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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.04.2013 15.2013.36

19 aprile 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·775 parole·~4 min·2

Riassunto

Pignoramento di un’autovettura rivendicata con successo dall’escussa nell’ambito di un precedente pignoramento contro un terzo

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.36

Lugano 19 aprile 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 aprile 2013 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da

1. PI 1   ; 2. PI 2  ; rappr. dall’RA 1 ; 3. PI 3   ; 4. PI 4   ; rappr. da RA 2  

viste le osservazioni 12 aprile 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, il 4 gennaio 2013, il 30 gennaio 2013 ed il 21 febbraio 2013 l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nei confronti di RI 1;

                                         che il 5 febbraio 2013, in occasione dell’allestimento del verbale interno delle operazioni di pignoramento, la debitrice ha dichiarato all’Ufficio di non possedere né beni immobili, né beni mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento;

                                         che il 7 marzo 2013 l’Ufficio ha pignorato l’autovettura Toyota Rav4 2.0, allestendo il relativo verbale;

                                         che con ricorso 8 aprile 2013 RI 1 si è aggravata contro il verbale di pignoramento argomentando che lo stesso sarebbe stato allestito il 5 febbraio 2012, quando l’autovettura risultava pignorata nell’ambito di esecuzioni pendenti contro sua suocera __________;

                                         che quindi la stessa non poteva essere pignorata nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente;

                                         che in ogni caso per il pignoramento l’Ufficio avrebbe dovuto seguire la procedura di cui agli art. 89, 90, 91 e 112 LEF;

                                         che in via cautelare la ricorrente ha inoltre chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al gravame;

                                         che con osservazioni 12 aprile 2013 l’CO 1 ha preavvisato negativamente quest’ultima richiesta, ritenendo gli argomenti della ricorrente manifestamente infondati, tanto da proporre, dandosene il caso, l’evasione del ricorso nel merito;

                                         che tale presa di posizione è condivisibile per le motivazioni che seguono;

                                         che il 16 ottobre 2012 l’Ufficio aveva già pignorato, nelle varie esecuzioni promosse contro __________, l’autovettura Toyota Rav4;

                                         che, avendo RI 1 rivendicato la proprietà del veicolo pignorato, l’8 febbraio 2013 l’Ufficio ha impartito ai creditori un termine di 10 giorni per dichiarare se essi contestavano la rivendicazione, con la comminatoria che in caso di omessa contestazione la pretesa della ricorrente sarebbe stata riconosciuta;

                                         che nel termine assegnato nessuna rivendicazione è pervenuta all’Ufficio;

                                         che pertanto esso ha liberato l’autovettura pignorata a favore della rivendicante RI 1;

                                         che a seguito di ciò la stessa poteva ora essere pignorata nell’ambi­to delle varie esecuzioni promosse contro la ricorrente;

                                         che l’argomentazione dell’escussa, secondo cui il verbale di pignoramento sarebbe stato allestito il 5 febbraio 2013, non corrisponde a quanto emerge dagli atti esecutivi;

                                         che infatti il 5 febbraio 2013 l’Ufficio ha compilato alla presenza della ricorrente il solo verbale interno delle operazioni di pignoramento;

                                         che l’Ufficio, a conoscenza della rivendicazione di proprietà della ricorrente, ha atteso l’esito di questa procedura e solo in seguito ha allestito il verbale, pignorando l’autovettura nel frattempo liberata a favore dell’escussa dal precedente pignoramento contro __________;

                                         che in ogni caso l’Ufficio avrebbe anche potuto pignorare il veicolo nell’esecuzione diretta contro la ricorrente senza aspettare l’esito della procedura di rivendicazione avviata nel procedimento esecutivo a carico di E__________ __________ (DTF 40 III 120-121; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 233 ad art. 106);

                                         che da quanto precede discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, va respinto;

                                         che visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alle controparti, alle quali non è quindi necessario intimare la sentenza;

                                         che con l’odierno giudizio la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva di oggetto,

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

   ;  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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