Incarto n. 15.2011.95
Lugano 4 novembre 2011 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 25 ottobre 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________
composta oltre che dall’escusso di
1. PI 2 2. PI 3 3. PI 4
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro l’escusso da
1. PI 5, __________ rappr. dall’RA 1, __________ 2. PI 6, __________ rappr. da RA 2, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A.Nelle procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escusso, di PI 2, PI 3 e PI 4. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato il valore di stima della quota di un sesto spettante all’escusso nella comunione ereditaria in complessivi fr. 18'729.50.
B. Avendo i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2011 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 settembre 2011. All’udienza, alla quale nessuno degli interessati si è presentato, nessuna conciliazione è stata raggiunta.
Il 4 ottobre 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il 25 ottobre 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto:
1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 4.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un sesto e che il suo valore assomma a fr. 18'729.50 (cfr. il verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dai fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del Comune di __________ (cfr. verbale di pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 18'729.50. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore limitato dell’attivo da realizzare.
5. L’istanza è quindi accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/6 spettante a CO 1 nella divisione della PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 3, PI 4.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.