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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2014 15.2013.105

1 aprile 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,784 parole·~9 min·4

Riassunto

Cessione dei diritti della massa nel fallimento. Transazione tra i cessionari e il terzo. Indicazione dell'esito nell'inventario

Testo integrale

Incarto n. 15.2013.105-1

Lugano 1° aprile 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 14 ottobre 2013 di

CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7  CO 8, CO 9 CO 10 CO 11 tutti rappresentati da RA 1 Lugano, patrocinata dall’  RA 1   

contro  

l’operato dell’amministratore speciale

AM 1,  

nella procedura di fallimento aperta nei confronti di

CO 13,  

o meglio contro la decisione 26 settembre 2013 di cancellazione delle cessioni delle pretese residue della massa fallimentare;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 30 marzo 2007 AM 1 è stato nominato amministratore speciale dei fallimenti delle società CO 12, CO 13 (in seguito CO 13) e PI 3 (gruppo __________).

                                  B.   Nel fallimento di CO 13, il 15 dicembre 2008 l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori, tra cui la ricorrente CO 1, le pretese della fallita nei confronti di due consorzi (“lotto 616” e “lotto 404”) e di altri debitori “scoperti”, posizioni rivendicate da C__________ in forza di una cessione globale dei crediti della fallita a suo favore, contestata dalla massa. Nel contempo sono stati ceduti anche alcuni attivi il cui furto era stato denunciato al Ministero pubblico nel 2006 (inc. __________) e il diritto di agire contro gli organi della fallita.

                                  C.   Nel fallimento di CO 12, il 16 dicembre 2008 l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori, tra cui i qui ricorrenti, le pretese della fallita nei confronti di due consorzi (“V__________” e “T__________”) e di altri debitori “scoperti”, posizioni rivendicate da U__________ in forza di una cessione globale dei crediti della fallita a suo favore, contestata dalla massa. Nel contempo sono state cedute anche le azioni della società __________ (40%), rivendicate dal creditore  P__________, nonché i menzionati attivi il cui furto era stato denunciato nel 2006 come pure il diritto di agire contro gli organi della fallita.

                                  D.   Su richiesta dell’amministratore speciale, con separati scritti 14 febbraio 2011 i ricorrenti hanno comunicato di aver fatto valere le pretese cedute mediante l’introduzione di diverse cause, tra cui quella promossa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, contro C__________ e U__________, avente per oggetto la contestazione delle asserite cessioni globali di crediti a favore delle rispettive banche (inc. __________).

                                  E.   Il 31 gennaio 2013, la massa del fallimento di CO 13 e C__________ hanno sottoscritto un accordo transattivo, secondo cui la banca rinunciava a tutti i suoi crediti iscritti nella graduatoria fallimentare e chiedeva lo stralcio della causa promossa contro la massa alla Pretura di Riviera (inc. OA.2009.21), mentre la massa confermava di non avere ulteriori pretese nei confronti né della banca né dei consorzi “lotto __________” e “lotto __________”. L’accordo era subordinato alla formalizzazione di convenzioni tra la banca e i cessionari delle pretese della fallita rivendicate dalla banca (ossia la ricorrente CO 1 e due altri creditori non ricorrenti, A__________ e S__________), in virtù delle quali la banca s’impe­gnava a tacitare i crediti dei cessionari iscritti nella graduatoria e a chiedere lo stralcio della causa OA.2004.26 pendente presso la Pretura del Distretto di Leventina, facendosi riconoscere in contraccambio il diritto d’incassare gli importi dovuti dai due consorzi e di far valere le pretese creditorie e risarcitorie derivanti dalla cessione globale dei crediti della fallita. Le convenzioni con i cessionari sono poi state sottoscritte nel corso del 2013 (cfr. i due documenti acclusi alle osservazioni sul ricorso presentate il 16 ottobre 2013 dall’ammini­stra­tore speciale del fallimento di CO 13).

                                  F.   Sulla base dei predetti accordi, con decisione adottata il 26 settembre 2013 nel fallimento di CO 13 l’ammini­stratore speciale ha revocato la cessione concernente il “diritto di contestare la cessione generale dei crediti” nei confronti della banca C__________. Egli ha altresì revocato la cessione del diritto di procedere in veste di accusatori privati nella procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________).

                                  G.   Con separata decisione emessa lo stesso 26 settembre 2013 nel fallimento di CO 12, l’amministratore speciale ha, anche in tal caso, annullato la cessione del diritto di procedere in veste di accusatori privati nella procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________), così come la cessione del diritto di contestare la titolarità del 40% delle azioni della società S__________. Egli ha inoltre specificato che nel fallimento di CO 12 “la sola cessione ancora in essere è quella del «diritto di contestare la cessione generale dei crediti» […]” relativo alle posizioni menzionate in un elenco allegato alla decisione impugnata.

                                  H.   Con ricorso 14 ottobre 2013 i creditori cessionari menzionati in ingresso si aggravano, con un allegato unico, contro entrambi i provvedimenti del 26 settembre 2013, chiedendone la riforma nel senso di accertare che le cessioni a suo tempo decise dall’amministratore speciale rimangono valide.

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2013, presentate separatamente per ogni fallimento, l’amministratore speciale si oppone al gravame.

