Incarto n. 15.2012.62
Lugano 22 giugno 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 maggio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti del ricorrente l’8 marzo 2012 a domanda di
PI 1
viste le osservazioni 4 giugno 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l’8 marzo 2012, a domanda di PI 1, l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 1'524,65 oltre interessi e spese;
che dopo un primo tentativo infruttuoso di notifica in via postale, l’Ufficio ha trasmesso l’atto alla cancelleria comunale di Lamone per una nuova notifica;
che la notifica del precetto esecutivo al debitore è poi stata registrata nel sistema informatico dell’Ufficio con la data del 28 marzo 2012 e l’esemplare destinato all’escutente le è stato ritornato il 24 aprile 2012;
che con ricorso 14 maggio 2012, l’escusso ha affermato che il precetto esecutivo in questione non gli era mai stato notificato e ha chiesto una nuova regolare intimazione in modo da poter presentare opposizione;
che PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso;
che la prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72);
che siffatta prova va portata con la produzione del precetto esecutivo, che quale pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a), segnatamente per quanto concerne l’attestazione scritta da parte dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica;
che in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro va retrocesso all’Ufficio, che poi – come avvenuto nella fattispecie – lo ritorna all’escutente (art. 76 cpv. 2 LEF);
che qualora l’escusso contesti di aver ricevuto il proprio esemplare, l’unico modo per dimostrare l’avvenuta notifica è la produzione dell’esemplare ritornato al creditore;
che nel caso concreto, non avendo la procedente dato seguito all’ordinanza 5 giugno 2012 con cui il Presidente della Camera l’ha ingiunta di produrre il proprio esemplare del precetto esecutivo, essa deve sopportare le conseguenze della sua negligenza conformemente alla comminatoria ricordata nell’ordinanza e stabilita all’art. 19 cpv. 4 LPR;
che il ricorso va pertanto accolto e l’Ufficio invitato a procedere ad una nuova notifica del precetto esecutivo ad esclusiva spesa dell’escutente;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 72 LEF; 19 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere ad una nuova notifica di un duplicato del precetto esecutivo __________ ad esclusiva spesa di PI 1.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– –
Comunicazione all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.