Incarto n. 15.2013.4
Lugano 10 gennaio 2013 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 21 settembre/18 dicembre 2012 nell’esecuzione n. 1575193 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________93 avviata da PI 1 il 21 settembre 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'444.35 oltre interessi e spese;
che l’atto è stato notificato al debitore il 18 dicembre 2012 tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale (101/2012);
che con ricorso del 28 dicembre 2012 RI 1
considerando
in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che la comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 18 dicembre 2102, il gravame proposto il 28 dicembre successivo è senz’altro tempestivo;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33 consid. 2), ritenuto che, per contro, per questioni di merito la via del ricorso è preclusa;
che, nella fattispecie, il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone di opporsi alla comminatoria di fallimento manifestando semplicemente l’intenzione di procedere al pagamento del relativo debito, argomento questo che con ogni evidenza sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza nell’ambito di un ricorso diretto contro l’emissione della comminatoria di fallimento;
che ne consegue l’irricevibilità del ricorso;
che visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.