Incarto n. 15.2013.131
Lugano 13 gennaio 2014 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
1. PI 1 2. PI 2 entrambi patrocinati dall’avv. PA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha indetto l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per il 23 gennaio 2014;
che contro tale decisione RI 1 è insorta con ricorso del 19 dicembre 2013 chiedendo la sospensione dell’esecuzione, segnatamente della procedura di incanto;
che essa sostiene di avere presentato in data 6 dicembre 2013 al Ministero pubblico – con costituzione di parte civile – una denuncia penale nei confronti dei creditori per truffa (art. 146 CP) e lesioni gravi (art. 122 CP) e che, inoltre, sarebbe ancora pendente presso la Pretura di __________ una domanda di restituzione in intero contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2005 nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ossia contro la sentenza condannatoria alla base della procedura esecutiva in rassegna (v. documentazione annessa al ricorso);
che il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 30 dicembre 2013 per la decisione sull’effetto sospensivo;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che nella misura in cui richiama l’istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2006 contro la sentenza del 9 dicembre 2005 che l’aveva condannata a pagare a PI 1 e PI 2 la somma di fr. 870'000.– oltre interessi (procedura apparentemente ancora pendente), la ricorrente trascura che tale iniziativa non ha comportato la sospensione dell’esecuzione, come rilevabile, tra l’altro, dalla decisione del 7 gennaio 2013 (doc. 5 prodotto dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio), con la quale la presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello non aveva accordato effetto sospensivo all’appello presentato il 26 novembre 2012 dalla qui ricorrente (unitamente a M____ ______) contro la sentenza del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. CA.2012.15; v. doc. 4 prodotto dallo stesso ufficio), che a sua volta aveva respinto l’istanza presentata dalla stessa ricorrente (unitamente a M____ ______) il 10 settembre 2012 con l’obiettivo di ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura di realizzazione/vendita della particella n. ___ RFD ____________;
che, del resto, con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 12.2012.205) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha stralciato dai ruoli il menzionato appello a seguito del ritiro dal medesimo da parte degli insorgenti;
che, ciò posto, dal profilo esecutivo nulla osta alla vendita del fondo pignorato, l’esecuzione n. ______ promossa dai creditori contro la ricorrente essendo – in assenza di un provvedimento giudiziario ex art. 85 o 85a cpv. 2 LEF – libera da vincoli, come peraltro già spiegato alla ricorrente dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza del 12 novembre 2012;
che nemmeno il richiamo all’inoltro della denuncia penale del 19 dicembre 2013 nei confronti dei creditori è suscettibile di modificare tale situazione, una sospensione dell’esecuzione potendo a questo punto entrare in considerazione soltanto di fronte a uno dei motivi indicati dagli art. 57-62 o 123 LEF, il che non è il caso nella fattispecie;
che, del resto, la menzionata denuncia, così come proposta, non va oltre a un mero esposto di parte sprovvisto di qualsiasi riscontro oggettivo, risultando quindi inadatta a invalidare la procedura esecutiva in rassegna, sul cui ben fondato sia l’autorità giudiziaria civile che quella esecutiva si sono pronunciate a favore dei creditori definitivamente;
che, dato quanto precede, ne discende la reiezione del ricorso, presentato dall’insorgente con l’evidente obiettivo di procrastinare ulteriormente la procedura esecutiva senza far capo ad argomenti utili alla propria causa, il cui perdurare non può a questo punto più essere tollerato;
che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, a seguito dell’emanazione della decisione di merito, è divenuta priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.