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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.2013 15.2013.41

4 giugno 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,415 parole·~7 min·2

Riassunto

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.41

Lugano 4 giugno 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 23 aprile 2013 dell’IS 1 con cui chiede la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

PI 3, __________ patr. dall’__________ PA 1, __________  

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

PI 4, __________ patr. dall’__________ PA 2, __________

nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escusso da

  PI 5      

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa dall’__________ PI 5 contro PI 3, il 4 dicembre 2012  l’IS 1 ha pignorato i seguenti:

                                         “DIRITTI IN COMUNIONE

                                         1.  Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti nel Comune di __________, RFD, n. __________, n. __________, composta di:

                                               – PI 4, __________, ½

                                               – PI 3, __________, ½

                                         2. Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sul fondo sito nel Comune di __________, RFD, n. __________ composta di:

                                               – PI 4, __________, ½

                                               – PI 3, __________, ½

                                         3. Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti nel Comune __________, RFD, n. __________ e n. __________, composta di:

                                               – PI 4, __________, ½

                                               – PI 3, __________, ½”.

                                         In sede di pignoramento, in corrispondenza dei valori di stima ufficiale, l’Ufficio ha attribuito ai diritti pignorati un valore di stima di fr. 366'416.00 per la quota di un mezzo delle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________, di fr. 809'391.00 per la quota di un mezzo della part. n. __________ RFD di __________ e di fr. 65'356.00 per la quota di un mezzo delle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________.

                                         L’ufficio ha altresì menzionato nelle osservazioni che la part. n. __________ è gravata da un’ipoteca di fr. 50'000.00, la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 50'000.00, le part. n. __________ e n. __________ RFD di __________ da un’ipoteca (di secondo grado) di fr. 180'000.00 e la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 100'000.00.

                                  B.   Avendo la creditrice presentato in data 16 gennaio 2013 la domanda di vendita, il 26 febbraio 2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 12 marzo 2013 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta. Il 18 marzo 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escus­so (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Uffi­cio gli scritti 29 marzo 2013 di PI 3 e dell’__________PI 5, dei quali si dirà, se necessario in seguito.

                                  C.   Il 23 aprile 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 3 nelle PI 1 e PI 2.

Considerando

in diritto:

                                   1.   L’Ufficio in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di un mezzo spettante all’escusso nella PI 1 assomma a complessivi fr. 431'772.00 e nella PI 2 a fr. 809'391.00 (cfr. verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza delle comunioni ereditarie e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Uf­ficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                   2.   Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’ap­prez­zamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gi­ne­vra/Mona­co 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’as­se­gna­zione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore delle due interessenze, non è sproporzionato per il creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione delle successioni – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultimo supera infine quello del creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della PI 1 e della PI 2 e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

                                   3.   Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione delle successioni alla competente autorità qualora la coerede dovesse opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nelle divisioni alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in esecuzione.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Di conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della PI 1 e della PI 2, entrambe composte di PI 3 e PI 4, e alla liquidazione dei patrimoni comuni, secondo quanto indicato al considerando 3.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                    3.    Notificazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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