemente a tali istruzioni, fermo restando che il problema verrà prossimamente definitivamente risolto con l'installazione del nuovo programma informatico prevista nel corso del 2014.
4. Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 68, 144 cpv. 3 LEF; 48, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. È fatto ordine all’CO 1 di rettificare il registro informatico delle esecuzioni nel senso del considerando 3.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.