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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2013 15.2013.18

22 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·553 parole·~3 min·3

Riassunto

Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.18

Lugano 22 febbraio 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di

1.  RI 1 

2.  RI 2 

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro

PI 1 già in    

procedure interessanti quali creditori

1. PI 2       rappr. da: RA 1  2.   PI 3     3. PI 4    rappr. da: RA 2  4. PI 5    5. PI 6       rappr. dall’RA 3  6.  PI 7      

Viste le osservazioni:

- 1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;

- 4  febbraio 2013 di PI 4;

- 7  febbraio 2013 di PI 2, __________;

- 18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011);

                                         che con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF;

                                           che l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41) regolano il pignoramento e la realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione;

                                         che nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non i diritti dei figli nella successione della madre;

                                         che di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento del Tribunale federale risultano applicabili;

                                         che pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti all’escussa;

                                         che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

-    ; -   ; -     ; -  ; -    ; -  ; -   ; -   .  

                                         Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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