Incarto n. 15.2012.46
Lugano 10 agosto 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di
RI 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 30 marzo 2012 di revisione del pignoramento di reddito eseguito il 2 novembre 2011 dell’esecuzio-ne n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 patrocinata dall’ PA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 aprile 2012, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo, nel senso che è stato mantenuto in essere il pignoramento di fr. 403.-- al mese presso S__________, mentre la retrocessione dell’importo già incassato e ogni ulteriore riparto sono stati sospesi;
viste le osservazioni 3 maggio di PI 1 e 8 maggio 2012 dell’CO 1;
ritenuto
in fatto:
A. RI 1 procede in via esecutiva nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 42'320.-- oltre interessi e spese.
B. Il 2 novembre 2011, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Introiti
Debitore fr. 1'093.00 24%
Coniuge fr. 3'407.00 76 %
Totale mensile fr. 4'500.00 fr. 1'093.00 24%
Minimo esistenza
Minimo base fr. 1'700.00
Locazione
AVS fr. 121.95
Cassa malati., ass., inf. fr. 771.00
Trasferte fr. 80.00
Assicur. econ. domest. + RC fr. 59.15
Franchigia + spese cure x 2 fr. 140.00
Totale deduzioni fr. 2'872.10 fr. 689.30 24%
Eccedenza mensile pignorabile: fr. 403.00
Il verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 1° dicembre 2011, scaduto il termine dell’art. 114 LEF. Alla fine del mese di gennaio 2012, l’Ufficio ha percepito dalla S__________ la parte pignorata della rendita trimestrale d’incapacità di guadagno spettante all’escussa, ovvero fr. 1'209.-- (3 x fr. 403.--).
C. Il 21 febbraio 2012, l’Ufficio ha comunicato alle parti di aver revocato il pignoramento, dopo aver accertato che, in seguito al consolidamento dell’ipoteca gravante lo stabile di __________ in cui l’escussa abita con il marito e le due figlie, l’onere locativo a carico dei coniugi ammonta a fr. 1'650.--, al netto delle spese, sicché il minimo di esistenza comune aumenta a fr. 4'522,10, la parte a carico dell’escussa a fr. 1'085,30 (24%) e l’eccedenza si riduce a fr. 7,70 (fr. 1'093.-- ./. fr. 1'085,30), ossia ad un importo inferiore all’ammontare delle spese causate dal mantenimento della procedura. L’Ufficio ha precisato che, salvo osservazioni contrarie, avrebbe provveduto entro 10 giorni a retrocedere all’escussa l’importo pignorato di fr. 1'209.-- e a rilasciare un attestato di carenza di beni, siccome il sopralluogo eseguito il 13 gennaio 2012 al domicilio della debitrice non aveva evidenziato beni mobili suscettibili di essere pignorati.
D. Con scritto 1° marzo 2012, l’escutente si è opposta alla revoca del pignoramento e alla retrocessione all’escussa dell’importo pignorato di fr. 1'209.--, facendo valere che la famiglia PI 1 vive nell’abitazione di proprietà delle figlie, a cui era stato donato a suo tempo il fondo, sicché risulterebbe improbabile che i genitori paghino effettivamente una pigione, che non è dato di sapere se una parte dei costi abitativi è stata imputata alle figlie e che quand’anche il contratto ipotecario esistesse già prima di gennaio 2012, l’escussa non si è opposta al primo verbale di pignoramento. L’escutente ha inoltre contestato le voci “trasferte”, dal momento che i coniugi non lavorano, e “franchigia + spese di cura”, che a suo dire non rientrano nel minimo esistenziale.
