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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.07.2012 15.2012.73

2 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·732 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.73

Lugano 2 luglio 2012 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25/26 giugno 2012 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1     rappr. da: RA 1  

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 23 maggio 2012      l’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'347.65 oltre accessori.

                                              L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 25 maggio 2012.

                                     B.      Con ricorso 25/26 giugno 2012 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento contestando in sostanza la fondatezza del credito in esecuzione.

Considerato

in diritto:

                                      1.      Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso di specie la comminatoria di fallimento è stata notificata a RI 1 il 25 maggio 2012. Il ricorso, rivolto contro l’emissione della comminatoria di fallimento, risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.

                                      2.      A titolo abbondanziale, malgrado la tardività del gravame, va comunque ricordato al ricorrente che:

                               2.1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                               -    l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                               -    l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                               -    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                              -    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                            -    l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                     2.2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                               2.3.   Non riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, il debitore allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito sollevate dal ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, il ricorso andrebbe pertanto respinto anche nel merito.

                                     3.      Da quanto precede discende che il ricorso è irricevibile.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

                                              In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 12 agosto 2009 [15.2009.70] con riferimenti). Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte per le osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40. 43 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

-      -  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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