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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2012 15.2012.57

18 maggio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·654 parole·~3 min·2

Riassunto

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato sull'asserita impossibilità per l'escusso di procedere ai pagamenti rateali concordati con l'escutente

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.57

Lugano 18 maggio 2012 FP/cj/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 maggio 2012 di

RI 1  

  contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 dalla   

PI 1, __________

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso della somma di fr. 46'779.10 oltre interessi e spese, in data 8 maggio 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei confronti dell’escusso la comminatoria di fallimento. L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il giorno successivo.

                                  B.   Contro l’emissione della comminatoria di fallimento RI 1 (recte: RI 1) è insorto con ricorso del 10/14 maggio 2012, asserendo che sarebbe loro intenzione restituire quanto dovuto alla procedente, ma puntualizzando che le rate decise nel corso dell’udienza dell’11 gennaio 2012 di fr. 2'000.- mensili sono insostenibili. Se è stato possibile onorare l’accordo, ancorché con estrema difficoltà, per i mesi di gennaio e febbraio - assevera l’insorgente - per i mesi successivi ciò non è più stato possibile. Da qui la richiesta di pagare mensilmente, almeno per ora, fr. 800.-, con la prospettiva di aumento della singola rata una volta ripresa una attività lavorativa. Secondo l’insorgente si impone altresì la concessione del tempo necessario per risanare la società, in modo da poter far fronte ai rispettivi impegni di pagamento.

                                  C.   Il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

In diritto:

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art.160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchGK, vol II, 1012, 2° ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:

                                         -  l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         -  l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         -  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

                                         -  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93III 33 consid. 2);

                                   2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa

                                   3.   Nella fattispecie il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di tenere in sospeso la procedura esecutiva perché attualmente non sarebbe in grado di soddisfare il credito posto in esecuzione, segnatamente perché gli sarebbe impossibile allo stato attuale di procedere ai pagamenti rateali concordati – stando al ricorso – con la procedente. Tale giustificazione sfugge però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.

                                   4.   Ne consegue pertanto l’irricevibilità del ricorso.

                                   5.   Visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la sentenza.  

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTEF).

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

                                         - __________;

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano. 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.