E. Il 30 marzo 2012, l’Ufficio ha confermato la sua decisione del 21 febbraio 2012, precisando che l’escussa aveva già segnalato nell’ambito di un precedente pignoramento che sarebbe subentrato a breve termine un onere di locazione, il quale non era però stato preso in considerazione “in assenza di dati certi immediati”. In seguito alla produzione di un conteggio preciso, l’Ufficio ha potuto accertare che l’onere ipotecario complessivo ammonta a fr. 3'442.-- al mese, di cui circa la metà (fr. 1'650.--) è a carico dei coniugi PI 1, e ha acquisito agli atti la prova del pagamento di un bimestre, avvenuto l’11 gennaio 2012. L’Ufficio ha d’altronde ritenuto tardive, e comunque infondate, le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
F. Con ricorso 16 aprile 2012, RI 1 ha impugnato la decisione 21 febbraio 2012, evidenziando come i coniugi PI 1, dopo aver lasciato nel 2007 l’abitazione di proprietà dell’escutente lasciando dietro di loro pigioni scoperte per un importo superiore a fr. 45'000.--, erano andati a stabilirsi in uno dei quattro appartamenti dello stabile che avevano appena fatto costruire a __________ e che era stato donato dal padre alle figlie ancora minorenni nel 1998, alcuni anni dopo la pronuncia del suo fallimento. L’escutente ritiene quindi curioso che l’”obbligo” dei genitori nei confronti delle figlie sia comparso solo dopo 5 anni dal trasferimento nell’attuale abitazione, subito dopo l’esecuzione del pignoramento dell’unico attivo pignorabile, ovvero parte della rendita dell’escussa, siccome la rendita AI percepita dal marito è assolutamente impignorabile. La ricorrente contesta d’altronde che la prova del pagamento delle spese locative sia determinante, siccome non v’è la prova che l’importo versato dai coniugi venga effettivamente utilizzato dalle figlie. A titolo eventuale, la ricorrente considera comunque eccessiva una pigione mensile di fr. 3'400.-- per una famiglia di 4 persone che vive in una zona periferica e chiede che nel minimo di esistenza la parte a carico dei coniugi sia ridotta ad un massimo di fr. 800.--. Infine, la ricorrente ribadisce, sviluppandone la motivazione, le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
G. Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2012, l’escussa contesta nel merito il credito fatto valere dall’escutente e precisa che lo stabile di __________ è composto di soli tre appartamenti. Essa si oppone all’audizione della famiglia PI 1 e al richiamo delle sue tassazioni fiscali. Precisa che la mancata rivendicazione dell’onere locativo è dovuta al fatto che il consolidamento del credito ipotecario è avvenuto solo il 1° luglio 2011 e pertanto la prima scadenza semestrale è scaduta a dicembre 2011. Sostiene che le sue figlie non possono più permettersi atti di generosità come la concessione dell’appartamento a titolo gratuito. Ritiene peraltro fuori mercato la pigione massima di fr. 800.-- che la ricorrente, a titolo eventuale, suggerisce di computare nel minimo di esistenza. Infine, propone di respingere, sia come tardive che nel merito, le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
H. L’CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.
I. Con ordinanze 1° e 15 giugno 2012 quest’ultima ha chiesto e ottenuto la produzione del contratto di costituzione dell’usufrutto iscritto a favore del marito dell’escussa sul fondo su cui sorge l’abitazione familiare, la distinta degli affitti percepiti per la locazione degli altro appartamenti situato sul medesimo fondo e copia dell’ultima tassazione e dell’ultima dichiarazione fiscale dei coniugi PI 1.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. In caso di revisione del calcolo del minimo di esistenza quando l’ufficio d’esecuzione viene a conoscenza di una modifica o di una nuova circostanza rilevante per tale calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF), il creditore può contestare la nuova decisione solo per quanto riguarda gli elementi nuovi presi in considerazione dall’ufficio (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 212 ad art. 93), mentre il principio dell’impugnazione di cui all’art. 17 LEF esclude la rimessa in discussione degli altri elementi immutati accertati in una decisione passata in giudicato (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 54-55 ad art. 93 ammette anche la revisione in caso di errore dell’ufficio, ma questa facoltà dovrebbe essere ammessa solo a favore dell’escusso, il quale può in ogni tempo, in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93). L’obbligo delle autorità di esecuzione di accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento non giustifica una conclusione diversa, siccome siffatto obbligo, in caso di revisione del pignoramento, si riferisce solo agli elementi nuovi o mutati (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Ochsner, op. cit., n. 209 e 211 ad art. 93). Le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura” sono quindi inammissibili in quanto tardive.
2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all'immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], ad II/1). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia le relative spese devono essere ridotte ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però in linea di principio essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 p. 41), rispettivamente non prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo di interessi ipotecari (cfr. DTF 129 III 526 ss.), salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 93).
