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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2011 15.2011.88

17 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·719 parole·~4 min·4

Riassunto

Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

Testo integrale

Incarto n. 15.2011.88

Lugano 17 ottobre 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di

  RI 1   

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di riparto 19 settembre 2011 allestito nella procedura fallimentare relativa a:

PI 1 già in __________  

viste le osservazioni 10 ottobre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 19 settembre 2011, nella procedura fallimentare aperta il 26 febbraio 2010 nei confronti dell’PI 1, l’CO 1, sulla base della graduatoria depositata il 28 giugno 2010 e regolarmente passata in giudicato (cfr. attestazione della Pretura del 30 luglio 2010), ha allestito lo stato di riparto, che per il credito insinuato dall’avv. RI 1, pari a fr. 19'750,70 e ammesso in terza classe, è previsto un dividendo di fr. 151,35 (pari allo 0,766355%);

                                         che l’avv. RI 1 contesta tale atto, “chiedendo che la graduatoria debba essere modificata, e ciò poiché nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, non risultavano gli altri creditori (cfr. riparto 21 settembre 2009)”;

                                         che il ricorrente si riferisce al riguardo ad un verbale di pignoramento del 20 aprile 2007 e ritiene che il suo credito, per il cui incasso egli aveva inoltrato un’esecuzione il 17 febbraio 2006, “deve essere precedente a quelli indicati nello stato di riparto impugnato”;

                                         che la ricevibilità del ricorso è dubbia, siccome il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), non ha formulato domande precise, sicché non si capisce se pretende che il proprio credito sia interamente tacitato o se fa valere unicamente un diritto preferenziale sul dividendo spettante ai crediti – ne cita solo due – che non figuravano nel verbale di pignoramento del 20 aprile 2007;

                                         che in ogni caso il ricorso andrebbe respinto nel merito in quanto manifestamente infondato;

                                         che infatti l’avv. RI 1, in modo invero sorprendente vista la sua professione, confonde esecuzione in via di pignoramento e fallimento;

                                         che giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF);

                                         che pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie;

                                         che in ogni caso si evince dallo stato di riparto allestito il 21 settembre 2009 nella procedura di realizzazione immobiliare relativa ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza del defunto (doc. C allegato al ricorso) che nessuna eccedenza era potuta essere versata ai favori dei creditori pignoranti, tra cui figurava l’avv. RI 1 (es. n. __________);

                                         che va infine ricordato che i creditori possono insinuare il proprio credito nel fallimento fino alla sua chiusura (art. 251 LEF), anche se non avevano in precedenza promosso un’esecuzione contro il fallito, e che la graduatoria di regola non può più essere rimessa in discussione con un ricorso contro lo stato di riparto (DTF 56 III 22; CEF 27 settembre 2005, inc. 15.05.97);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che visto il suo carattere manifestamente infondato, si prescinde dal notificare agli altri creditori sia il ricorso che la presente decisione;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 206, 219, 251, 264 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione all’avv. RI 1.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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