Incarto n. 15.2012.111
Lugano 22 ottobre 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2012 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro tredici esecuzioni (nove del gruppo n. __________ e i PE n. __________, __________, __________ e __________) promosse contro il ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 26 settembre 2012, l’CO 1 ha notificato all’avv. PA 1, che rappresenta in questa sede il ricorrente, il verbale di pignoramento allestito il 6 settembre 2012 a favore del gruppo di esecuzioni n. __________, in base al quale si è proceduto al pignoramento del fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del ricorrente, e all’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (doc. 1 annesso al ricorso). Allo stesso patrocinatore sono inoltre stati notificati i precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ in data 3 settembre, rispettivamente 10 settembre e 4 ottobre 2012 (doc. 2).
2. Con il ricorso in esame, l’escusso chiede che tutte le esecuzioni dirette contro di lui siano dichiarate nulle nonché la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre annotata sul suo fondo, in quanto egli sarebbe incapace di intendere e di volere almeno dal 2009.
3. Gli atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assistenza di un rappresentante legale o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons. 1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’autorità di vigilanza o dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle sue decisioni).
3.1. Nella fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente al suo patrocinatore (doc. 3) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva (quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri problemi nella comprensione della realtà e nell’organizzarsi in modo adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”. Certo, siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta. Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del ricorrente – il quale risulta d’altronde inabile al lavoro da oltre un anno (doc. 4) –, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica dei diversi precetti esecutivi e di ogni atto successivo.
3.2. Siccome la richiesta di accertamento della nullità degli atti esecutivi non sembra essere stata presentata all’CO 1 prima dell’inoltro del ricorso in esame, quest’ultimo si rivela prematuro e pertanto irricevibile. L’Ufficio è comunque invitato a determinarsi su tale domanda, dopo che ricevuto la perizia psichiatrica che dovrà ordinare nell’esecuzione n. __________, in conformità della sentenza odierna emessa dalla Camera sul ricorso 10 settembre 2012 nella causa n. 15.2012.97.
3.3. Per il medesimo motivo, è pure irricevibile la domanda di cancellazione della restrizione della facoltà di disporre del fondo part. n. __________ RFD di __________. A titolo abbondanziale, la domanda andava comunque respinta, dal momento che l’incapacità di discernimento del ricorrente non è, a questo stadio della procedura, manifesta. Va però da sé che l’Ufficio l’annullerà, qualora accertasse l’incapacità di discernimento dell’escusso al momento o prima del pignoramento.
4. Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. L’CO 1 è comunque invitato ad emettere una decisione sulla richiesta di annullamento delle esecuzioni menzionate nel ricorso o dei singoli atti che le compongono, dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi, era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente rappresentato.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.Notificazione all’.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.