2.1. Nel caso in esame, si evince dal rogito n. 505 del notaio Zorzi del 17 settembre 1998 che in occasione della vendita del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa alle figlie minorenni __________ e __________ il marito si è visto attribuire gratuitamente un diritto di usufrutto vita natural durante (n. 4 del contratto di compravendita, doc. 7). Va però notato che il fondo è stato edificato solo successivamente con un credito ipotecario concesso dalla Banca dello Stato all’escussa e a suo marito. La casa è composta di tre appartamenti, uno dei quali è occupato dall’escussa, dal marito e dalla due figlie, uno è affittato a terzi per fr. 2'600.--/mese (cfr. doc. 5 e 8) – importo che è però stato ceduto alla banca (cfr. doc. 10) – e l’ultimo risulta tuttora sfitto. Poiché il consolidamento del credito di costruzione è avvenuto solo il 1° luglio 2011 (mentre gli interessi maturati dal 2007 sono stati capitalizzati, cfr. doc. 9, pag. 2 ad n. 25), la prima scadenza semestrale per il pagamento degli interessi è stata fissata dalla banca al 31 dicembre 2011 (cfr. “conferma del contratto ipotecario” del 1° luglio 2011 e gli “avvisi di scadenza” del 5 dicembre 2011 depositati nell’incarto dell’Ufficio). Gli interessi semestrali ammontano a fr. 45'230.-- per l’ipoteca variabile di primo rango (fr. 3'014'000.-- al 3%) e a fr. 43'525.-- per quella di secondo rango (fr. 2'486'000.-- al 3,5%), quindi complessivamente a fr. 14'792,50 al mese. Per determinare la quota parte delle spese locative a carico dell’escussa, l’Ufficio si è fondato sul “calcolo onere locativo” effettuato dai coniugi PI 1, secondo cui l’onere annuo senza spese per il loro appartamento sarebbe pari a fr. 41'300.-- (e a fr. 3'442.--/mese), partendo dal valore di stima ufficiale del reddito locativo 2009 di 140.--/mq applicato a una superficie di 295 mq., di cui fr. 19'800.-- (pari a fr. 1'650.--/mese) sarebbe a carico dei coniugi mentre le figlie risponderebbero della rimanenza.
2.2. In realtà, lo scopo dell’art. 93 LEF impone di procedere al calcolo dell’onere locativo effettivo, fondato sulla quota parte (di 1/2) dell’importo degli interessi ipotecari (cfr. supra ad cons. 2) rapportata all’appartamento coniugale. Visto che le figlie sono ormai maggiorenni, una partecipazione proporzionale di una metà alle spese locative dev’essere posta a loro carico (cfr. la Tabella summenzionata, ad II/1). Vero è che l’escussa non è né proprietaria né usufruttuaria dell’appartamento coniugale, ma è nondimeno tenuta a partecipare alle spese dell’abitazione coniugale (art. 163 cpv. 1 CC). Ciò posto, la quota parte della spese abitative a carico dei coniugi è semestralmente di fr. 3'698.-- al mese (14'792,50 / [2 x 2]). Non si può d’altronde aggiungere al reddito della coppia gli affitti incassati da terzi, perché essi non coprono le spese ipotecarie connesse con gli altri due appartamenti (di quasi fr. 7'400.--/mese). Né è necessario verificare se le figlie sono tuttora debitrici solidali con i genitori dell’importo di fr. 250'000.-- garantito dalle ipoteche iscritte al momento della donazione (cfr. doc. 7 ad 3.3), perché il loro debito non inciderebbe sugli interessi ipotecari per più di fr. 625.-- al mese (3% di fr. 250'000.-- / 12). Ciò posto, è evidente che il costo abitativo così stabilito è proibitivo e assolutamente non adeguato alle necessità e possibilità – alquanto modeste – dei coniugi PI 1. Il costo mensile massimo di fr. 800.-- allegato dalla ricorrente non è però comprovato. Una consultazione del sito web “comparis.ch” mostra che nel Luganese il costo mensile di un appartamento di due e mezzo o di tre locali è di almeno fr. 1'000.--. Inoltre, come visto, un termine non inferiore a sei mesi dev’essere concesso all’escusso per trovarsi un alloggio conforme alle sue possibilità economiche, regola che si applica nella fattispecie, perché l’impegno di pagare interessi ipotecari, rimasto virtuale per diversi anni, è sorto ben prima dell’esecuzione del pignoramento. Di conseguenza, l’eventuale riduzione delle spese locative nel calcolo del minimo di esistenza non potrebbe intervenire prima di febbraio 2012, ovvero non prima della scadenza annua del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF, che avverrà a fine ottobre 2012. D’altronde, l’esiguità dell’importo pignorabile (pari a circa fr. 150.--mensili) in caso di riduzione delle spese locative a fr. 1'000.-- nel calcolo del minimo di esistenza potrebbe essere insufficiente a coprire le spese di trasloco, che l’escussa potrebbe chiedere di essere pagate con i redditi pignorati (cfr. Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., ad n. 131). L’escussa va comunque resa attenta al fatto che in eventuali future procedure di pignoramento non potrà, dopo il mese di febbraio 2013, essere, computato nel suo minimo di esistenza un importo di fr. 1'650.-- a titolo di spese abitative.
3. Ne consegue la reiezione del gravame e la revoca dell’effetto sospensivo parziale decretato il 20 aprile 2012. Come disposto nella decisione impugnata, gli importi incassati dalla S__________ vanno restituiti all’escussa, in quanto l’incasso è avvenuto prima che l’Ufficio fosse legittimato a ridurre le sue spese abitative nel calcolo del minimo di esistenza.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.