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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2012 15.2012.24

7 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,603 parole·~8 min·3

Riassunto

Contestazione dell'elenco oneri. Realizzazione di fondi agricoli. Seconda stima. Valore di stima. Assenza del requisito del prezzo non esorbitante. Prescrizione di crediti fiscali garantiti da un'ipoteca legale. Potere di cognizione limitato dell'ufficio d'esecuzione. Contratti d'affitto

Testo integrale

Incarto n. 15.2012.24

Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2012 di

 RI 1  patrocinato dall’avv. dott.  PA 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’elenco oneri allestito il 25 gennaio 2012 nelle esecuzioni avviate nei confronti del ricorrente da:

1.   PI 2   2.   PI 3   3.   PI 5         1-3 rappr. dall’RA 1 

4.   PI 10         rappr. dall’PI 1,  per le es. n. , , , ,  e , dalla RA 3 , per l’es. n. , e dal RA 4  per l’es. n. 5.   PI 4 6.   PI 6   7.   PI 7   8.   PI 8   9.   PI 9         rappr. dall’RA 2 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 16 dicembre 2011, l’CO 1 ha pubblicato l’asta dei fondi part. n. __________ (quota di 1/5), __________ e __________ RFD di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, __________ e __________ RFD di __________, nonché __________ RFD di __________, tutti di proprietà dell’escusso RI 1, indicando che l’asta avrebbe avuto luogo il 28 marzo 2012 e che i fondi, per l’acquisto di (una parte) dei quali è necessaria un’autorizzazione da parte della Sezione dell’agricoltura giusta l’art. 67 LDFR (cfr. scritto 8 febbraio 2012 della Sezione dell’agricoltura), sarebbero stati realizzati in blocco. Il 15 febbraio 2012, l’Ufficio ha poi pubblicato una rettifica, precisando che i fondi sarebbero potuti essere realizzati anche singolarmente o in lotti.

                                  B.   Il 25 gennaio 2012, l’CO 1 ha comunicato ai creditori menzionati in ingresso l’elenco oneri relativo ai menzionati fondi.

                                  C.   Il 9 febbraio 2012, RI 1 ha impugnato l’elen­co oneri, contestando:

                                         –  i valori di stima peritali esposti, in quanto sarebbero determinanti, in base alla legislazione in materia agricola, i valori di reddito agricolo;

                                         –  l’importo di fr. 7'286,10 esposto alla cifra 4 quali interessi dell’i­po­teca convenzionale, siccome sarebbero già stati soluti;

                                         –  le imposte immobiliari per il periodo fiscale 1993-1994, indicata nella cifra 1, poiché sarebbero prescritte;

                                         –  la carente indicazione del contratto di affitto agricolo 1° gennaio 2003 relativo segnatamente ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ nonché __________, __________ e __________ RFD di __________.

                                  D.   Con osservazioni 17 febbraio 2012, il PI 5 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’PI 1 si è limitato ad osservare come le direttive imposte dal diritto rurale fondiario e della Circolare CEF n. 19/2011 sembrerebbero rispettate.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2012, l’Ufficio ha rilevato che la stima peritale non soggiace a restrizioni particolari per quanto riguarda i fondi agricoli, che la pretesa per interessi ipotecari di fr. 7'286,10 è stata stralciata dall’elenco oneri in seguito alla comunicazione della creditrice ipotecaria che, con scritto 14 febbraio 2012, ha confermato il pagamento degli stessi, che l’Uf­ficio non è competente per rifiutare o modificare le insinuazioni dei crediti fiscali e che il contratto di affitto agricolo menzionato dal ricorrente non risulta annotato a registro fondiario.

considerando

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Una seconda stima deve eventualmente essere eseguita prima del deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (nuovi oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo trascorso dalla precedente stima, ecc., cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) oppure, in caso di pignoramento immobiliare, se non è ancora stata eseguita una perizia: in tal caso il nuovo valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF; CEF 18 giugno 2009, inc. 15.09.61). Il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47, cons. 3; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97, con rif.). La legge non prescrive eccezioni per i fondi agricoli né è necessario prevederne una: infatti, la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211. 412.11) non limita (più) il prezzo per il quale un fondo agricolo può essere venduto nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata, da quando il motivo di rifiuto dell’autorizzazione fondato sull’offerta di un prezzo esorbitante è stato escluso in tale materia (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). Il ricorso va di conseguenza respinto su questo punto.

                                   2.   Per quanto riguarda la censura riferita agli interessi ipotecari, il ricorso è diventato privo di oggetto con il loro stralcio dall’elenco oneri (cfr. supra ad E).

                                   3.   L’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assen­za di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

                               3.1.   Nel caso concreto, il ricorrente contesta le ipoteche legali gravanti i fondi di __________ relative alle imposte immobiliari per gli anni 1993 e 1994, pari, complessivamente, a fr. 1'669,20, siccome esse sarebbero prescritte in base ad un rapporto della Divisione inchieste fiscali speciali 14 febbraio 2006 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

                               3.2.   Per l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale a cui si riferisce e giusta l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; sospensioni ed interruzioni sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4 LT, per entrambi i termini (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di prescrizione assoluto del diritto di tassare è di 15 anni (art. 193 cpv. 5 LT) e quello del diritto di riscossione di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Tenuto conto del tempo che può trascorrere tra la tassazione e la sua crescita in giudicato, è quindi possibile che il diritto di riscossione non sia ancora prescritto anche se sono trascorsi più di 25 anni dalla fine del periodo fiscale determinante. In queste condizioni, eventuali indizi di prescrizione non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per le parti di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente (cfr. CEF 30 aprile 2010, inc. 15.10.43, cons. 6.1). Non ne va diversamente nel caso in esame, perché l’affermazione del ricorrente non è supportata da alcun indizio oggettivo, dal momento ch’egli non ha prodotto il rapporto a cui allude (appare del resto inverosimile che un’autorità investigativa federale si sia determinata su un’imposta cantonale).

                                   4.   Nell’elenco oneri vanno iscritti solo gli oneri che hanno carattere reale. I contratti non possono figurarvi, a meno che siano annotati a registro fondiario (Piotet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9-10 ad art. 140), ciò che non è il caso del contratto di affitto agricolo 1° gennaio 2003 menzionato dal ricorrente. Del resto, i contratti d’affitto passano all’ac­qui­rente con la proprietà della cosa per il solo effetto della legge (art. 290 lett. a CO, 14 LAAgr [RS 221.213.2] e 50 RFF), senza necessità di menzione nell’elenco oneri (Piotet, op. cit., n. 7 ad art. 140). Per contro, il contratto d’affitto va menzionato nelle condizioni d’asta, così da permettere ai creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima della conclusione del contratto d’affit­to di eventualmente chiedere il doppio turno d’asta (art. 142 LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III 82; Piotet, op. cit., n. 7 ad art. 140 e n. 17 segg. ad art. 142).

                                   5.   Il ricorso va quindi integralmente respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97 cpv. 1, 140, 142 LEF, 36, 50 RFF, 290 lett. a CO, 63 cpv. 2 LDFR, 14 LAAgr, 193, 194 LT, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.    Intimazione a:    

–   avv.   

–    

–     

–      

–     

–      

–      (AG);

–      (AG);

–     

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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