Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.03.2012 15.2012.28

22 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,108 parole·~6 min·5

Riassunto

Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.28

Lugano 22 marzo 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 17 febbraio 2012 di

IS 1  

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale amministratore speciale del fallimento con circo­lare del 30 marzo 2007 e una delegazione dei creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare 28 giugno 2007. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e C__________.

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la quarta volta, con decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.29) fino al 31 gennaio 2012.

                                   3.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013, allegando un rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

                                         – ha diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;

                                         – ha realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro gli organi della fallita per fr. 350.--;

                                         – ha accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese della massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella causa promossa contro le – ora due – banche C__________ e U__________, mentre le procedure giudiziarie dirette contro gli altri debitori sono state sospese in attesa dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);

                                         – ha tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con U__________ per trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la moratoria concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.

                                         L’istante ipotizza ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi nella causa avviata da U__________ e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260 LEF. Rileva come il valore della causa, pari a fr. 182’102,80, superi le liquidità depositate sul conto della massa (di fr. 170'491,59 al 31 dicembre 2011, cfr. doc. 8 rettificato, allegato allo scritto 16 marzo 2012), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo ancora disponibile dovrebbe essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle cause promosse dai cessionari è inferiore ai crediti insinuati da questi ultimi.

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

                               4.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto concerne le decisioni sulla realizzazione delle pretese cedute ai creditori, a cui gli stessi hanno poi rinunciato, e la continuazione della causa promossa da U__________ (inc. OA.2009.7 della Pretura di Leventina), giacché ha consultato la delegazione dei creditori come indicato nella summenzionata decisione di proroga dell’11 aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e ha provato, pur senza successo, una mediazione. Non vi sono poi più attivi da realizzare.

                               4.2.   In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da U__________ nei confronti della massa (inc. OA.2009.7) per il recupero degli importi – determinati in fr. 182'102,80 (e non in fr. 483'396,22 come indicato in modo errato nella decisione di proroga 11 aprile 2011, cfr. CEF 26 marzo 2010, inc. 15.10.13, cons. 4.3) – incassati durante la moratoria concordataria e durante il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue liquidità dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai creditori di prima classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai creditori del diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca (in tale ipotesi, il suddetto importo andrebbe versato in priorità ai cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non si può nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la necessità di dover eventualmente avviare un’azio­ne di responsabilità contro l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15), ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.

                               4.3.   L’impossibilità attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche, tendente a far accertare l’ineffi­cacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.10.13, cons. 4.2), nonché delle altre quattro azioni inoltrate contro ex-clienti della fallita. Qualora la causa di U__________ dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta nell’ipo­te­si in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che appare sin d’ora escluso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore litigioso di fr. 232'738.--, i crediti dei cessionari ammontano complessivamente a fr. 1'467'628,50).

                               4.4.   L’amministrazione speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della fallita da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a quale punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa.

                               4.5.   Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato dall’ex-commis­sa­rio) e fallimentare, ovvero fr 139'325,30.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

                                   1.   L’istanza è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

                                         31 gennaio 2013.

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2012.28 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.03.2012 15.2012.28 — Swissrulings