Considerato

In diritto:                 1.   Per motivi di chiarezza espositiva appare opportuno statuire con due sentenze separate sulle due decisioni impugnate, anch'esse distinte. Nella presente sentenza verrà dunque trattato unicamente il ricorso contro il provvedimento adottato il 26 settembre 2013 dall’am­ministratore speciale nel fallimento di CO 13, mentre l'altro provvedimento impugnato è oggetto della sentenza odierna rubricata con il numero 15.2013.105-2.

                                   2.   Premesso quanto precede, si rileva che legittimata a ricorrere contro la decisione in questione è unicamente CO 1, la quale risulta invero la sola parte ricorrente ad avere un interesse degno di protezione all’annullamento o alla riforma del provvedimento impugnato emanato nel fallimento di CO 13, nella sua qualità di creditrice e cessionaria delle pretese di quella massa fallimentare (cfr. la graduatoria n. 2007/003 depositata il 30 aprile 2008 e nuovamente il 1° settembre 2008, nonché gli atti di cessione delle pretese della massa 15 dicembre 2008). Gli altri insorgenti sono invece creditori e cessionari della sola fallita CO 12, sicché non dimostrano alcun interesse degno di protezione ad aggravarsi contro una decisione presa in un altro fallimento. Ne consegue che il gravame presentato da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 e CO 11 è irricevibile in quanto diretto avverso il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel fallimento di CO 13.

                                   3.   Nel suo ricorso CO 1 si oppone alla cancellazione del “diritto di contestare la cessione generale dei crediti” decisa dall’amministratore speciale nel fallimento di CO 13, sostenendo che, togliendole la propria legittimazione attiva, a suo dire la decisione impugnata le impedisce di continuare le cause promosse nei confronti di U__________ e di alcuni debitori della fallita in forza delle note cessioni. Da parte sua, nelle sue osservazioni al ricorso l’amministratore speciale puntualizza di essersi limitato a cancellare il “diritto di contestare la cessione generale dei crediti” rivendicata da Credit Suisse nel fallimento di CO 13, sicché la sua decisione non tocca in alcun modo i diritti ceduti in altri fallimenti, in particolare quello di CO 12.

4.    La controversia, in realtà, poggia su diversi equivoci.

                                4.1   Dagli atti, infatti, non risulta che l'amministrazione speciale del fallimento di CO 13 abbia mai ceduto il “diritto di contestare la cessione globale dei crediti”, bensì i crediti vantati dalla fallita nei confronti dei consorzi del “lotto __________” e del “lotto __________” nonché di altri “debitori scoperti”, come si evince dalla tabella allegata al provvedimento impugnato (a pag. 1, posizioni segnate in verde). La “cessione” (recte: l’autorizzazione a farli valere in nome proprio) di tali pretese comprendeva, è vero, il diritto per i creditori cessionari di contestare la rivendicazione formulata da C__________ in base alla cessione globale dei crediti in questione, ciò che parte di essi hanno fatto il 30 giugno 2009, promuovendo nei confronti della banca la causa tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a condannarla a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di __________, Sezione 1, cfr. CEF inc. 15.2010.12 del 1° aprile 2010, consid. 4.2). Ora, la ricorrente ammette che nel frattempo è stato raggiunto un accordo con C__________ (cfr. sopra ad E), di cui essa oggi non contesta più la rivendicazione.

                                4.2   Ciò posto, l’amministratore speciale non avrebbe comunque dovuto revocare le cessioni delle tre menzionate posizioni, bensì limitarsi a prendere atto delle transazioni concluse tra C__________ e i cessionari (i quali hanno accettato, previo pagamento del loro credito, che la banca incassasse le somme dovute dai consorzi e facesse valere pure gli altri crediti compresi nella cessione globale [cfr. sopra ad E]), menzionarne sommariamente l’esito nell’inventario (art. 34 cpv. 2 RUF) e verificare che la banca avesse effettivamente versato loro l’importo corrispondente ai crediti insinuati dagli stessi nella graduatoria, onde escluderli dal riparto definitivo. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, ancorché per un motivo diverso da quello indicato dalla ricorrente, ritenuto che la decisione, ad ogni modo, non comprometteva in alcun modo le pretese fatte valere dai cessionari nell’altro fallimento – quello di CO 12 – nei confronti di un’altra banca, __________ SA, rimanendo in particolare intatto il loro diritto di contestare la rivendicazione di quella banca su alcuni crediti di CO 12.

                                   5.   Il ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si preleva alcuna tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   È irricevibile il ricorso presentato da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 contro il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel fallimento di CO 13.

                                   2.   Il ricorso presentato da CO 1 contro il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è accolto nel senso dei considerandi.

                                         2.1  Di conseguenza, il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è annullato limitatamente alla cancellazione del “diritto di contestare la cessione generale dei crediti”.

                                         2.2  L’amministrazione speciale del fallimento di CO 13 è invitata a menzionare sommariamente nell’in­ventario l’esito delle transazioni concluse tra, da una parte, C__________ e dall’altra CO 1, A__________ SA e S__________ e ad accertare se i cessionari sono stati effettivamente disinteressati dalla banca, tenendone poi conto in sede di ripartizione definitiva.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.    Notificazione all’    .

                                         Comunicazione all’amministratore speciale AM 1, .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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