Incarto n. 15.2012.77
Lugano 10 agosto 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 luglio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 3 luglio 2012 di aggiornamento dell’elenco oneri relativa alla part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del ricorrente, in merito alle ipoteche legali notificate da
1. PI 1 rappr. dall’RA 1 2. PI 2 rappr. dall’RA 2
viste le osservazioni 17 luglio dell’CO 1, che ha rinunciato ad intimare il ricorso agli altri interessati, e le osservazioni spontanee del 18 luglio 2012 del PI 2;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 3 luglio 2012, l’CO 1 ha notificato alle parti interessate all’esecuzione n. 1171720 in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso l’aggiornamento dell’elenco oneri relativo agli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto indetto per il 4 settembre 2012;
che in particolare la pretesa per “imposta comunale” dal 2003 al 2012 vantata dal PI 2 (pos. 1) è stata determinata in complessivi fr. 8'726,20, mentre i crediti per “imposta cantonale” del 2003 e del 2005 annunciati dallo PI 1 sono stati stabiliti in fr. 677,25 in totale (pos. 2);
che con ricorso del 15 luglio 2012, l’escusso contesta tale aggiornamento, affermando che le ipoteche legali concernerebbero in parte “imposte non legate direttamente all’immobile ma sulla base di dichiarazione fiscale per redditi senza alcun legame con l’immobile oggetto dell’asta”;
che la questione evocata dal ricorrente è però già stata esaminata e risolta da questa Camera con sentenza 15 settembre 2009 (inc. 15.09.89), da tempo passata in giudicato;
che sebbene il ricorso era stato inoltrato dalla creditrice ipotecaria (__________), siffatta decisione è opponibile all’escusso, che semmai avrebbe potuto e dovuto proporre le censure in questione in sede di osservazioni o con ricorso separato;
che il ricorso è pertanto tardivo per quanto riguarda le imposte dal 2003 al 2009;
ch’esso avrebbe potuto essere ricevibile soltanto nella limitata misura in cui l’escusso avesse contestato il calcolo degli interessi intercorrenti tra il 10 settembre 2009 e il 4 settembre 2012, fermo restando che l’importo del capitale sul quale essi sono calcolati, per i suddetti motivi, non avrebbe più potuto essere contestato;
che il ricorrente non ha tuttavia espresso alcuna critica ricevibile né ha contestato la corrispondenza tra le cifre stabilite dalla Camera nel 2009 e quelle riportate nell’elenco oneri aggiornato, a ragione del resto perché combaciano perfettamente;
che in merito alle imposte comunali per gli anni 2010 a 2012, si ricorda al ricorrente che l’ufficio d’esecuzione può in linea di massima rifiutare l’iscrizione di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF, ma non in caso di dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito, fatta salva la facoltà per gli interessati di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 15 settembre 2009, inc. 15.09.89, cons. 1);
che nel 2009 la Camera ha già giudicato che l’importo di fr. 775,40 iscritto per gli anni 2006 e 2009 corrispondeva verosimilmente a quello dell’imposta immobiliare, la cui stretta relazione con il fondo è ammessa (cfr. cons. 3.1);
che ciò vale anche per le imposte per gli anni 2010 a 2012, poiché sono state iscritte per lo stesso importo di fr. 775,40 e l’imposta immobiliare è dovuta sui fondi di proprietà del contribuente all’inizio dell’anno civile, senza riguardo alla durata dell’assoggettamento (art. 95 LT);
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 140, 156 LEF; 36 RFF; 95 LT; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– – –
Comunicazione alla Ufficio di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.