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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2012 15.2012.63

30 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·960 parole·~5 min·2

Riassunto

Pignoramento di fondi. Richiesta dell'escusso di pignorare beni mobili. Ordine di pignoramento. Pignoramento anteriore che copre anche i crediti del gruppo successivo

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.63

Lugano 30 ottobre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 5 maggio 2012 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 gennaio 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

PI 1  

viste le osservazioni 23 maggio 2012 dell’CO 1;

ritenuto che la ricorrente non ha presentato alcuna replica nel termine impartitole dal Presidente della Camera con ordinanza 30 maggio 2012 e che la sua istanza di proroga dell’11 giugno 2012 è poi stata respinta con ordinanza 12 giugno 2012;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 19 e 20 gennaio 2012, il PI 1 ha chiesto la continuazione delle summenzionate tre esecuzioni per l’incasso di fr. 8'023,35, rispettivamente fr. 7'011,05 e fr. 7'390,40 oltre interessi e spese. Il 30 gennaio 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento dei fondi part. n. 474, 3385 e 3847 RFD di __________, tutti gravati da due ipoteche al portatore di fr. 3'000'000.-- in primo grado e fr. 320'000.-in secondo grado. Il verbale di pignoramento è stato spedito all’escussa il 26 aprile 2012.

                                  B.   Con ricorso 5 maggio 2012, l’escussa ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento “nella misura in cui il pignoramento concerne i [suoi] beni immobili” nonché la sospensione della procedura di ricorso fino a trenta giorni dopo l’emanazione della decisione del Tribunale federale nella causa 5A_225/2012. Giustifica la seconda richiesta con il fatto che detta causa concerne anch’essa il problema dell’applicazione dell’art. 95 cpv. 2 LEF, facendo nuovamente valere, anche nella presente procedura, che la sua sostanza mobiliare (mobili, rendita mensile di fr. 15'000.--, cartella ipotecaria di secondo rango, diritti sulla ditta __________, ecc.) sarebbe sufficiente per garantire il pagamento di tutti i suoi debiti.

                                  C.   Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2012, l’Ufficio ha precisato di aver aspettato l’evasione da parte della Camera di un precedente ricorso dell’escussa relativo a due pignoramenti dei medesimi tre fondi a favore di altri creditori per nuovamente pignorarli a favore delle esecuzioni in esame. Confermata la validità di entrambi i primi pignoramenti (sentenza 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20), l’Ufficio ha ritenuto di poter procedere al pignoramento in esame malgrado l’effetto sospensivo conferito dal Tribunale federale il 4 aprile 2012 al ricorso in materia civile inoltrato dall’escussa contro detta sentenza, siccome il valore dei tre fondi coprirebbe anche i crediti del PI 1 oltre a quelli per i quali sono stati eseguiti i precedenti pignoramenti. L’Ufficio si è opposto alla sospensione della procedura di ricorso.

                                  D.   Con sentenza 26 settembre 2012 (inc. 5A_225/2012), la II Corte di diritto civile del Tribunale d’appello ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il ricorso interposto dal ricorso contro la decisione 7 marzo 2012 di questa Camera.

considerando

in diritto.

                                   1.   Giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili – purché non contestati o rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF) –, e solo in secondo luogo i beni immobili. In ogni caso, il funzionario deve comunque conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF), derogando all’ordine fissato dalla legge laddove le circostanze lo giustifichino o le parti lo richiedano di comune accordo (art. 95 cpv. 4bis LEF).

                               1.1.   Nella fattispecie, la ricorrente pretende che la sua sostanza mobiliare (arredamento della casa, rendita mensile di fr. 15'000.--, cartella ipotecaria di secondo rango sul proprio fondo, diritti sulla ditta __________, “ecc.”) sia sufficiente per garantire il credito vantato dalla creditrice.

                               1.2.   La questione è già stata sollevata dall’escussa nel suo precedente ricorso ed è stata risolta dalla Camera con la reiezione del ricorso (sentenza 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20), che ha ritenuto che la stima complessiva del mobilio di casa fosse di fr. 36'681.-- (cons. 2) e che non era stata dimostrata l’esistenza (e comunque l’incasso) dell’asserita rendita ch’essa percepirebbe dalla successione P__________ (cons. 3) e neppure la titolarità della cartella ipotecaria di secondo rango sui propri fondi né la possibilità di pignorarla separatamente dagli stessi (cons. 6). Tale decisione è passata in giudicato con la notifica della sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 2012. Sebbene essa non abbia un effetto diretto nelle procedure – diverse – in esame, il pignoramento dei fondi è da considerare definitivo e dal momento che, secondo l’affermazione rimasta incontestata dell’Ufficio secondo cui esso copre anche i crediti del PI 1, non vi è motivo di ordinare un pignoramento, comunque complementare, dei beni mobili. In ogni caso, essendosi la ricorrente limitata a riferirsi agli argomenti e documenti prodotti nel suo precedente ricorso, non sono dati fatti nuovi che potrebbero giustificare una revisione del pignoramento nel senso auspicato dalla ricorrente.

                                   2.   La domanda di sospensione della presente procedura di ricorso fino al trentesimo giorno dopo l’emanazione della decisione del Tribunale federale nella causa 5A_225/2012 è diventata priva di oggetto.

                                   3.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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