Incarto n. 15.2012.41
Lugano 27 marzo 2012 EC/fp//fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 marzo 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del debitore del 5 marzo 2012 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro il ricorrente da
__________, __________ __________, __________ (entrambi rappresentati __________, __________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro RI 1 dallo __________ e dalla __________, l’CO 1 ha determinato in fr. 4’550.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Minimo d’esistenza:
Importo di base fr. 1’200.00
Affitto fr. 1’285.00
Cassa malati fr. 339.00
Alimenti fr. 1'200.00
Trasferte fr. 23.00
Pasti fuori domicilio fr. 120.00
Leasing auto fr. 333.00
Totale deduzioni fr. 4'550.00
B. Con ricorso 15 marzo 2012 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento chiedendo di considerare nella determinazione del suo minimo vitale l’importo di fr. 2’000.00 che egli versa alla moglie a titolo di alimenti.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9).
Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 marzo 2012 per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo la documentazione prodotta da RI 1 sufficiente per determinarsi sul merito del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, si prescinde dall’istruttoria.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
4. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4. RI 1ha chiesto di considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’importo di fr. 2’000.00 che egli allega di versare brevi manu alla moglie a titolo di alimenti.
5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del suo minimo di esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie a titolo di alimenti l’importo di fr. 1'200.-- mensili (cfr. decreto cautelare 2 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di __________, prodotto quale doc. 3). Si giustifica pertanto il riconoscimento solo di questo importo a titolo di alimenti, in quanto unicamente per la somma di fr. 1'200.00 e non anche per l’importo superiore preteso dal ricorrente è adempiuto il presupposto dell’obbligo legale.
7. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ; - __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.