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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2013 15.2013.117

4 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·762 parole·~4 min·2

Riassunto

Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.117

Lugano 4 dicembre 2013 CC/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo sul ricorso 6 novembre 2013 di

RI 1 RI 2  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 22 ottobre 2013 emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI 1 patrocinata dallo PA 1  

viste le osservazioni 21 novembre 2013 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con domande 4 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente contro RI 1 e RI 2 per l’incasso di un credito complessivo di fr. 16'359.– oltre accessori;

                                  che il 22 ottobre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di ciascun escusso l’avviso di pignoramento per un importo di fr. 16'881.70, comprensivo di interessi e spese;

                                  che con ricorso 4 novembre 2013 gli escussi si aggravano contro i rispettivi avvisi di pignoramento, sostenendo di aver interposto opposizione ai relativi precetti esecutivi;

                                  che con osservazioni 21 novembre 2013 l’Ufficio postula la reiezione del gravame, rilevando che in base al tracciamento degli invii della Posta gli escussi non hanno interposto alcuna opposizione e inoltre che i precetti esecutivi, prodotti dai ricorrenti in copia, recano un’indi­cazione apposta con inchiostro blu non presente negli originali trasmessi dalla creditrice con le domande di proseguimento;

                                  che giusta l'art. 74 cpv. 1 LEF, se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione;

                                  che l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 6 settembre 2012, inc. 15.2012.84; Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 55 ad art. 74 LEF e n. 20 ad art. 76 LEF);

                                  che nel caso in rassegna, a dimostrazione delle loro asserite opposizioni, gli escussi hanno prodotto copie dei propri esemplari dei precetti esecutivi, sulle quali, nella rubrica “opposizione”, figurano iscritte con inchiostro blu la firma di RI 2 e l’indicazione “faccio” davanti al termine prestampato “opposizione”;

                                  che ciononostante, non si può considerare che i ricorrenti abbiano così fornito la prova dell’avvenuta opposizione, poiché le predette indicazioni manoscritte, che non figurano sugli esemplari dei precetti prodotti dall’escutente, sarebbero anche potute essere aggiunte solo dopo la notifica;

                                  che sugli esemplari dei precetti per i debitori e per i creditori manca infatti la firma dell’impiegato postale nella casella “opposizione”;

                                 che, orbene, il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’es­cusso è presunto consultare (DTF 119 III 8 consid. 4b; Ruedin, op. cit., n. 7 ad art. 74 LEF), prevede esplicitamente che la conformità dell'opposizione dev’essere certificata dalla firma dell'agente che procede alla notifica, e questo per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito al momento in cui l'opposizione è stata interposta;

                                  che mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell’escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LEF);

                                  che, a ogni modo, dagli atti e in particolare dai tracciamenti degli invii della Posta risulta che i precetti esecutivi in questione sono stati notificati il 22 agosto 2013 allo sportello della Posta e che in quel momento gli escussi non hanno interposto opposizione, ciò che i ricorrenti stessi non contestano, limitandosi invero ad asserire di aver fatto opposizione, senza tuttavia indicare in particolare quando e in che circostanze né dimostrare di averne tempestivamente (entro 10 giorni dalla notifica) informato l'Ufficio;

                                  che, stando così le cose, il ricorso va dunque respinto;

                                  che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati in particolare gli art. 17, 22a, 74 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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